Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14942 del 14/07/2020
Cassazione civile sez. VI, 14/07/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 14/07/2020), n.14942
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12011-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
D.A., Z.S.;
– intimate –
avverso la sentenza n. 4291/24/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 11/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 27/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO
ANTONIO FRANCESCO.
Fatto
RILEVATO
he:
Con sentenza in data 11 ottobre 2018 la Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Milano che aveva accolto il ricorso proposto da D.A. e Z.S., nella qualità di eredi di D.D.A., contro due cartelle di pagamento, relative ad imposte dirette ed altro per gli anni 1976, 1977, 1978 e concernenti importi iscritti a ruolo a seguito di sentenza, passata in giudicato, emessa dalla Commissione tributaria centrale di Milano.
Osservava la CTR che le cartelle di pagamento erano state emesse illegittimamente dall’Ufficio perchè erano relative ad annualità ampiamente prescritte, essendo decorso il termine di dieci anni stabilito dall’art. 2946 c.c.. Riteneva, inoltre, che l’Ufficio fosse decaduto dal potere impositivo ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25.
Avverso la suddetta sentenza, con atto del 10 aprile 2019, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.
Le contribuenti non hanno svolto difese.
Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
Con unico mezzo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2943,2945,2946 e 2953 c.c., nonchè del D.P.R. 602 del 1973, art. 25, per non avere la CTR considerato che, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza sulla base della quale erano state emesse le cartelle di pagamento impugnate, trovava nella specie applicazione il termine decennale di prescrizione previsto dall’art. 2953 c.c. per l’actio iudicati.
Il ricorso è fondato.
Risulta dalla decisione impugnata che la sentenza della CTC di Milano, in forza della quale sono stati iscritti a ruolo gli importi portati dalle cartelle di pagamento, è stata depositata in data 12 gennaio 2011 (o il 12 dicembre 20112er quanto asserito in ricorso) ed è passata in giudicato a seguito del decorso del termine di impugnazione, nella specie di un anno e 46 giorni.
Per consolidata giurisprudenza “Il diritto alla riscossione di un’imposta si prescrive nel termine decennale di cui all’art. 2953 c.c. ove si fondi su un accertamento divenuto definitivo per il passaggio in giudicato formale della sentenza, senza che assuma rilevanza la circostanza che si tratti di una pronuncia di rito e non di merito” (da ultimo, Cass. n. 8105 del 2019); “Il diritto alla riscossione di un’imposta, azionato mediante emissione di cartella di pagamento e fondato su un accertamento divenuto definitivo a seguito di sentenza passata in giudicato, non è assoggettato ai termini di decadenza di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 (nel testo vigente ratione temporis), bensì al termine di prescrizione decennale previsto dall’art. 2953 c.c. per l’actio iudicati (Cass. n. 9076 del 2017).
Nel caso di specie, essendo state notificate le cartelle di pagamento impugnate il 15 novembre 2015, il termine di prescrizione decennale previsto dall’art. 2953 c.c. non era all’evidenza decorso.
La sentenza impugnata non si è uniformata ai richiamati arresti giurisprudenziali e pertanto, in accoglimento del ricorso, deve essere cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2020