Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14944 del 15/06/2017

Cassazione civile, sez. VI, 15/06/2017, (ud. 23/03/2017, dep.15/06/2017),  n. 14944

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5705/2016 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LIVIA DRUSILLA,

59, presso lo studio dell’avvocato CARLA D’AGOSTINO, rappresentata e

difesa dagli avvocati VINCENZO SARNICOLA e ANACLETO DOLCE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7637/2/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA – SEZIONE DISTACCATA DI SALERNO, depositata

il 28/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 23/03/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di S.A. di avviso di accertamento, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, portante Irpef dell’anno 2008, la contribuente ricorre, affidandosi a due motivi, nei confronti della Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso), avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Regionale aveva, rigettandone l’appello, confermato la prima decisione di parziale accoglimento del ricorso introduttivo, con rideterminazione del reddito.

In particolare, il Giudice di appello riteneva che la contribuente non avesse fornito prova idonea al superamento della presunzione legale, risultando a ciò inconferenti le allegate dichiarazioni dei familiari.

A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituali comunicazioni.

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denunzia la sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, di motivazione contraddittoria e insufficiente.

Il motivo è manifestamente inammissibile dovendosi applicare al ricorso il nuovo disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 8053/2014.

2. Con il secondo motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 218 del 1997, laddove la C.T.R. avrebbe accertato lo svolgimento del contraddittorio preventivo, malgrado non fosse mai stato prodotto alcun invito inviato al contribuente dall’Ufficio.

2.1. La censura – al limite dell’inammissibilità prospettando sotto l’egida della violazione di legge una censura all’accertamento in fatto – è infondata alla luce dei principi sanciti nella sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 24823/2015, vertendosi, nella specie, in materia di tributi non armonizzati.

3. Ne consegue il rigetto del ricorso con la condanna della ricorrente, soccombente alle spese nella misura liquidata in dispositivo.

4. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese di lite liquidate in complessivi Euro 1.000 oltre eventuali spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2017

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