Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14945 del 20/07/2016


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Cassazione civile sez. lav., 20/07/2016, (ud. 20/04/2016, dep. 20/07/2016), n.14945

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VENUTI Pietro – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25734/2013 proposto da:

C.V., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA GIOVANNI GENTILE 8, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO

MARTORIELLO, rappresentato e difeso dall’avvocato FERNANDO LEONI,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

ITALIAN HOSPITAL GROUP S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIAMONTE PRAMAGGIORE 10, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI

COSTANTINO, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6824/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 28/09/2012 r.g.n. 3745/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/04/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;

udito l’Avvocato COSTANTINO GIOVANNI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 28.9.12 la Corte d’appello di Roma rigettava il gravame di C.V. contro la sentenza n. 912/08 (emessa dal Tribunale di Tivoli) che ne aveva respinto l’impugnazione del licenziamento intimato da Italian Hospital Group S.p.A. per superamento del periodo di comporto.

Per la cassazione della sentenza ricorre C.V. affidandosi a due motivi, il primo per violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro applicabili nella fattispecie e il secondo per vizio di motivazione.

La società intimata resiste con controricorso, poi ulteriormente illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1- Preliminarmente va dichiarata l’inammissibilità del ricorso in quanto notificato oltre il termine annuale di cui al previgente testo dell’art. 327 c.p.c. (applicabile ratione temporis al caso di specie).

Infatti, a fronte di una sentenza depositata il 28.9.12, la notifica del ricorso per cassazione di C.V. è stata chiesta soltanto il 4.11.13.

A riguardo è appena il caso di ricordare che nelle controversie di cui agli artt. 409 c.p.c. e segg., non si applica la sospensione feriale dei termini di cui alla L. n. 742 del 1969 (v. art. 3 stessa legge).

Tale esclusione concerne anche i giudizi di cassazione (cfr. Cass. S.U. n. 749/07) e tutte le cause che – come quella in esame – siano state trattate con il rito speciale.

2- L’inammissibilità per tardività del ricorso assorbe la disamina dei due motivi di doglianza in esso formulati.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e si distraggono in favore del difensore della controricorrente (avv. Giovanni Costantino, dichiaratosi antistatario).

PQM

La Corte:

dichiara inammissibile ricorso e condanna parte ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.100,00 di cui Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre al 15% di spese generali e agli accessori di legge, spese da distrarsi in favore dell’avv. Giovanni Costantino, antistatario.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2016

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