Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14942 del 01/07/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 14942 Anno 2014
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: BERRINO UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso 13880-2010 proposto da:
BUSARELLO RENATO C.F. BSRRNT51E02B006X, elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso
lo studio dell’avvocato BOER PAOLO, che lo
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2014
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– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA,

VIA CESARE BECCARIA n.

29 presso

Data pubblicazione: 01/07/2014

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e
difeso dagli avvocati RICCIO ALESSANDRO, MAURO RICCI,
PREDEN SERGIO, giusta delega in atti;
– controrícorrente

avverso la sentenza n.

30/2010 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/02/2014

dal Consigliere Dott. UMBERTO

BERRINO;

udito l’Avvocato DE ANGELIS CARLO per delega BOER
PAOLO;
udito l’Avvocato PATTERI ANTONELLA per delega PREDEN
SERGIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il
rigetto.

di TRENTO, depositata il 20/03/2010 R.G.N. 45/2009;

Svolgimento del processo
Busarello Renato si rivolse al giudice del lavoro del Tribunale di Trento
lamentando che, a seguito della richiesta inoltrata all’Inps per l’autorizzazione al
versamento di contributi volontari, si era visto liquidare l’importo di tali contributi in
misura inferiore a quella dovuta per effetto della mancata considerazione della

rideterminato l’onere del versamento volontario sulla base della retribuzione
assoggettabile a contribuzione da parte del datore di lavoro, nonché l’ammontare
della quota di retribuzione figurativa per l’evento malattia, il tutto al fine di sentir
rideterminare la pensione di anzianità che si era vista liquidare in misura ridotta,
con condanna dell’istituto previdenziale convenuto al pagamento degli arretrati.
Il giudice adito ritenne che non era equo considerare le settimane in cui il
lavoratore si era trovato in malattia, percependo in relazione a quel periodo sia
l’indennità posta a carico dell’Inps che quella integrativa dovuta dal datore di
lavoro, per cui dichiarò che trentanove delle quarantaquattro settimane dell’arco
temporale 27/11/97 — 26/11/98, in cui il ricorrente era stato assente per malattia,
dovevano essere escluse dall’anno di contribuzione precedente la data della
domanda.
A seguito di gravame proposto dall’Inps, che aveva eccepito il vizio di
ultrapetizione in cui era incorso il primo giudice nell’escludere dalla base di
computo dei contributi volontari i periodi di malattia, la Corte d’appello di Trento ha
riformato tale sentenza ed ha rigettato la domanda del Busarello.
Ha osservato la Corte territoriale che la retribuzione integrativa corrisposta dal
datore di lavoro in costanza di malattia, ancorchè di entità ridotta rispetto alla
retribuzione ordinaria, soggiaceva all’obbligo contributivo e, a differenza della
retribuzione figurativa erogata dall’Inps, costituiva una retribuzione imponibile ai
fini del calcolo dei contributi volontari, a nulla potendo valere una considerazione
di tipo equitativo, quale quella effettuata dal primo giudice, estranea alla previsione
normativa. Pertanto, il computo dei contributi eseguito dall’Inps ai sensi dell’art. 7
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retribuzione figurativa relativa al periodo di malattia, per cui chiese che venisse

del divo n. 184/1997, che imponeva di calcolare i contributi volontari sulla base
dell’importo medio della retribuzione imponibile percepita nell’anno di
contribuzione precedente la data della domanda, era corretto.
Per la cassazione della sentenza ricorre il Busarello con un solo motivo illustrato

Resiste con controricorso l’Inps.
Motivi della decisione
Con un solo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.
7, comma 1, del d.lgs n. 184/97 e dell’art. 8 del d.p.r. n. 1432171, sostenendo che
in virtù di quest’ultima norma, in base alla quale l’importo del contributo volontario
settimanale è stabilito in relazione alla retribuzione settimanale media percepita
dall’assicurato nelle ultime 156 settimane di contribuzione effettiva in costanza di
lavoro antecedenti la domanda di autorizzazione, ai fini del calcolo della misura
dei versamenti volontari occorrerebbe aver riguardo alle sole settimane di
contribuzione effettiva in costanza di lavoro, per cui non dovrebbero essere
considerati i periodi di malattia ai fini del calcolo contributivo incidente sulla
determinazione della pensione, in quanto in quest’ultimo caso non si verterebbe in
ipotesi di contribuzione versata in costanza di lavoro.
Il motivo è inammissibile dal momento che lo stesso riposa su una prospettazione
difensiva nuova, così come eccepito dalla difesa dell’Inps.
Infatti, la stessa Corte d’appello di Trento ha avuto modo di rilevare che il
Busarello, nel tentativo di superare la conclusione per la quale la retribuzione
integrativa corrisposta in costanza di malattia costituiva retribuzione imponibile,
aveva proposto nella memoria del 1° marzo del 2010 di interpretare il requisito
della “contribuzione effettiva” in termini di “contribuzione effettiva in costanza di
lavoro” e, quindi, di non considerare gli importi da lui percepiti nel periodo di
riferimento novembre 1996 — novembre 1997, costituendo gli stessi un’indennità di
malattia.

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da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

In ogni la Corte territoriale ha anche precisato che la tesi così prospettata
dall’assicurato con la suddetta memoria non valeva a superare, comunque, il dato
oggettivo per il quale la retribuzione integrativa corrisposta in costanza di malattia,
seppur in misura ridotta, soggiaceva egualmente all’obbligo contributivo.

dedotta sia con la memoria del precedente giudizio che col presente ricorso, resta
fuori dal tema d’indagine incentrato correttamente dalla Corte di merito sulla
qualificazione della domanda tesa alla determinazione della misura dei contributi
volontari sulla base della retribuzione integrativa corrisposta durante la malattia e
della retribuzione figurativa per l’evento malattia, il ricorso non può che essere
dichiarato inammissibile.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e vanno
liquidate come da dispsositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente alle spese del
presente giudizio nella misura di € 2600,00 per compensi professionali e di €
100,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma il 26 febbraio 2014
Il Consigliere estensore

In definitiva, considerato che la prospettata neutralizzazione dei periodi di malattia,

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