Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14944 del 20/07/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. lav., 20/07/2016, (ud. 12/04/2016, dep. 20/07/2016), n.14944

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25451/2013 proposto da:

I.G., nella sua qualità di titolare della Black

Passione di I.G. P.I. (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA AUGUSTO AUBRY, 2, presso lo studio

dell’avvocato DOMENICO PIZZIMENTI, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati ALESSANDRO ROCCO, GIUSEPPE SPEDICATO,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

D.N.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 701/2013 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 09/09/2013 R.G.N. 361/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/04/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 31.7.2012 davanti al Tribunale di Ancona D.N.C. impugnava il licenziamento intimatogli dalla ditta Black Passione di I.G. in data 15.11.2011 per cessazione della attività aziendale, chiedendo condannarsi il datore di lavoro alla sua riassunzione ovvero al pagamento di sei mensilità della retribuzione a titolo di risarcimento del danno nonchè al pagamento delle retribuzioni maturate dal licenziamento alla reintegra ed alla regolarizzazione dei contributi previdenziali, della anzianità e del TFR. Deduceva che il licenziamento aveva carattere ritorsivo in relazione al deposito di un ricorso per decreto ingiuntivo per il pagamento delle retribuzioni.

Il Tribunale disponeva la trasformazione del rito da ordinario in procedimento L. n. 92 del 2012, ex art. 1, commi 48 e segg.; con ordinanza del 7.9.2012 accoglieva il ricorso, condannando la ditta alla reintegra del ricorrente ed al risarcimento del danno, nella misura delle retribuzioni maturate dal licenziamento alla reintegra.

Con sentenza dell’8.5.2013 il Tribunale rigettava la opposizione introdotta dalla ditta Black Passione.

La Corte di Appello di Ancona con sentenza del 9.9.2013 nr. 701 respingeva il reclamo proposto – con ricorso del 10.6.2013 – dalla ditta BLACK PASSIONE. Preliminarmente la Corte territoriale rigettava la richiesta di sospensione del giudizio per litispendenza rispetto al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introdotto dal datore di lavoro, di precedente iscrizione, nel quale l’opposto aveva dedotto la illegittimità del licenziamento.

Rilevava che la sospensione del processo era funzionale alla trattazione in un unico processo dei due giudizi in rapporto di litispendenza laddove la L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 51, escludeva espressamente la cumulabilità con altri giudizi del procedimento di impugnazione del licenziamento, per il quale imponeva la celerità della trattazione.

Nel merito esponeva che nel primo grado, tanto nella prima che nella seconda fase, era stata esclusa la cessazione della attività di impresa dedotta come giustificato motivo di licenziamento ed affermata la ricorrenza di un trasferimento della azienda; sul punto con l’atto di reclamo non era stata proposta alcuna specifica contestazione.

La allegazione del lavoratore quanto alla natura ritorsiva del licenziamento era fondata su una presunzione dotata dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, che avrebbe dovuto essere contestata dal datore di lavoro attraverso la allegazione di elementi di segno contrario.

La reclamante non aveva giustificato il mancato pagamento della retribuzione nè precisato i rapporti esistenti tra impresa cedente ed impresa cessionaria della azienda nè le misure adottate per la gestione del personale.

Tale lacuna rendeva la impugnazione inammissibile per difetto di specificità.

Per la Cassazione della sentenza ricorre I.G. nella qualità di titolare della ditta BLACK PASSIONE, articolando un unico motivo.

D.N.C. non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo la ricorrente deduce – ai sensi dell’art. 360 c.pc.., n. 5 – omesso esame circa fatti decisivi del giudizio ed oggetto di discussione tra le parti; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia.

Con il motivo si contesta la statuizione di insussistenza della cessazione della attività e sulla natura ritorsiva del licenziamento.

La ricorrente espone che il trasferimento della impresa, circostanza posta a base della statuizione, non risultava da alcun elemento di prova; denunzia l’omesso esame del documento prodotto nella fase sommaria come allegato numero 6, visura di sintesi dalla quale non risultava la annotazione di alcun trasferimento di attività.

In sede di reclamo era stato dedotto che alcun dipendente era stato assunto successivamente al licenziamento in contestazione, che i locali in cui il D.N. svolgeva le mansioni non erano più nella disponibilità della impresa e che un mese dopo il licenziamento era stato disdetto anche il contratto di fornitura della energia elettrica. Restavano soltanto da compiere le formalità di chiusura della ditta, che sarebbero avvenute all’esito della definizione della pratiche fiscali ed amministrative.

Censura altresì il mancato esame della opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo notificato dal lavoratore, nella quale era stato dedotto il pagamento delle retribuzioni per cui era ricorso.

Assume la ricorrente che l’esame del documento che provava la cessazione della attività e delle difese della ditta quanto al pagamento delle retribuzioni avrebbe escluso il motivo ritorsivo.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., commi 4 e 5, allorquando la sentenza d’appello conferma la decisione di primo grado il ricorso per Cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai nn. 1-2-3 e 4 dell’art. 360, comma 1. Questa Corte ha già affermato (sentenza n. 23021/2014), con indirizzo cui si intende dare in questa sede continuità, la applicabilità della disposizione di cui all’art. 348 ter c.p.c., alla sentenza che definisce il procedimento di reclamo ex art. 1 Legge Fornero.

A tale riguardo ha evidenziato come la normativa di riferimento non disciplini il contenuto dell’atto di reclamo, introduttivo del giudizio di secondo grado e che vi è dunque integrazione della disciplina – pur speciale – dettata dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, commi 58 e 61, con quella dell’appello nel rito del lavoro; dalla integrazione deriva la applicazione anche dell’art. 348 ter c.p.c., ed in particolare – per quanto in questa sede rileva – della modifica che riguarda il vizio di motivazione per la pronuncia cd. “doppia conforme”.

A tenore dell’art. 348 ter c.p.c., coma 5, il vizio di motivazione non è deducibile in caso di impugnativa di pronuncia c.d. doppia conforme, come nella fattispecie di causa.

La disposizione è applicabile ratione temporis ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato dall’11 settembre 2012 (D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2); nel presente giudizio il reclamo è stato depositato in data 10.6.2013.

Nulla per le spese per la mancata costituzione dell’intimato.

Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater) – della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA