Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14943 del 20/07/2016


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Cassazione civile sez. lav., 20/07/2016, (ud. 12/04/2016, dep. 20/07/2016), n.14943

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 702/2011 proposto da:

C.G., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIALE DEL VIGNOLA 23, presso lo studio dell’avvocato SELCON

S.R.L., rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI MARIA BETTONI,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

SOC. COOP. a r.l. TREF IN LIQUIDAZIONE, P.I. (OMISSIS), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA F. MICHELINI TOCCI 50, presso lo studio dell’avvocato

CARLO VISCONTI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MARCO VISCONTI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 235/2010 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 16/06/2010 R.G.N. 146/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/04/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Pesaro in data 2 maggio 2002 C.G., dipendente della società cooperativa a r.l. TREF, con mansioni di autista ed inquadramento nel livello 3^ del CCNL, agiva nei confronti del datore di lavoro per l’accertamento della nullità del contratto di lavoro part time sottoscritto in data 2 gennaio 2001 e della sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno; chiedeva condannarsi la cooperativa al pagamento delle differenze retributive ed alla regolarizzazione della posizione contributiva.

Lamentava che a fronte dell’orario di 25 ore settimanali previsto in contratto egli osservava di fatto un orario di lavoro superiore, perchè, essendo addetto allo smistamento della corrispondenza tra gli uffici postali regionali, dopo l’ultima consegna del mattino, alle ore 8,45, doveva attendere sul posto fino alla ripresa del servizio, alle 12,45, conservando la custodia del mezzo, lavorando pertanto continuativamente fino alle ore 15.

La cooperativa,costituendosi, proponeva domanda riconvenzionale:

– per il risarcimento dei danni conseguenti all’incidente stradale del 12 marzo 2002, dovuto a colpa del conducente, consistenti nei danni all’automezzo e nel fermo tecnico;

– per il pagamento della contravvenzione stradale contestata dai Carabinieri al C.;

– per il rimborso del carburante consumato tra il gennaio 2001 e il gennaio 2002 per ragioni extralavorative.

Il Giudice del lavoro, con sentenza dell’8 novembre 2005 – 6 febbraio 2006 (nr. 474), rigettava entrambe le domande.

Con ricorso del 7 febbraio 2007 proponeva appello il C.; la Cooperativa proponeva appello incidentale avverso la statuizione di rigetto della domanda riconvenzionale, limitatamente al risarcimento dei danni causati all’automezzo aziendale (furgone FIAT DUCATO) nell’incidente stradale.

Con sentenza del 30 aprile – 16 giugno 2010 la Corte d’appello di Ancona rigettava l’appello principale ed, in accoglimento dell’appello incidentale, nei limiti in cui lo stesso era formulato rispetto alla più ampia domanda proposta nel primo grado, condannava il C. al risarcimento dei danni arrecati al furgone della cooperativa, nell’importo richiesto (Euro 6.056,79), maggiorato di interessi.

La Corte territoriale rilevava che a norma dell’art. 34, comma 2 del CCNL autotrasporto, spedizione merci e logistica, l’autista era responsabile del veicolo affidatogli e rispondeva degli eventuali danni imputabili, esclusi i casi di caso fortuito e forza maggiore; a tenore delle norme contrattuali era a carico del datore di lavoro l’onere di provare la gravità della responsabilità del lavoratore e l’ammontare dei danni ad esso imputabili.

Riteneva che il C. non avesse fornito la prova liberatoria – ex art. 1218 c.c. – della non imputabilità dell’evento dannoso.

Egli aveva ammesso che nell’accedere su un’area pubblica in uscita da un’area di parcheggio aveva arrestato il veicolo oltre la linea di demarcazione tracciata sul percorso stradale: il mancato arresto e la grave imprudenza della manovra escludevano il carattere lieve della colpa, che lo avrebbe esonerato da responsabilità.

La responsabilità prevalente del C. era attestata anche dalla contravvenzione stradale, elevata per violazione dell’obbligo di precedenza a veicolo in transito su strada prioritaria.

La mancata contestazione del fatto nella sede disciplinare non valeva ad escludere la responsabilità civile sicchè priva di rilievo era la deduzione difensiva della intempestività della contestazione disciplinare (formulata a distanza di oltre un mese dal fatto).

Del pari sfornita di prova era la affermazione del C. secondo cui la cooperativa aveva esonerato da ogni responsabilità i dipendenti in caso di incidenti stradali.

Quanto all’appello principale, il C. non aveva fornito la prova di essere rimasto a disposizione del datore di lavoro nell’intervallo tra la fine di un servizio e l’inizio di quello successivo; invero, a fronte della specifica contestazione della resistente, non aveva articolato alcuna richiesta di prova.

