Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14945 del 01/07/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 14945 Anno 2014
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: VENUTI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso 15362-2008 proposto da:
CATANEO

C.F.

GIUSEPPINA

CTNGPP38P561158I,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. GRAMSCI 14,
presso lo studio dell’avvocato GIGLIO ANTONELLA, che
la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2014
1058

contro

AGENZIA DELLE DOGANE,

in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui
Uffici domicilia, ope legis, in ROMA, alla VIA DEI

Data pubblicazione: 01/07/2014

PORTOGHESI, 12;
– controri corrente –

avverso la sentenza n. 1044/2007 della CORTE
D’APPELLO di MILANO, depositata il 14/11/2007 R.G.N.
1990/2006;

udienza del 26/03/2014 dal Consigliere Dott. PIETRO
VENUTI;
udito l’Avvocato GIGLIO ANTONELLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

R.G. n. 15362/08
Ud. 26.3.2014

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
novembre 2008, ha confermato la decisione di primo grado che
aveva rigettato la domanda proposta da Cataneo Giuseppina,
dipendente dell’Agenzia delle Dogane ed in servizio presso la
Dogana Internazionale di Chiasso, volta al trattenimento in
servizio fmo al settantesimo anno d’età.
Ha osservato la Corte di merito che j diversamente da
quanto affermato dalla dipendente, non potevano trovare
applicazione in materia le norme di cui alla legge n. 241/90 sui
procedimenti amministrativi ed in particolare quella relativa al
silenzio-assenso, essendo tali norme fmalizzate alla emanazione
da parte della P.A. di provvedimenti autoritativi ed essendo il
relativo procedimento caratterizzato dalla posizione di
preminenza dell’organo deputato all’esercizio del potere o della
funzione nei confronti dei soggetti interessati. L’atto datoriale,
nel rapporto di pubblico impiego, è pur sempre un atto
paritetico, privo della efficacia autoritativa propria del
provvedimento amministrativo.
Del resto l’asserito silenzio-assenso non avrebbe potuto
formarsi, stante la disposizione di cui all’art. 1, comma 99, L.
311/04, secondo cui le norme di cui ai commi da 93 a 107, che
prevedevano il divieto di nuove assunzioni per il triennio
2005/07 (fatta eccezione per le categoria protette), erano
applicabili anche al trattenimento in servizio di cui all’art. 1

quater D.L. n. 136/04, convertito nella L. 186/04. Erano poi
infondati i dubbi di legittimità costituzionale sollevati dalla
dipendente. La domanda risarcitoria era infine da rigettare
perché generica.

La Corte d’appello di Milano, con sentenza depositata il 14

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Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso
Cataneo Giuseppina sulla base di tre motivi. Resiste con
controricorso l’Agenzia delle Dogane.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo del ricorso, cui fa seguito il relativo
quesito di diritto ex art. 366 bis cod. proc. civ., non più in vigore,
violazione degli artt. 2 e 20 della legge n. 241/90, deduce che
sono applicabili in materia le disposizioni sui procedimenti
amministrativi, ed in particolare l’istituto del silenzio-assenso,
secondo cui, ove l’Amministrazione non provveda sull’istanza
dell’interessato, entro il termine di novanta giorni, l’istanza deve
ritenersi accolta.
Nella specie, aggiunge, essendo stato il diniego
dell’Amministrazione alla prosecuzione del rapporto notificato ad
essa ricorrente oltre tale termine, l’istanza doveva ritenersi
accolta.
2. Con il secondo motivo, cui fa seguito il quesito di
diritto, la ricorrente, denunziando violazione e falsa applicazione
dell’art. 1, commi 93, 95 e 99, L. n. 311/04 nonché dell’art. 2697
cod. civ., assume che erroneamente la Corte di merito ha
ritenuto che il divieto di procedere ad assunzioni nella pubblica
amministrazione per il triennio 2005/2007, previsto dall’art. 1,
comma 93 della legge n. 311/04, fosse stato esteso, dal comma
99 dello stesso articolo, anche al trattenimento in servizio fino al
settantesimo anno di età previsto dall’art. 1 quater del D.L. n.
136/04, convertito, con modificazioni, nella L. n. 186/04. Tale
divieto, infatti, opera solo se le Amministrazioni interessate non
provvedono a rideterminare il proprio organico (comma 93) e
sempre che non ricorrano esigenze di servizio indifferibili ed
urgenti (comma 96). Inoltre, lo stesso comma 93 fa salve le
procedure concorsuali in atto alla data del 30 novembre 2004,
ipotesi questa ricorrente nella specie posto che la ricorrente al
momento della richiesta di trattenimento in servizio stava

