Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14941 del 20/07/2016


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Cassazione civile sez. lav., 20/07/2016, (ud. 06/04/2016, dep. 20/07/2016), n.14941

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VENUTI Pietro – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23954/2013 proposto da:

T.D., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

PIETRO MASCAGNI 142, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO

TALARICO, che lo rappresenta e difende giusta delega in. atti;

– ricorrente –

contro

BILLA AKTEENGESELLSHAFT SEDE SECONDARIA ITALIA, C.F. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA QUINTINO SELLA, 41, presso lo studio

dell’avvocato MARGHERITA VALENTINI, rappresentata e difesa

dall’avvocato FERNANDO PEPE, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 500/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 13/06/2013 r.g.n. 111/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/04/2016 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;

udito l’Avvocato TALARICO ALESSANDRO;

udito l’Avvocato PICCOLO GIUSEPPE per delega Avvocato PEPE FERNANDO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 500/2013, depositata il 13 giugno 2013, la Corte di appello di Torino confermava la sentenza del Tribunale di Torino che aveva respinto il ricorso proposto da T.D. per la dichiarazione di illegittimità del licenziamento per giusta causa intimatogli da Bilia AG a motivo di inadempienze nella custodia delle chiavi dello scomparto interno della cassaforte del punto vendita, di cui il ricorrente era direttore, e per un ammanco di denaro.

La Corte, esaminate le risultanze istruttorie e ricostruiti i fatti, considerava dimostrati entrambi gli addebiti, escludendo violazioni della L. n. 300 del 1970, art. 7 e concludendo per il definitivo venir meno del vincolo fiduciario, avuto riguardo alle circostanze del caso e alla posizione di responsabilità dell’appellante.

Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il T. con due motivi; la società ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione ed erronea applicazione dell’art. 2106 c.c. e L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 7 (par. A), sotto il duplice profilo della mancata contestazione dell’addebito da parte della società e della immutabilità della contestazione; nonchè violazione degli artt. 212 e 217 CCNL di settore e del regolamento aziendale (par. B), sul rilievo dell’assenza di disposizioni che disciplinassero le modalità di tenuta della cassaforte e delle chiavi e della mancata prova che il lavoratore fosse a conoscenza di modalità diverse da quelle dal medesimo utilizzate.

Il motivo è inammissibile, con riferimento alla dedotta violazione di norme di legge, non individuando le parti della motivazione della sentenza in cui tale violazione si sarebbe realizzata e tendendo, nella sostanza, a sollecitare a questa Corte un riesame del merito relativamente ai profili richiamati.

Al riguardo, non può che ribadirsi il consolidato orientamento di legittimità sull’art. 366 c.p.c., secondo il quale “i motivi posti a fondamento dell’invocata cassazione della decisione impugnata debbono avere i caratteri della specificità, della completezza e della riferibilità alla decisione stessa. Ciò comporta – fra l’altro – l’esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto; per il che risulta inammissibile – giusta l’espressa previsione della citata norma – il motivo nel quale non venga precisato in qual modo (se per contrasto con la norma indicata, o con l’interpretazione della stessa fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina), abbia avuto luogo la violazione nella quale si assume essere incorsa la pronuncia di merito. Più in particolare – e fra l’altro – non si rendono sufficienti, allo scopo, il solo richiamo, in limine “litis”, della norma che si assume violata, nè un’affermazione apodittica o generica non seguita da alcuna specifica dimostrazione dell’errore di diritto imputato alla pronuncia stessa” (cfr., fra le molte, Cass. 16 aprile 1999 n. 3805).

Il motivo in esame, inoltre, si presenta improcedibile, nella sua seconda parte (par. B), posto che il CCNL di settore ed il regolamento aziendale, entrambi menzionati nella rubrica, non risultano depositati con il ricorso, nè vi è alcuna indicazione della sede processuale in cui essi sarebbero stati prodotti.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, con riferimento alla valutazione dei dati emersi dalla istruttoria orale dl primo grado.

Il motivo è chiaramente inammissibile, la proposizione di un ricorso per cassazione per il motivo di cui al n. 5 essendo preclusa in presenza – come nella specie – di una c.d. “doppia conforme” e di ricorso in appello depositato il 25 gennaio 2013 e, pertanto, oltre il trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della L. 7 agosto 2012, n. 134.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

la Corte respinge il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 100,00 per esborsi e in Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2016

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