Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14942 del 15/06/2017
Cassazione civile, sez. VI, 15/06/2017, (ud. 22/03/2017, dep.15/06/2017), n. 14942
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5508/2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
RD LOGISTICA S.R.L. – C.F. (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DI VILLA SEVERINI 54, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE
TINELLI che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente
all’avvocato MAURIZIO DE LORENZI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1807/10/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della PUGLIA, depositata il 04/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 22/03/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. Delib. di procedere con motivazione sintetica;
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Bari. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione della RD Logistica s.r.l. contro un avviso di accertamento IRES, IVA ed IRAP, per l’anno 2007;
che, nella decisione impugnata, la CTR ha affermato che le spese di sponsorizzazione avrebbero costituito un costo intrinsecamente inerente, da considerare spesa di pubblicità deducibile per intero.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il ricorso è affidato a due motivi;
che, col primo, complesso rilievo si deduce, innanzi tutto, la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 90 e artt. 108 e 109 T.U.I.R., nonchè dell’art. 2697 c.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3; che, nella specie, non sarebbe stata decisiva la qualificazione come contratto di sponsorizzazione della fonte regolatrice del rapporto giuridico, giacchè, in realtà, sarebbero mancate le caratteristiche essenziali di siffatto negozio (compresa la prova di aspettativa di ritorno commerciale diretto);
che la seconda censura è volta a denunciare violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 90 e degli artt. 108 e 109 T.U.I.R., nonchè dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: la sentenza impugnata avrebbe ripartito erroneamente l’onere di provare la natura di spesa pubblicitaria delle somme in questione, la cui dimostrazione dell’inerenza ed effettività sarebbe spettata alla società contribuente e non sarebbe stata provata;
che l’intimata ha resistito con controricorso;
che i due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati;
che la L. n. 289 del 2002, art. 90, comma 8, testualmente recita “Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonchè di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 Euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell’art. 74, comma 2, del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917”;
che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, dell’art. 90, comma 8, qualifica ex lege tali spese come pubblicitarie, se (a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica, (b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa, (c) la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine ed i prodotti dello sponsor, (d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale (Sez. 5, n. 5720 del 23/03/2016; cfr. anche Sez. 5, n. 10914 del 27/05/2015);
che il giudice d’appello non si è attenuto a tali principi, nell’affermare che “si è in presenza di una presunzione assoluta” circa la natura delle spese;
che deve in definitiva procedersi alla cassazione della sentenza con rinvio alla CTR della Puglia, in diversa composizione, affinchè proceda all’esame di cui sopra, anche per le spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 22 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2017