ma applicabile ratione temporis, la ricorrente, denunziando

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espletando una procedura concorsuale bandita nel 2001. In
relazione alle censure anzidette, la ricorrente deduce che l’art. 1,
comma 99, della legge n. 311/04, sopra citata, è incostituzionale
per violazione degli artt. 3, 35 e 97 Cost.
3. Con il terzo motivo la ricorrente, nel denunziare
insufficiente motivazione, lamenta che per effetto della “tardiva
costituiti dalla mancata disdetta del contratto di locazione e delle
relative utenze della propria unità abitativa, in Svizzera; dalla
mancata disdetta dell’assicurazione sull’autovettura ivi
immatricolata nonché dalla perdita di chance per effetto del
mancato proseguimento della procedura concorsuale.
4. I primi due motivi, che in quanto connessi, vanno
esaminati congiuntamente sono infondati.
L’art.

1-quater

D.L. n. 136/04, convertito, con

modificazioni, nella legge n. 186/04 prevedeva la possibilità per i
dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1,
comma 2, D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive
modificazioni, con esclusione degli appartenenti alla carriera
diplomatica e prefettizia, del personale delle Forze Annate e delle
Forze di Polizia, del personale del Corpo nazionale dei Vigili del
Fuoco, di richiedere il trattenimento in servizio fino al
compimento del settantesimo anno di età, dando “facoltà”
all’Amministrazione, in base alle proprie esigenze, di accogliere la
richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale
acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti, in
funzione dell’efficiente andamento dei servizi e tenuto conto delle
disposizioni in materia di riduzione programmata del personale.
Il dato testuale della disposizione (ora non più in vigore,
essendo stata abrogata dall’art. 33 D.L. n. 223/06, convertito,
con modificazioni, nella L. n. 248/06) è inequivocabile: si tratta
di una facoltà attribuita all’Amministrazione, di consentire
all’interessato la prosecuzione del rapporto di lavoro, in relazione

comunicazione” del provvedimento di diniego ha subito danni,

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alla quale il privato non può vantare un diritto soggettivo, ma un
mero interesse all’accoglimento della richiesta.
Avvalendosi di tale potere discrezionale Amministrazione
ha respinto la richiesta del dipendente.
A nulla rileva che il provvedimento di diniego sia
intervenuto tardivamente, dopo circa sei mesi dalla

ricorrente, costituirebbe un silenzio-assenso. Ed infatti, per
costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di rapporto di
lavoro privatizzato, gli atti e procedimenti posti in essere
dall’amministrazione ai fini della gestione dei rapporti di lavoro
subordinati devono essere valutati secondo gli stessi parametri
che si utilizzano per i privati datori di lavoro, secondo una
precisa scelta legislativa (nel senso dell’adozione di moduli
privatistici dell’azione amministrativa) che la Corte costituzionale
ha ritenuto conforme al principio di buon andamento
dell’amministrazione di cui all’art. 97 Cost. (sentenze nn. 275 del
2001 e 11 del 2002). Ne consegue che, esclusa la presenza di
procedimenti e atti amministrativi, non possono trovare
applicazione i principi e le regole proprie di questi e, in
particolare, le disposizioni dettate dalla legge 7 agosto 1990, n.
241 (Cass. 18 febbraio 2005 n. 3360; Cass. 22 febbraio 2006 n.
3880; Cass. 17 settembre 2008 n. 23741; Cass. 22 agosto 2013
n. 19425).
5. Deduce la ricorrente che il divieto di trattenimento in
servizio sino al settantesimo anno di età, disposto dall’art. 1,
comma 99, della legge n. 311/04 e richiamato nel
provvedimento di rigetto dell’Amministrazione, non era qui
applicabile, posto che esso opera solo se le Amministrazioni
interessate non provvedono a rideterminare il proprio organico
(comma 93) e sempre che non ricorrano esigenze di servizio
indifferibili ed urgenti (comma 96).
La censura è priva di fondamento, in quanto si basa su
mere affermazioni, non dedotte in sede di appello, del tutto

presentazione dell’istanza, circostanza questa che, secondo la

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indimostrate e peraltro vertenti su profili, non sindacabili,
attinenti a precise scelte dell’Amministrazione e al potere di
organizzazione della medesima.
6. Rileva ancora la ricorrente che nella specie non
ricorreva il divieto di trattenimento in servizio, dr5reatisfrung
avendo l’art. 1, comma 93, della legge n. 311/04 fatte salve, tra

novembre 2004, ipotesi questa sussistente nella specie, posto
che la ricorrente stava partecipando ad una procedura
concorsuale bandita nel 2001.
La censura è inammissibile. La questione con essa dedotta
non risulta infatti affrontata dalla Corte di merito, né la
ricorrente deduce di averla proposta in quella sede,
esponendone i termini.
Peraltro la censura non contiene alcun argomento a
supporto della stessa, essendosi la ricorrente limitata ad
affermare di aver partecipato ad una procedura concorsuale.
7. Inammissibile è infine la censura relativa ai dedotti
profili di incostituzionalità.
La ricorrente, infatti, nel chiedere che venga sollevata
questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 99,
della legge 311/04, in relazione agli artt. 3, 35 e 97 Cost. – già
respinta dalla Corte di merito sul rilievo che non risulta affatto
irragionevole, alla luce delle complessive esigenze erariali di
contenimento della spesa pubblica, la estensione del divieto di
assunzioni a tempo indeterminato al trattenimento in servizio
dei dipendenti pubblici sino all’età di settanta anni,
comportando ciò un onere

21W9 per le finanze pubbliche –

11″11
.

non censura le argomentazioni della sentenza impugnata né,
tanto meno, illustra le ragioni di illegittimità costituzionale,
limitandosi ad affermare che “il citato art. 1, comma 99
(finanziaria 2005) parrebbe inapplicabile stando a quanto
indicato nel richiamato comma 93, nonché incomprensibile,
laddove arriva ad estendere la disciplina generale per le nuove

l’altro, le procedure concorsuali in atto alla data del 30

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assunzioni a tempo indeterminato (il blocco) anche a quelle già
in corso e per un tempo determinato (trattenimento in servizio
per un periodo limitato), alla luce dell’esigenza pubblica
dell’efficiente funzionamento dei servizi”.
8. Il terzo motivo è inammissibile.
La ricorrente censura la sentenza impugnata per

danni conseguenti alla tardiva comunicazione del provvedimento
di rigetto della richiesta di trattenimento di servizio.
La domanda risarcitoria è stata rigettata dalla Corte di
merito perché generica.
Per contestare tale assunto la ricorrente avrebbe dovuto in
questa sede precisare gli elementi specifici sui quali era fondata
la domanda, in modo da consentire a questa Corte il controllo
della censura.
La ricorrente viceversa qui si limita ad indicare i danni
asseritamente subiti, senza allegare le questioni proposte al
giudice d’appello e, tanto meno, i termini delle stesse. La censura
non può pertanto trovare ingresso in questa sede.
9. In conclusione il ricorso deve essere rigettato, previa
condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente
giudizio, liquidate come in dispositivo.
P. Q . M .
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese del presente giudizio, che liquida, a favore della
Agenzia delle Dogane resistente, in 100,00 per esborsi ed
3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma in data 26 marzo 2014.

“insufficiente motivazione” in ordine al rigetto della domanda di

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