Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14945 del 15/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 15/06/2017, (ud. 11/05/2017, dep.15/06/2017),  n. 14945

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14635/2016 proposto da:

V.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. FARNESE 7,

presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO BERLIRI, che lo rappresenta e

difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato ALESSANDRO COGLIATI

DEZZA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 6508/6/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 09/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’11/05/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. Delib. di procedere con motivazione semplificata;

che V.M. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva rigettato il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma. Quest’ultima, a sua volta, aveva respinto l’impugnazione del contribuente avverso cartella di pagamento IRPEF, relativo all’anno di imposta 2007.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso è affidato a due motivi;

che, attraverso il primo, il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione della L. n. 913 del 1991, art. 11, comma 5, in relazione al D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 67 e 68, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3: non avrebbero dato luogo a plusvalenza le somme relative ad indennità di esproprio di fabbricati ed annesse pertinenze;

che, col secondo, il V. lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38e art. 2946 c.c., in relazione alla L. n. 913 del 1991, art. 11, comma 5, D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 67 e 68, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3: la commissione di un errore formale nella compilazione della dichiarazione, non avendo comportato diversi o maggiori oneri fiscali rispetto a quelli già assolti dal contribuente, avrebbe dovuto condurre all’accoglimento dell’appello;

che l’Agenzia delle Entrate non si è costituita con controricorso;

che il primo motivo è infondato;

che, infatti, in tema di imposte sui redditi, la disposizione della L. 30 giugno 1991, n. 413, art. 11 – secondo cui ogni pagamento che realizzi una plusvalenza in dipendenza di procedimenti espropriativi e sia conseguito dopo l’entrata in vigore della norma citata è assoggettato a tassazione, ancorchè il decreto di esproprio sia intervenuto in epoca anteriore al 1 gennaio 1989 – si applica a qualunque procedimento per l’espropriazione di terreni da destinare alla costruzione di opere pubbliche, anche se su di essi insistano fabbricati, non essendo tale evenienza, pur eventualmente idonea ad incidere sulla determinazione di indennità e risarcimenti, atta ad influire sulla “ratio” della norma in esame (Sez. 5, n. 16084 del 22/07/2011);

che, infatti, la base imponibile è costituita dal valore complessivo del terreno e dei fabbricati ivi insistenti, tenuto conto che, in virtù del principio dell’accessione, il proprietario del terreno è anche, d’ordinario, proprietario delle costruzioni colà realizzate;

che il secondo motivo, neppure valutato in sede di merito, resta logicamente assorbito;

che al rigetto del ricorso non segue la condanna del V. alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, stante la mancata attività difensiva di quest’ultima;

che, ai sensi dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2017

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