Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14943 del 15/06/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 15/06/2017, (ud. 22/03/2017, dep.15/06/2017),  n. 14943

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10222/2016 proposto da:

S.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

FLAVIO NUTI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1788/1/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA, depositata il 20/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/03/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. Delib. di procedere con motivazione sintetica;

che S.F. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Pisa. Quest’ultima, a sua volta, aveva accolto il ricorso dello S. avverso una cartella di pagamento per l’anno 2007;

che, nella decisione impugnata, la CTR ha rilevato che l’operato dell’Ufficio avrebbe dovuto reputarsi corretto, giacchè la liquidazione dell’imposta effettuata dal sostituto non sarebbe stata vincolante per l’Ufficio stesso e, d’altronde, la nuova liquidazione, basata sui meri dati forniti dal contribuente e dal sostituto d’imposta, non avrebbe richiesto un preventivo avviso al contribuente.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso è affidato a quattro motivi;

che, col primo, lo S. deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 6 comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, giacchè il contribuente, ancorchè avesse fornito i dati per l’autotassazione, avrebbe comunque avuto diritto a ricevere un avviso bonario;

che, col secondo, il ricorrente si duole dell’omessa pronunzia sull’eccezione di difetto di motivazione dell’atto impositivo, in violazione dell’art. 112 c.p.c., circa l’applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 e della L. n. 241 del 1990, art. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4: il giudice di appello non si sarebbe pronunziato circa l’eccezione di difetto di motivazione della cartella esattoriale, avanzata nei gradi di merito;

che, col terzo, il contribuente assume la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, dell’art. 20 T.U.I.R. e del D.P.R. n. 252 del 2005, art. 23, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: il criterio di riliquidazione attuato con lo strumento del controllo formale ex art. 36 bis cit. non sarebbe stato sufficiente, in quanto sarebbe occorso un vero e proprio atto di accertamento;

che, col quarto, si invoca omessa pronunzia sull’eccezione di illegittimità degli interessi e sanzioni irrogate in violazione dell’art. 112 c.p.c., circa l’applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 10, in relazione al disposto di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4; che l’Agenzia delle Entrate non si è costituita;

che il ricorso è fondato;

che il primo ed il terzo motivo – che possono essere scrutinati congiuntamente, per la loro evidente connessione logica – sono meritevoli di accoglimento;

che, in tema di riscossione delle imposte, la L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 412, obbliga l’Agenzia delle Entrate, in esecuzione di quanto sancito dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5, a comunicare al contribuente l’esito dell’attività di liquidazione, effettuata ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata, sicchè l’omissione di tale comunicazione determina la nullità del provvedimento di iscrizione a ruolo, indipendentemente dalla ricorrenza, o meno, di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione (Sez. 6-5, n. 12927 del 22/06/2016; Sez. 6-5, n. 11000 del 20/05/2014);

che la CTR ha dunque errato nell’escludere l’onere dell’Amministrazione di procedere ad una preventiva comunicazione, senza alcun riferimento alla fattispecie concreta sottoposta al suo esame, che, in caso di tassazione separata, avrebbe appunto richiesto tale comunicazione;

che anche il secondo ed il quarto motivo, attenendo all’identico vizio di legittimità dedotto, possono essere trattati congiuntamente;

che anch’essi sono fondati: il ricorrente ha espressamente specificato i punti delle proprie controdeduzioni nelle quali aveva riproposto alla CTR l’eccezione di difetto di motivazione della cartella esattoriale e di illegittimità degli interessi e sanzioni irrogate. A tali eccezioni, avanzate ex art. 346 c.p.c., i giudici di appello non hanno dato alcuna risposta;

che deve in definitiva procedersi alla cassazione della sentenza con rinvio alla CTR della Toscana, in diversa composizione, affinchè proceda all’esame di cui sopra, anche per le spese del giudizio di cassazione.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA