Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14941 del 01/07/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 14941 Anno 2014
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: BALESTRIERI FEDERICO

SENTENZA

sul ricorso 17847-2008 proposto da:
VIGLIETTO SALVATORE, NOCERINO MICHELE, COSTAGLIOLA
ANTONIO, COCCO GIUSEPPE, PICCIRILLO SALVATORE, DE LUCA
MASSIMILIANO, PIESCO SALVATORE, CAPPELLA CIRO, CHIUMMO
NICOLA, NERONI MARIO, tutti elettivamente domiciliati
in ROMA, LUNGOTEVERE PIETRA PAPA 185, presso lo studio
2014
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dell’avvocato DONATI SIMONA, rappresentati e difesi
dagli avvocati LAURO FRANCESCO, MOCELLA MARCO, giusta
delega in atti;
– ricorrenti contro

Data pubblicazione: 01/07/2014

AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA’ – A.N.M. S.P.A., in
persona del legale rappresentante pro tempore,
domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato RIZZO GAETANO,

– controri corrente –

avverso la sentenza n. 3788/2007 della CORTE D’APPELLO
di NAPOLI, depositata il 12/07/2007 r.g.n. 9695/2005 +
l;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 25/02/2014 dal Consigliere Dott. FEDERICO
BALESTRIERI;
udito l’Avvocato RIZZO GAETANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA, che ha concluso per
l’inammissibilità in subordine rigetto ricorso.

giusta delega in atti;

Svolgimento del processo
Con separati ricorsi al Tribunale di Napoli, De Luca Massimiliano,
Neroni Mario, Cappella Ciro, Cocco Giuseppe, Piccirillo Salvatore,
Costagliola Antonio, Viglietto Salvatore, Chiummo Nicola,
Nocerino Michele e Piesco Salvatore esponevano: di essere
dipendenti dell’A.N.M. quali conducenti di linea adibiti a percorsi
urbani non superiori a 50 km; che negli ultimi dieci anni avevano

ore 6,30 alle 13,20, dalle 12,30 alle 19,20 e dalle 18,30 all’1,20,
per sei giorni alla settimana; che tutte le volte che passavano dal
terzo turno (dalle 18,30 alle 1,20) al primo (dalle 6,30 alle
13,20), non godevano dell’intero giorno di riposo settimanale, in
quanto erano tenuti a riprendere il lavoro dopo trenta ore di
riposo in cui doveva essere compreso il riposo giornaliero; che,
quindi, si sovrapponevano riposo giornaliero e riposo settimanale
entrambi inderogabili; che tale circostanza si era verificata nel
periodo ottobre – novembre 2002 almeno una volta per ciascun
ricorrente; che il riposo settimanale doveva decorrere dall’ora di
inizio del turno non lavorato (nel caso de quo dalle 18,30 del
settimo giorno) e, quindi, laddove il turno successivo era iniziato
alle 6,30 del mattino seguente (ottavo giorno) essi non avevano
goduto per intero del giorno di riposo settimanale, perdendo ore
di riposo mai più recuperate; che in tali casi sussisteva un danno
da usura psico-fisica in re ipsa, assistita da presunzione iuris et
de iure; che tale danno era quantificabile o applicando in via
analogica la percentuale del 30% riconosciuta dalla
contrattazione ai lavoratori turnisti ex artt. 16 e 17 del c.c.n.l.
del 1976, come modificato dal c.c.n.l. autoferrotranvieri 12.3.80,
o la percentuale del 20% prevista per lo straordinario festivo di
cui all’art. 1 del detto c.c.n.l. 12.3.80; che le somme dovute a
titolo di risarcimento del danno, comunque, dovevano essere
maggiorate di un ulteriore 20% trattandosi di lavoro straordinario
festivo. Chiedevano pertanto: 1) dichiarare il loro diritto all’inizio

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lavorato su tre turni settimanali a rotazione: rispettivamente dalle

delle 24 ore di riposo settimanale con decorrenza dalla fine del
riposo giornaliero, cioè dall’ora in cui il lavoratore avrebbe dovuto
riprendere a lavorare se non fosse stato di riposo; 2)
conseguentemente, condannare l’Azienda Napoletana Mobilità al
risarcimento del danno conseguente la violazione di cui sopra,
quantificato in ragione del 30% della retribuzione dovuta per il

separato giudizio nei limiti della prescrizione, salvo quanto
previsto al successivo punto 4; 3) considerare comunque le ore
di cui sopra come straordinario festivo da maggiorare quindi in
misura del 20%, parimenti da quantificare in separato giudizio,
salvo quanto previsto al successivo punto 4; 4) condannare
comunque l’A.N.M. al pagamento, per il periodo di cui al
paragrafo 3, della somme in ricorso indicate a titolo di
risarcimento del danno ed a titolo di straordinario festivo, come
da conteggi allegati, oltre accessori.
Instaurandosi il contraddittorio, si costituiva l’A.N.M. in entrambi i
giudizi eccependo la prescrizione quinquennale del diritto alle
differenze retributive e tll quella decennale per il risarcimento del
danno.
Nel merito, l’azienda eccepiva l’infondatezza della domanda
deducendo di avere sempre tenuto un comportamento legittimo
in quanto i conducenti che avevano lavorato nell’ultimo giorno
“serale”, montando alle 18,30 e smontando dopo sei ore e
quaranta minuti (all’1,20), fruivano del riposo giornaliero sino alle
6,30 (dunque per circa cinque ore) del giorno successivo ) quando
iniziavano a fruire di 24 ore di riposo settimanale che si protraeva
fino alle 6,30 del giorno dopo; che nessuna norma prescriveva
una durata minima per il riposo giornaliero e che, quando nella
‘ciclazione’ accadeva che i lavoratori passavano dal turno
“mattinale” a quello pomeridiano e poi da quello “pomeridiano” a
quello “serale”, godevano di alcune ore di riposo giornaliero in
più che andavano a compensare le ore di riposo giornaliero perso

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periodo lavorato durante il riposo settimanale, da quantificare in

dal passaggio dal turno “serale” a quello “mattinale”; che la
Cassazione aveva affermato in casi analoghi che le 24 ore di
riposo settimanale decorrevano dall’ora di inizio del turno non
lavorato appunto per fruizione del riposo settimanale.
Il Tribunale, con distinte sentenze del 2004, rigettava le
domande.
Proponevano distinti appelli i lavoratori. Resisteva la A.N.M.

Napoli, riuniti i ricorsi, li rigettava entrambi.
Per la cassazione propongono ricorso i dipendenti, affidato ad
unico motivo.
Resiste la A.N.M. con controricorso, poi illustrato con memoria.
Motivi della decisione
1.-I ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 3 L. n. 370\34
(art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.).
Lamentano che la turnazione sopra descritta violava (tre volte
nell’arco di otto settimane) il diritto all’integrale godimento del
riposo giornaliero, in tali casi fruito nella illegittima misura di 5
ore e 10 minuti. Che tuttavia la Corte di merito ritenne che una
simile domanda non era stata esplicitamente formulata dai
ricorrenti e che d’altro canto la legge (prima dell’entrata in vigore
del d.lgs. n. 66\03) non prevedeva una durata minima del riposo
giornaliero, peraltro compensato dall’allungamento del riposo
cinque volte nell’arco di otto settimane, compensando così la
riduzione.
I ricorrenti, invocati i principi enunciati da questa S.C. nelle
sentenze n.12518\00 e n. 2136\01, si dolgono che il riposo
settimanale deve decorrere dall’ora di inizio del turno non
lavorato (per la fruizione del riposo settimanale), e cioè
dall’orario nel quale il lavoratore, dopo aver goduto del suo
normale riposo giornaliero, riprenderebbe a lavorare se non
godesse del riposo settimanale.

