Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14942 del 21/06/2010

Cassazione civile sez. I, 21/06/2010, (ud. 05/05/2010, dep. 21/06/2010), n.14942

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 11807/2009 proposto da:

C.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. MARCORA

18/20, presso lo studio dell’avvocato FAGGIANI GUIDO, presso Servizio

Legale Centrale Patronato ACLI, rappresentato e difeso dall’avvocato

DE CASTRO ROBERTA, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO in persona del Ministro in carica,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– resistente –

e contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE DI BARI, PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE

DI LECCE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 64/2009 del TRIBUNALE di LECCE del 16/03/09,

depositata il 02/04/2009; udita la relazione della causa svolta nella

camera di consiglio del 05/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott.

DIDONE Antonio;

è presente il P.G. in persona del Dott. PRATIS Pierfelice.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. è del seguente tenore: “1. C.B. ha proposto, sulla base di un unico motivo, regolamento di competenza nei confronti del Ministero dell’Interno, della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Bari e della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce avverso la sentenza in data 2.4.2009, con la quale il Tribunale di Lecce ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, ravvisando la competenza del Tribunale di Bari ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, come modificato dal D.Lgs. n. 159 del 2008, art. 1, in ordine al ricorso proposto dal medesimo C.B. in data 22.12.2008 avverso il provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato di Bari in data 24.11.2008, con il quale è stata rigettata la sua richiesta di riconoscimento della protezione internazionale;

1.1. Il Ministero dell’Interno ha depositato scrittura difensiva con la quale, tra l’altro, eccepisce il proprio difetto di legittimazione e l’inammissibilità del regolamento perchè notificato solo nei suoi confronti. Non hanno svolto difese gli altri intimati.

Diritto

OSSERVA

2. Preliminarmente va rilevato che l’eccezione di inammissibilità del regolamento e di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Ministero controricorrente appare manifestamente infondata. Infatti, secondo la giurisprudenza della S.C.. “Dal giorno in cui sono divenute efficaci le disposizioni del regolamento di attuazione della procedura di riconoscimento dello “status” di rifugiato, come novellata dalla L. n. 189 del 2002, art. 32 (e cioè dal 120 giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del regolamento stesso, contenuto in D.P.R. 16 settembre 2004, n. 303 e pubblicato in G.U. n. 229 del 22 dicembre 2 004), il ricorso dello straniero avverso il provvedimento di diniego di asilo politico, emesso dalle commissioni Territoriali per i Rifugiati, istituite presso le prefetture – UTG ivi indicate dall’art. 12 del medesimo regolamento – va proposto nei confronti dell’Amministrazione dell’Interno rispetto alla quale le commissioni, come in precedenza la Commissione centrale sono soltanto organi tecnici” (Cass., 28 aprile 2006 n. 10028). Più di recente, poi, la S.C. ha ribadito che “le Commissioni territoriali, al pari di quella Centrale, non sono state dal legislatore individuate come destinatarie di una previsione di legittimazione processuale correlata ad una personalità giuridica (ed a differenza di quanto fatto, in subjecta materia, per il Prefetto ed il Questore dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 8 e art. 13 bis, comma 2, come inserito dal D.Lgs. n. 113 del 1999, art. 4). Esse sono nominate con D.M. del Ministero dell’Interno ed istituite presso le Prefetture – UTG (art. 1 quater, comma 1 D.Lgs. citato e D.P.R. n. 303 del 2004, art. 12, comma 1) ma nulla fa ritenere che esse siano altro che organi tecnici, ad articolazione locale, dell’Amministrazione dell’Interno” (Sez. 1, Ordinanza n. 20713 del 2009).

