Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14940 del 21/06/2010

Cassazione civile sez. I, 21/06/2010, (ud. 12/05/2010, dep. 21/06/2010), n.14940

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8991/2008 proposto da:

COMUNE DI SANT’AGNELLO (c.f. (OMISSIS)), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 3,

presso l’avvocato SANDULLI MICHELE, rappresentato e difeso

dall’avvocato PINTO FERDINANDO, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

M.F., M.G., M.A., M.S.,

D.L.P., C.A.M.;

– intimati –

sul ricorso 10083/2008 proposto da:

C.A.M. (c.f. (OMISSIS)), M.A. (C.F.

(OMISSIS)), M.S. (C.F. (OMISSIS)), M.F. (C.F.

(OMISSIS)), M.G. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA EMILIA 88, presso l’avvocato VINTI STEFANO,

rappresentati e difesi dall’avvocato BARONE VALERIO, giusta procura

a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

COMUNE DI SANT’AGNELLO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 3, presso

l’avvocato SANDULLI MICHELE, rappresentato e difeso dall’avvocato

PINTO FERDINANDO, giusta procura a margine del controricorso al

ricorso incidentale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

sul ricorso 10768/2008 proposto da:

D.L.P. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE DELLE MILIZIE 19, presso l’avvocato SCALIA GEMMA,

rappresentato e difeso dall’avvocato CIRILLO ANTONIO, giusta procura

speciale per Notaio Dott. DI MAIO CRISTIANO di FORIO – Rep. n. 41

del 22.4.2010;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

COMUNE DI SANT’ANGELO, C.A.M., M.A.,

M.S., M.F., M.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3997/2007 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 19/12/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/05/2010 dal Consigliere Dott. SALVAGO Salvatore;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato PINTO che ha chiesto

l’accoglimento del proprio ricorso, rigetto altri ricorsi;

udito, per i controricorrenti e ricorrenti incidentali, l’Avvocato

BARONE che ha chiesto l’accoglimento del proprio ricorso e rigetto

del ricorso principale;

udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato

CIRILLO che ha chiesto l’accoglimento del proprio ricorso e rigetto

del ricorso principale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per, previa riunione, rigetto

ricorso principale e accoglimento dei due ricorsi incidentali

limitatamente al primo e terzo motivo.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 31 maggio 2004, condannava il comune di S.Agnello di Sorrento al risarcimento del danno per l’avvenuta occupazione di alcuni terreni di D.L.P., C.A.M., nonchè di A., S., F. e M.G., ubicati nel territorio comunale, per la realizzazione di un impianto sportivo polivalente, malgrado il giudice amministrativo avesse annullato tutti gli atti della procedura espropriativa; determinava il risarcimento suddetto nella complessiva somma di Euro 625.847, oltre ad Euro 16.589 per danni ai manufatti, ed Euro 30.163 per frutti pendenti, oltre a rivalutazione ed interessi legali. In parziale accoglimento delle impugnazioni, la Corte di appello di Napoli, con sentenza del 19 dicembre 2007, ha condannato l’amministrazione comunale a corrispondere agli espropriati: a) la somma di Euro 1.547.660,51 con accessori per l’occupazione dei terreni utilizzati per la costruzione dell’opera pubblica; b) la somma di Euro 41.902,00, con accessori per danni ai manufatti e frutti pendenti; c) la somma di Euro 128.120, 84, con accessori per l’occupazione illegittima dei terreni dalla data di immissione in possesso a quella della loro trasformazione. Ha suddiviso detti importi in base alle quote di ciascun proprietario e respinto le domande di costoro dirette ad ottenere il risarcimento dei danni arrecati ai fondi residui, nonchè ad una struttura tensoriale rimasta sul fondo.

Per la cassazione della sentenza il comune di S.Agnello ha proposto ricorso per 4 motivi; cui resistono il D.L. ed i consorti con distinti controricorsi contenenti, ciascuno, ricorso incidentale per 4 motivi. Le parti hanno presentato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi vanno, anzitutto riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c., perchè proposti contro la medesima sentenza. Con i primi tre motivi del ricorso principale il comune, deducendo violazione della L.R. Campania n. 35 del 1987 censura la sentenza impugnata per aver valutato i terreni occupati sul presupposto che avessero una destinazione edificatoria senza considerare: a) che essi rientravano in una zona sottoposta dal Piano urbanistico territoriale dell’area Sorrentino – amalfitana a diversi vincoli di in edificabilità assoluta; b) che, in ogni caso erano compresi per la loro maggiore estensione in zona destinata a verde attrezzato e, comunque a verde pubblico, che lì rendeva anche sotto questo profilo inedificabili; c) che il calcolo del loro valore non poteva perciò essere compiuto tenendo conto della loro potenzialità edificatoria, essendo la stessa insussistente. Le censure sono fondate nei limiti appresso precisati.

Il Tribunale, dopo avere ricordato che il giudice amministrativo aveva annullato tutti gli atti della procedura ablativa, escluse che nel caso ricorresse una fattispecie di espropriazione pur illegittima e che quindi per la valutazione degli indennizzi dovuti ai proprietari si dovesse ricorrere ai criteri riduttivi introdotti dalla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis; applicò sostanzialmente il principio enunciato da questa Corte a partire dalla nota decisione 1907 del 1997 delle Sezioni Unite che, in tal caso in cui ricorre un illecito permanente (occupazione c.d. usurpativa), il proprietario invece di richiedere la restituzione dell’immobile irreversibilmente trasformato a fini pubblici, può abbandonarlo all’occupante e chiederne il pagamento del suo valore venale: determinato dai primi giudici in base alle indicazioni fornite dal c.t.u. che aveva accertato che una porzione di fondo ricadeva in zona F2 del P.R.G. del comune, e le restanti aree in zone B1 ed E3. Nessuna indicazione sulla natura di detti terreni è contenuta nella sentenza di primo grado; e neppure nell’atto di appello con il quale il comune ha lamentato esclusivamente l’erroneità dei criteri adottati dal Tribunale per apprezzare il valore di mercato dell’immobile considerato eccessivo.

E la Corte di appello, ritenuta inattendibile la relativa valutazione, ha rinnovato la consulenza tecnica e recepito le risultanze della seconda; per cui senza affrontare ancora una volta la questione della destinazione dei terreni, ha dato nuovamente atto che una porzione di essi estesa mq. 9784 ricadeva in zona F2 destinata ad attrezzature sportive, altra parte estesa mq. 3296 in zona B1, residenziale turistica ed un ultima parte estesa mq. 119, in zona E. E per la loro valutazione si è avvalsa della stima analitica suggerita dal secondo consulente fondandola su di un indice di edificabilità medio di mc/mq. 0,870 tratto da quello fondiario pari ad 1;relativo alla zona F2 ed a quello minore pari a 0,50 relativo alla zona B1 (la zona E3 non presentava alcuna indice di fabbricabilità); nonchè su di una utilizzabilità delle aree pari al 75% in quanto il restante 25% doveva essere riservato a standard ed a viabilità. Considerando, quindi, il valore degli immobili che ne sarebbero stati ricavati è pervenuta al risultato che i terreni all’epoca della irreversibile trasformazione (anno 1992) avessero il valore venale di Euro 1.547.660,51.

Nei confronti di questa stima e dei parametri utilizzati per eseguirla sono incentrate le censure del comune; che dunque non sono inammissibili neppure laddove contestano l’edificabilità dei suoli, essendo pur esse rivolte a contestare la correttezza del criterio di valutazione recepito ed applicato peraltro per la prima volta dalla sentenza impugnata (cfr. 1 e 3 quesito).

Queste censure sono poi fondate con riferimento alle aree ubicate in zona F2 ed in zona E, in quanto il metodo c.d. analitico – ricostruttivo, doveva consistere, come è noto, nell’individuazione dei singoli fattori che concorrono a determinare il valore di mercato degli insediamenti da costruire sul suolo da valutare, attingendo per detta individuazione alla concreta realtà di fatto, e principalmente alla disciplina urbanistica e all’estimo che di essa tenga conto; e perciò fondarsi sull’analisi di tutti gli elementi che concorrono in concreto alla determinazione del costo di trasformazione del terreno da valutare e alla formazione del valore venale di quanto sì costruisce sull’area (entità del costruibile in base agli indici urbanistici d’edificabilità, costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione, tributi, spese tecniche e generali, oneri di acquisizione delle aree, utile d’impresa in rapporto alla redditività dei capitali investiti e a un tasso d’attualizzazione per il tempo occorrente a realizzare le costruzioni).

Pertanto, il primo parametro da tenere in considerazione era la destinazione urbanistica delle aree da valutare, in un duplice senso: A) anzitutto nel senso che doveva essere preliminarmente accertato se le aree ubicate nelle zone suddette avessero o meno destinazione edificatoria; e detto accertamento doveva essere compiuto esclusivamente al lume degli strumenti urbanistici vigenti nel comune all’epoca della irreversibile trasformazione dei terreni (P.R.G.: successivo Piano territoriale paesistico, ed ulteriori vincoli imposti dalla legge statale o regionale, perciò da verificare anche con riferimento all’area inclusa in zona B1, e senza tener conto delle misure di salvaguardia, inidonee ad incidere sul regime di edificabilità delle aree); nonchè ai principi ripetutamente enunciati da questa Corte al riguardo che qui possono riassumersi: 1) ove la zona è concretamente vincolata ad un utilizzo meramente pubblicistico, che non ne tollera la realizzazione ad iniziativa privata neppure attraverso strumenti di convenzionamento, la classificazione apporta un vincolo di destinazione che preclude ai privati tutte quelle forme di trasformazione del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di edificazione e che sono, come tali, soggette al regime autorizzatorio previsto dalla vigente legislazione edilizia, con la conseguenza che l’area va qualificata come non edificabile; 2) che pertanto, deve ricondursi a siffatta categoria la destinazione a verde pubblico urbano, pur se attrezzato per il gioco e per lo sport; ed a maggior ragione quella a verde di rispetto ove è preclusa perfino la realizzazione di strutture pubbliche (Cass. 21396/2009; 17995/2009; 4732/2004) 3) che la previsione di un pur limitato indice di fabbricabilità per un’area destinata a uso pubblico e per realizzare esclusivamente strutture pubbliche perciò funzionali all’uso suddetto (nella specie, verde attrezzato) non vale ad attribuirle la natura edificatoria ed a superare il vincolo conformativo imposto dagli strumenti urbanistici (Cass. 2605/2010; 404/2010; 24585/2006; 2812/2006); 4) che a maggior ragione è errato in tali casi avvalersi di un indice medio di edificabilità ricavato da diverse zone omogenee, in violazione del principio dell’edificabilità legale, ed applicabile invece esclusivamente all’interno di una zona omogenea edificabile, come avviene nell’ambito di quelle rientranti un P.E.E.P. onde evitare l’influenza delle scelte dell’espropriante relative alla collocazione sui singoli fondi di specifiche edificazioni, ovvero servizi e infrastrutture, nonchè delle disposizioni interne che direttamente o indirettamente ripartiscono costruzioni e spazi liberi nel singolo fondo da espropriare (Cass. sez. un. 125/2001 e succ).

Ma la sentenza impugnata è errata anche laddove non ha tenuto conto che l’immobile da realizzare non poteva considerasi avulso dalla zona in cui avrebbe dovuto sorgere, ma doveva rispettarne la destinazione;la quale diviene altresì un limite all’edificabilità (allorchè consentita:zona B1) importando che anche per stabilire il valore di trasformazione possa essere ipotizzata non qualsiasi tipologia di insediamento, ma soltanto quella espressamente prevista per la zona. Per cui, la Corte di rinvio dovrà provvedere ad una nuova valutazione delle aree occupate dal comune di Sant’Agnello attenendosi ai principi esposti.

Le considerazioni svolte comportano l’accoglimento anche del primo motivo del ricorso incidentale relativo alla suscettività edificatoria del terreno, nonchè l’assorbimento del 4 motivo del principale relativo al criterio di valutazione del fondo (sintetico-comparativo, piuttosto che analitico – ricostruttivo) utilizzato dalla sentenza impugnata.

Con altro profilo del primo motivo del ricorso incidentale, D.L.P., deducendo violazione degli artt. 112, 324, 329, 342 e 346 c.p.c., art. 2909 c.c., nonchè difetto ed illogicità della motivazione, censura la sentenza impugnata per avere escluso il danno prospettato alle porzioni residue del fondo, senza considerare: alquanto al primo reliquato di mq. 1337 mq. che il Tribunale aveva accolto la richiesta liquidando al riguardo (e per i frutti pendenti) la somma di L. 58.405.540; e che il comune non aveva contestato il diritto del proprietario ad essere risarcito di detto pregiudizio, ma aveva ritenuto eccessiva soltanto la valutazione del suo ammontare; sicchè sul diritto suddetto si era formato il giudicato; b) quanto al reliquato esteso mq. 6617, che la minore estensione del terreno rimasto ne comportava necessariamente un deprezzamento (trattandosi di un danno in re ipsa):essendo lo stesso inutilizzabile sia che se ne ipotizzasse la destinazione edificatoria, sia che questa si escludesse.

Identiche censure hanno formulato C.A.M. ed i consorti con il proprio ricorso incidentale.

Entrambi i motivi seno infondati.

Il Tribunale, infatti, aveva accolto la richiesta di risarcimento del danno formulata dai proprietari con riguardo all’area residua di soli mq. 1337 in base al rinvio alla c.t.u. che aveva liquidato l’importo relativo alla suddetta porzione di fondo.

Ora non è esatto che il comune non abbia impugnato anche tale capo della decisione, in quanto nell’atto di appello (pag. 15) ha contestato espressamente, come del resto riferito dalla sentenza impugnata (pag. 4) il danno calcolato dall’ausiliare (e recepito dai primi giudici), in L. 48.000.000 a titolo di decremento delle proprietà residue, contrapponendovi le proprie difese già illustrate nella consulenza di parte(secondo la quale la sussistenza del reliquato era addirittura frutto di un equivoco e doveva escludersi in radice, essendo già compreso nella superficie facente parte del viale di accesso (sub D, pag. 14 c.t.p.).

Per cui la Corte di appello poteva non solo ridurre il pregiudizio arrecato dall’occupazione all’area residua ovvero determinarne altrimenti il deprezzamento, ma anche escluderne in radice la sussistenza anche per ragioni giuridiche diverse da quelle prospettate dalla parte. In relazione poi a queste ultime (anche laddove riguardano la seconda porzione residua estesa mq. 6617, per la quale il Tribunale non aveva liquidato alcun pregiudizio, inducendo i proprietari a contestare la decisione con il terzo motivo di appello), la Corte deve anzitutto rilevare che non essendo nel caso avvenuta alcuna espropriazione in loro danno – rituale ovvero illegittima – da un lato non è applicabile il criterio di calcolo dell’indennizzo stabilito dalla L. n. 2359 del 1865, art. 40, che invece presuppone proprio l’esistenza di un’espropriazione sia pure parziale;e dall’altro che il D.L. ed i consorti sono rimasti proprietari dei terreni occupati: soltanto per una loro scelta di non chiederne la restituzione abbandonati al comune con riguardo alle aree irreversibilmente trasformate, per le quali è stato richiesto il pagamento del controvalore.