L’intervallo di tempo tra la fine del servizio e la successiva ripresa doveva pertanto essere qualificato come riposo intermedio non retribuito – anche ai sensi dell’art. 11, comma 4 CCNL – mentre la distanza dal luogo della propria dimora era stata adeguatamente compensata con il pagamento della indennità di trasferta.

Per la Cassazione della sentenza ricorre il C., articolando tre motivi. Resiste con controricorso la società cooperativa TREF in liquidazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 32, comma 2, lett. B del CCNL Trasporto merci del 13.1.2000.

Espone che a tenore della norma contrattuale l’impresa che intendesse chiedere il risarcimento dei danni al lavoratore doveva preventivamente adottare il provvedimento disciplinare del rimprovero scritto; era dunque disposta una condizione di proponibilità della domanda risarcitoria.

Il giudice dell’appello aveva fatto riferimento esclusivamente alla tempestività della contestazione, senza applicare la previsione contrattuale; la ditta datrice di lavoro non aveva aperto alcun procedimento disciplinare per il sinistro stradale nè applicato alcuna sanzione.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 34 del CCNL Trasporto Merci.

Censura l’omessa applicazione da parte del giudice dell’appello della previsione contrattuale secondo cui era a carico del datore di lavoro l’onere di provare la gravità della responsabilità del dipendente; la corte di merito si era limitata a fare applicazione dell’art. 1218 c.c., ritenendo non provato il caso fortuito o la forza maggiore, richiamando solo formalmente la previsione del contratto collettivo.

La gravità della propria responsabilità non era stata provata; egli aveva eccepito che l’incidente si era verificato per la particolare conformazione dei luoghi e la eccessiva velocità dell’altra autovettura coinvolta nel sinistro.

3. Con il terzo motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 1223 c.c. e del D.P.R. n. 633 del 1972.

Lamenta che la Corte territoriale aveva liquidato il danno sulla base delle fatture prodotte dalla cooperativa, in assenza di una specifica prova che tali fatture fossero attinenti all’incidente di causa e senza effettuare accertamenti sul mezzo incidentato. Censura, altresì, la liquidazione del danno al lordo dell’IVA, che era invece detraibile dalla cooperativa ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972.

I primi due motivi possono essere congiuntamente trattati, in quanto si prestano ad analoghi rilievi di inammissibilità.

Gli stessi difettano di specificità, nei sensi richiesti dall’art. 366 c.p.c., n. 6.

Quando sia denunziata in ricorso la violazione di norme del contratto collettivo la deduzione della violazione deve essere accompagnata dalla trascrizione integrale delle clausole, al fine di consentire alla Corte di individuare la ricorrenza della violazione denunziata (cfr. Cass. nr. 25728/2013; nr. 2560/2007; nr. 24461/2005) nonchè dal deposito integrale della copia del contratto collettivo (Cass. SU nr. 20075/2009) o dalla indicazione della sede processuale in cui detto testo è rinvenibile (CASS: SU nr. 25038/2013).

Nella fattispecie di causa le clausole del contratto collettivo di cui si denunzia la violazione (artt. 32 e 34 del CCNL trasporti e logistica) sono riportate solo per sintesi del loro contenuto sicchè non è consentito alla Corte alcun esame del loro effettivo ed integrale tenore testuale.

Per quanto attiene alle previsioni dell’art. 32, deve rilevarsi, inoltre, che la relativa questione non è stata esaminata nè richiamata in sentenza, sicchè parte ricorrente avrebbe dovuto indicare la sede e l’atto con il quale la clausola contrattuale era stata portata all’esame del giudice, stante il divieto di proporre nuove questioni di fatto in sede di legittimità.

Il terzo motivo è parimenti inammissibile.

Con esso non si censura, in effetti, la violazione delle norme di diritto evocate ma l’apprezzamento della fonti di prova documentale operato nella sentenza e, dunque, il giudizio di fatto in ordine alla entità del danno, censurabile in sede di legittimità soltanto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Il motivo, seppure in tali sensi riqualificato, appare infondato.

Non si denunzia invero l’omesso esame di un fatto storico decisivo nè si ravvisa insufficienza e contraddittorietà della motivazione; la Corte di merito, con apprezzamento logico e congruamente motivato, ha fondato il proprio giudizio non solo sulle fatture prodotte ma anche sulla documentazione fotografica dei danni, affermandone la coerenza con le spese per materiali e riparazioni risultanti dalla fattura. Ulteriore e concorrente ragione di inammissibilità del motivo si rinviene nella mancata trascrizione del contenuto del documento (fattura) che darebbe corpo al preteso vizio di violazione della normativa fiscale.

Il ricorso deve essere conclusivamente respinto.

Le spese seguono la soccombenza

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 100 per esborsi ed Euro 3.000 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 12 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2016

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