Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14941 del 21/06/2010

Cassazione civile sez. I, 21/06/2010, (ud. 12/05/2010, dep. 21/06/2010), n.14941

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 30092/2008 proposto da:

P.A.M. (c.f. (OMISSIS)), P.M.G.

(c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliate in ROMA, VIA A. DEPRETIS

86, presso l’avvocato OPILIO LAURA, che le rappresenta e difende,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

EREDI CARCHELLA S.D.F., in proprio e nella qualità di capogruppo

dell’A.T.I. costitutita con la Bigelli Maurizio s.r.l. e la IRTI

Iniseo e Figli s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

LUTEZIA 8, presso l’avvocato ROSI FRANCESCO, che li rappresenta e

difende, giusta procura in calce al controricorso;

COMUNE DI ROMA (c.f. (OMISSIS)), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21,

presso l’AVVOCATURA COMUNALE, rappresentato e difeso dall’avvocato

RAIMONDO ANGELA, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

contro

REGIONE LAZIO, in persona del Presidente pro tempore, domiciliata in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 708/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 18/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/05/2010 dal Consigliere Dott. SALVAGO Salvatore;

udito, per le ricorrenti, l’Avvocato OPILIO che ha chiesto

l’accoglimento del proprio ricorso, rigetto controricorsi;

udito, per i controricorrenti, l’Avvocato ROSI che ha chiesto il

rigetto del ricorso principale, accoglimento del proprio ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per manifesta infondatezza

dei primi due motivi del ricorso, inammissibilità degli altri

motivi e condanna alle spese ex art. 384, n. 4.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Roma con sentenza del 17 agosto 2004 condannò il comune di Roma e l’ATI s.d.f. eredi C.F. al risarcimento del danno per l’avvenuta occupazione espropriativa di alcuni terreni di proprietà di M.G. ed P.A., liquidandolo nella misura di Euro 202.760,00.

In accoglimento dell’impugnazione dell’amministrazione espropriante e dell’ATI, la Corte di appello di Roma, con sentenza del 18 febbraio 2008, ha respinto le richieste risarcitorie delle proprietarie perchè il fondo era stato occupato a seguito di Delibera comunale dell’11 aprile 1984, poi prorogata dalla L. n. 42 del 1985 di un anno e dal D.Lgs. n. 534 del 1987 di ulteriori due anni; sicchè il procedimento espropriativo era stato completato dal decreto ablativo adottato nel dicembre 1990 che aveva escluso il verificarsi dell’occupazione espropriativa. Per la cassazione della sentenza le P. hanno proposto ricorso per 4 motivi, illustrati da memoria; cui resistono sia il comune di Roma, che l’ATI.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo le P. deducendo violazione della L. n. 42 del 1985, art. 5 bis e D.Lgs. n. 534 del 1987, art. 14 censurano la sentenza impugnata per aver ritenuto che l’occupazione temporanea fosse soggetta alle proroghe previste da dette disposizioni di legge invece applicabili soltanto a quelle disposte dal Prefetto ai sensi della L. n. 865 del 1971, art. 20, che si riferisce esclusivamente a quest’ultima autorità amministrativa. Il motivo è infondato.

E’ vero, infatti che nel testo originario l’art. 20 della legge disponeva (comma 1) che “L’occupazione di urgenza delle aree da espropriare è pronunciata con decreto del prefetto”.

Sennonchè il D.P.R. n. 616 del 1977, art. 106 ha operato il trasferimento delle funzioni amministrative in materia di espropriazioni per p.u. alle Regioni stabilendo in particolare nel comma 3 che “Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative concernenti le occupazioni temporanee e d’urgenza ed i relativi atti preparatori attinenti ad opere pubbliche o di pubblica utilità la cui esenzione è di loro spettanza”; e mantenendo allo Stato (e quindi ai Prefetti) le sole “opere pubbliche la cui esecuzione è di sua spettanza”.

Per cui, in conseguenza di detta norma, il menzionato art. 20 è stato modificato nel senso che per le opere di spettanza dei comuni, come la costruzione del locale collettore di (OMISSIS), la competenza ad emettere il decreto di occupazione temporanea è stata trasferita all’autorità comunale: fermo rimanendo per effetto della L. n. 10 del 1977, art. 14, l’applicabilità del procedimento espropriativo previsto dalla L. n. 865 del 1971, art. 20 di quest’ultima legge che fissa in cinque anni il termine massimo di durata delle occupazioni di urgenza disposte per la realizzazione di interventi in materia di edilizia residenziale e nelle altre ipotesi specificamente considerate da tale legge, alle occupazioni “preordinate alla realizzazione delle opere e degli interventi previsti dal D.L. 2 maggio 1974, n. 115, art. 4, convertito, con modificazioni, nella L. 27 giugno 1974 n. 247”, ovvero “a tutte le opere o interventi da parte dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e di altri enti pubblici o di diritto pubblico, anche non territoriali”.

Conseguentemente, intervenuta dapprima la proroga di un anno disposta dalla L. n. 42 del 1985 e poi quella di due anni per effetto del D.L. n. 534 del 1987, l’occupazione disposta per 4 anni dal comune di Roma con provvedimento del 21 febbraio 1984, eseguito l’il aprile successivo, correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto che detta occupazione è venuta a scadere ex lege, ed a prescindere dalle proroghe deliberate dalla Giunta municipale, l’11 aprile 1991: allorchè dunque era stato già emesso il decreto di esproprio che aveva impedito il verificarsi della c.d. occupazione appropriativa.

Resta assorbito il secondo motivo di gravame rivolto a censurare l’efficacia e la validità dei due provvedimenti di proroga, dei quali la Corte di appello non ha tenuto conto; e vanno dichiarati inammissibili il terzo ed il quarto con i quali le P. contestano gli accertamenti compiuti dal c.t.u. e recepiti dalla sentenza di primo grado in ordine alla ricognizione legale del terreno, nonchè ai criteri utilizzati per calcolarne il valore venale, posto che il ricorso per cassazione si dirige fondamentalmente contro le sentenze in grado di appello; ed in nessun caso può formare oggetto di impugnazione diretta o indiretta la sentenza di primo grado anche perchè assorbita da quella di appello;che nel caso non ha neppure esaminato le questioni suddette avendo respinto la domanda di risarcimento del danno delle espropriate.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali che liquida in favore del comune di Roma e dell’ATI, eredi C., in complessivi Euro 6.200,00 di cui Euro 6.000,00 per onorario di difesa, per ciascuno, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2010

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