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Con sentenza depositata il 12 luglio 2007, la Corte d’appello di

Formulano il seguente quesito di diritto: “al riposo settimanale
de/persona/e autoferrotranviario che lavori su turni e per il quale
non sia applicabile direttamente la regolamentazione prevista
dalla legge n.370134, in mancanza di specifica regolamentazione
contrattuale, le ventiquattro ore decorrono dall’ora di inizio del
turno non lavorato con fruizione del riposo settimanale, in
applicazione analogica del principio stabilito dall’art. 3, comma 3,

inizio (specie 18,30?) dell’ultimo turno lavorato prima del nposo
settimanale e non con quella di inizio del turno successivo al
riposo (6,307 .
1.1-Il motivo, anche a voler prescindere dalla ritualità del quesito
di diritto, è infondato.
Deve infatti considerarsi che il riposo giornaliero -prima del d.lgs.
n. 66\03, inapplicabile ratione temports alla presente fattispecie,
e che comunque fa “salve le attività caratterizzate da periodi di
lavoro frazionati durante la giornata”- era garantito solo dalla
normativa in tema di orario di lavoro, essendo invece disciplinato
dalla L. n. 370\34 e dalla Cost. (art. 36) il riposo settimanale.
Questa Corte ha già affermato (cfr. Cass. n. 2136\01; Cass. n.
14880\01)

che al

riposo settimanale del

personale

autoferrotranviario che lavori su turni e per il quale non sia
applicabile direttamente la regolamentazione prevista dalla legge
n. 370 del 1934, in mancanza di specifica regolamentazione
contrattuale, le ventiquattro ore decorrono dall’ora di inizio del
turno non lavorato con fruizione del riposo settimanale, in
applicazione analogica del principio stabilito dall’art. 3, comma
terzo, della citata legge n. 370 del 1934. Sotto tale profilo il
quesito di diritto formulato è inammissibile, limitandosi a
richiamare astrattamente la giurisprudenza di questa Corte sul
punto.
La tesi dei ricorrenti, secondo cui nel lavoro a turni è necessario
che non sia alterata la cadenza di un giorno di riposo dopo sei

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della citata legge n. 370 del 1934. Tale ora coincide con l’ora di

giorni lavorativi e purché il riposo settimanale venga goduto
senza compromissione dell’autonomo godimento di quello
giornaliero (Cass. n. 12518\00), non tiene peraltro conto che,
prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 66\03 (art. 7), come
affermato da C. Cost. n. 102\76 (con cui venne respinta la
questione di legittimità costituzionale del terzo comma

36, comma terzo, della Costituzione) il meccanismo
dell’awicendamento dei turni del lavoro a squadre deve essere
congegnato in modo tale da consentire le 24 ore consecutive di
riposo settimanale, sia pure ripartite in due giorni solari
immediatamente successivi, senza incidere in misura più o meno
elevata sul riposo giornaliero.
In sostanza, prima del d.lgs. n. 66\03, che per primo ha
disciplinato compiutamente il diritto al riposo giornaliero,
dovendosi applicare in via analogica la L. n. 370\34, è sufficiente
che l’avvicendamento dei turni, col rispetto del riposo settimanale
costituzionalmente tutelato, non incida in misura apprezzabile
sul diritto al riposo giornaliero, il che nella specie deve escludersi
sia in quanto ciò si verificava tre volte nell’arco di otto settimane,
sia in quanto, come incontestatamente accertato dalla Corte
partenopea, nel restante avvicendarsi dei due turni di lavoro si
verificava una situazione più favorevole per il lavoratore che
finiva col fruire di circa 48 ore di riposo nel cambio tra il primo
turno (6,30-13,20) ed il secondo (12,30-19,20), riequilibrando in
ogni caso il rapporto tra riposi giornalieri e settimanali.
3.-Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da
dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento
delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in

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dell’articolo 3 della legge n. 370 del 1934 per violazione dell’art.

E.100,00 per esborsi, E.3.000,00 per compensi, oltre accessori di
legge.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 25 febbraio

2014

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