Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14946 del 14/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 14/07/2020, (ud. 04/12/2019, dep. 14/07/2020), n.14946

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Maria Margherita – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6752-2019 proposto da:

R.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AULO PLAUZIO 5

INT. 1, presso lo studio dell’avvocato CUNSOLO ROSARIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato PITROLO CARMELO GIUSEPPE;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati SFERRAZZA

MAURO, CARMELO RUSSO RANIERO, DOLCE STEFANO;

– resistente –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. 825/2017 del

TRIBUNALE di GELA, depositata l’11/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PONTERIO

CARLA;

lette le conclusioni scritte de PUBBLICO MINISTERO in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. VISONA’STEFANO che chiede che

la Corte di Cassazione accolga il ricorso e disponga per la

prosecuzione nel processo davanti il Tribunale di Gela.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. il Tribunale di Gela con ordinanza dell’11.1.2019 ha dichiarato l’improcedibilità della causa n. 825/2017 introdotta da R.A. nei confronti dell’Inps e la cancellazione della stessa dal ruolo sul rilievo che la medesima causa risultasse pendente tra le stesse parti nel procedimento n. 117/2014, riunito insieme ad altri nel proc. n. 77/2014, definito con sentenza del Tribunale di Gela n. 396/2018;

2. avverso tale ordinanza R.A. (ammesso al patrocinio a spese dello Stato) ha proposto regolamento necessario di competenza ed ha dedotto l’insussistenza dei presupposti della litispendenza, di cui all’art. 39 c.p.c. in ragione del diverso petitum delle domande proposte nei due giudizi, della instaurazione degli stessi dinanzi al medesimo ufficio e della definizione del proc. n. 77/14 con sentenza; ha inoltre denunciato la nullità dell’ordinanza per violazione dell’art. 101 c.p.c., comma 2, sul rilievo che la questione di litispendenza fosse stata rilevata d’ufficio dal giudice, senza assegnazione alle parti di un termine per interloquire;

3. l’Inps ritualmente citato (cfr. Cass. n. 2758/02) non ha svolto difese;

4. il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte, ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

5. deve preliminarmente respingersi la censura di nullità dell’ordinanza impugnata per violazione dell’art. 101 c.p.c., comma 2;

6. questa Corte ha precisato come in tema di contraddittorio, le questioni di esclusiva rilevanza processuale, siccome inidonee a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, non rientrano tra quelle che, ai sensi dell’art. 101 c.p.c., comma 2, (nel testo introdotto dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 13), se rilevate d’ufficio, vanno sottoposte alle parti, le quali, per altro verso, devono avere autonoma consapevolezza degli incombenti cui la norma di rito subordina l’esercizio delle domande giudiziali, (Cass. sez. 6 n. 6218/19; n. 19372/15);

7. l’istanza di regolamento necessario di competenza, ai sensi dell’art. 42 c.p.c., è fondata;

8. l’ordinanza per cui è causa è stata emessa dal Tribunale di Gela nel proc. n. 825/17 proposto da R.A. per ottenere la declaratoria di insussistenza dell’indebito di cui alla nota Inps del 12.12.16; con tale nota l’Istituto aveva chiesto al R. la restituzione della somma di Euro 3.302,89 corrisposta per il periodo dall’1.1.2008 al 31.12.2008 a titolo di disoccupazione agricola e non spettante “a causa della mancanza dei requisiti richiesti per l’iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli”;

9. il proc. n. 117/14, riunito al proc. n. 77/14, era stato proposto dal R. dinanzi al Tribunale di Gela per l’accertamento del diritto alla disoccupazione agricola per l’anno 2008, a seguito della nota Inps del 12.4.13 con cui era stata respinta in sede amministrativa la domanda di disoccupazione agricola per il 2008 per mancata iscrizione del predetto nell’elenco dei braccianti agricoli; tale procedimento è stato definito con sentenza n. 396 del 19.12.18;

10. la litispendenza presuppone la contemporanea pendenza tra le stesse parti di due cause identiche per petitum e per causa petendi; tali requisiti non ricorrono nella fattispecie in esame in quanto il petitum azionato nei due diversi procedimenti è differente: in quello precedentemente instaurato, il ricorrente ha chiesto di accertare il proprio diritto a essere iscritto nell’elenco dei braccianti agricoli e a percepire l’indennità di disoccupazione agricola per l’anno 2008; nel procedimento successivo il medesimo soggetto, sul presupposto dell’esistenza del proprio diritto alla disoccupazione agricola, ha domandato l’accertamento di insussistenza dell’indebito di cui alla nota Inps del 12.12.16;

11. il rapporto tra le due cause deve, piuttosto, essere ricondotto allo schema della continenza atteso la questione dedotta con la domanda anteriormente proposta costituisce il necessario presupposto, secondo un nesso di pregiudizialità logico-giuridica, per la definizione del giudizio successivo (cfr. Cass., S.U. n. 20596/07; sez. 6 n. 15532/11; sez. 6 n. 19460/17);

12. nel caso di specie, non potrebbe tuttavia operare il meccanismo descritto dall’art. 39 c.p.c., comma 2, in quanto l’unificazione, per ragioni di continenza, di due processi davanti ad uno stesso giudice può avvenire soltanto nei rapporto tra giudici di merito forniti di uguale competenza per grado; nel caso di specie, nel momento in cui è stata emessa l’ordinanza oggetto del presente ricorso nel proc. 1205/17, il procedimento anteriore 77/14 era stato definito con sentenza n. 396 del 19.12.18 ed era pendente il termine per l’impugnazione;

13. al riguardo, si è precisato (Cass. n. 16446/09; n. 9313/07; n. 3965/99) che, in tema di continenza di cause, le norme dettate dall’art. 39 c.p.c. non operano sia con riguardo a cause pendenti in gradi diversi che nella ipotesi in cui la causa preveniente sia già in fase di decisione oppure sia stata decisa e non siano decorsi i termini per l’impugnazione, perchè in entrambi i casi non sarebbe comunque più possibile procedere ad una trattazione congiunta delle cause; in tali ipotesi, l’esigenza di coordinamento sottesa alla disciplina dell’art. 39, comma 2, deve essere assicurata comunque ai sensi dell’art. 295 c.p.c., ossia a mezzo della sospensione della causa che avrebbe dovuto subire l’attrazione all’altra se avesse potuto operare detta disciplina, in attesa della definizione, con sentenza passata in giudicato, della causa che avrebbe esercitato l’attrazione, (sul punto cfr. Cass. 26835/17; 5455/14);

14. per le considerazioni svolte, deve accogliersi l’istanza di regolamento di competenza per insussistenza della litispendenza, con rinvio al Tribunale di Gela.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata, dichiara insussistente la litispendenza e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Gela dinanzi al quale le parti dovranno riassumere la causa nel termine di legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 4 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2020

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