Alla luce della giurisprudenza ora menzionata, dunque, appare come diretta soltanto a chiarire la disciplina previgente la norma di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 5, come sostituito dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 1, comma 13, lett. a), secondo cui “il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza sono notificati all’interessato e al Ministero dell’interno, presso la Commissione nazionale ovvero presso la competente Commissione territoriale, e sono comunicati al pubblico ministero”. 2.1.- Il Tribunale di Lecce ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, quale tribunale che ha sede nel capoluogo del distretto in cui si trova il centro di accoglienza presso cui è ospitato il ricorrente, ed ha ravvisato la competenza territoriale del Tribunale di Bari, quale tribunale che ha sede nel capoluogo del distretto dove ha sede la Commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato, ritenendo che la eccezionale competenza del tribunale che ha sede nel capoluogo del distretto in cui si trova il centro di accoglienza e la altrettanto eccezionale riduzione a quindici giorni del termine per impugnare la decisione della Commissione territoriale operano soltanto se e quando il ricorso giudiziario sia stato proposto nel ristretto arco temporale previsto dalla D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 20, comma 3, ovvero nell’ambito del periodo di accoglienza inteso in senso stretto e finalizzato all’espletamento degli adempimenti indicati nell’art. 20, comma 2; ad avviso del Tribunale di Lecce, inoltre, se in concreto l’iter complessivo relativo alla domanda di protezione internazionale non vede intervenire la decisione della Commissione territoriale entro 33 giorni dalla presentazione della domanda stessa e si articola in tempi più lunghi, il richiedente è tutelato dal rilascio del permesso di soggiorno temporaneo e, se anche rimane nella medesima struttura in condizioni di accoglienza, non è più soggetto alla limitazione del termine per impugnare, ma beneficia dell’ordinario termine di trenta giorni e deve rivolgersi al giudice ordinariamente competente;

2.2.- il ricorrente censura la sentenza impugnata, deducendo che l’interpretazione del Tribunale di Lecce non trova riscontro nel testo della legge, che non fa riferimento a profili temporali, ma tende a individuare determinate categorie di richiedenti asilo, per i quali, stante la loro peculiarità (l’essere entrati in Italia senza documenti, oppure l’avere eluso le frontiere), il legislatore ha ritenuto opportuno prevedere una procedura di impugnazione differente;

3. il ricorso per regolamento di competenza appare fondato, in quanto:

a) è pacifico in atti, risultando le relative circostanze dalla sentenza impugnata, che il ricorrente, fin dal 18.8.2008 e comunque alla data di proposizione del ricorso, si trovava nel centro di accoglienza di Restinco (sito in provincia di Brindisi, nel distretto della Corte di appello di Lecce) per gli adempimenti previsti dalla D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 20, lett. a), non risultando in atti l’esistenza di provvedimento alcuno che abbia modificato tale situazione ed anzi avendo il Tribunale di Lecce dato atto che il ricorrente è rimasto nel suddetto centro anche dopo la decorrenza del termine massimo di accoglienza, non essendogli stato rilasciato il permesso di soggiorno temporaneo rinnovabile;

b) il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 1, come modificato dal D.Lgs. n. 159 del 2008, nel prevedere, in ordine al ricorso proposto avverso la decisione della Commissione territoriale, la competenza del tribunale che ha sede nel capoluogo di distretto di corte d’appello in cui ha sede il centro di accoglienza, fa esclusivo riferimento ai “casi di accoglienza o trattenimento disposti ai sensi degli artt. 20 e 21″, e quindi, per quel che rileva nella specie, al provvedimento che ha disposto l’accoglienza ed ai presupposti di fatto che hanno determinato tale provvedimento, senza alcun riferimento, nè letterale nè logico, alla vicenda esecutiva del provvedimento medesimo, in particolare per quanto riguarda il rispetto del relativo termine di durata; sembra pertanto doversi aver riguardo, ai fini della determinazione del giudice territorialmente competente a pronunciarsi sul ricorso avverso il provvedimento della Commissione territoriale, al dato oggettivo della permanenza del ricorrente, alla data di presentazione del ricorso, presso il centro di accoglienza in ragione dell’esistenza di uno dei presupposti stabiliti dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 20, in mancanza di provvedimenti successivi che abbiano modificato tale situazione e, in particolare, in mancanza del rilascio del previsto permesso di soggiorno, permanendo anche in tale situazione l’esigenza, posta a base della previsione derogatoria della competenza, di assicurare al richiedente la protezione internazionale una tutela giurisdizionale più agevole, che gli consenta di adire l’ufficio giudiziario più vicino al centro di accoglienza;

4. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilievi in precedenza formulati, si ritiene che il giudizio possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c”.

Il ricorrente ha depositato memoria difensiva.

2.- Il Collegio condivide e fa proprie le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse sì fondano e che conducono all’accoglimento del ricorso.

Pertanto, va affermata la competenza del Tribunale di Lecce e il provvedimento impugnato deve essere cassato.

Le spese processuali del giudizio di legittimità – liquidate in dispositivo – vanno poste a carico dell’Amministrazione intimata.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale di Lecce. Condanna l’Amministrazione intimata a rimborsare al ricorrente le spese processuali del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 1.400,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2010

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