Consegue che rientrando la fattispecie nell’ambito di applicazione dell’art. 2043 c.c. spettava ai proprietari fornire la prova del pregiudizio sofferto dall’area estesa mq. 6617, a causa dell’occupazione di quelle limitrofe da parte del comune di S.Agnello. Ma detto pregiudizio è stato disconosciuto dalla decisione impugnata; la quale in particolare ha escluso la riduzione sia dell’utilizzazione edificatoria (ove ammissibile), sia di ogni altra precedente destinazione rilevando sulla scorta degli accertamenti compiuti dalle ct. che l’occupazione non aveva prodotto alcuna variazione peggiorativa o limitativa delle caratteristiche dell’area che d’altra parte aveva mantenuto intatte quelle originarie (ubicazione, consistenza, andamento altimetrico ecc). Per cui, spettava ai ricorrenti dimostrare le illogicità o le contraddizioni con riguardo alle risultanze istruttorie che smentivano dette conclusioni, in cui era incorsa la sentenza impugnata; laddove costoro: a) non hanno neppure prospettato quale destinazione legale avesse l’area e quale ne fosse l’utilizzazione di fatto attribuitale prima dell’occupazione; b) non hanno trascritto il contenuto delle risultanze che avrebbero smentito gli accertamenti eseguiti al riguardo dai c.t., nonchè i risultati raggiunti dalla sentenza impugnata, limitandosi inammissibilmente a rinviare agli atti di causa; c) hanno invocato a sostegno del pregiudizio prospettato un imprecisato principio per cui il valore di un’area sì svaluta comunque allorchè ne diminuiscano le dimensioni, senza indicarne le fonti normative o quanto meno giurisprudenziali, e contraddetto proprio nel settore delle espropriazioni per p.u. allorchè il prezzo di mercato di un’estensione di terreno diminuisce allorchè questa si dilata notevolmente.

Infondato è anche il secondo motivo di ciascuno dei ricorsi incidentali con cui il D.L. ed i consorti, deducendo violazione degli artt. 934 e 2697 c.c., nonchè artt. 115 e 116 c.p.c. censurano la sentenza impugnata per non aver loro attribuito la struttura tensostatica malgrado per le disposizioni sull’accessione essi, ne avessero acquistato la proprietà;e lo stesso comune con ordinanza del 23 febbraio 1985 ne avesse loro imposto lo smontaggio e la rimessione in pristino, successivamente revocata con altro provvedimento con cui ne era stata accertata la compatibilità con l’opera pubblica realizzarla.

Proprio perchè nel caso non si è verificata alcuna espropriazione dei terreni dei ricorrenti, costoro non hanno perduto la proprietà della struttura tensostatica: come del resto dimostra la circostanza che ad essi proprietari era stata indirizzata dal comune nel 1995 l’ordinanza di smontaggio del manufatto, poi revocata: con la conseguenza che a tutt’ora rientra nella loro facoltà asportarla non essendo stata mai detta struttura acquisita dal comune.

D’altra parte, la Corte di appello ha accertato, ed i ricorrenti ribadito che non si trattava di una costruzione fisicamente incorporata nel suolo e da questo non separabile, ma di un prefabbricato destinato ad avere durata provvisoria per la durata di una manifestazione floreale e poi ad essere smontato, con rimessione del terreno in pristino stato; per cui anche sotto questo profilo il manufatto non aveva comportato quella irreversibile trasformazione del suolo nel nuovo contesto inscindibile con l’opera pubblica, legittimante la rinuncia dei proprietari a chiederne la restituzione (Cass.sez.un. 1907/1997 cit.). E per essi, pur dopo tale evento ha continuato a sussistere l’alternativa di abbandonarla su di un fondo per il quale essi erano ormai privi di interesse, o, per converso di operane lo smontaggio e l’asportazione come era consentito dal loro persistente diritto dominicale sul manufatto.

Assorbiti pertanto gli altri motivi dei ricorsi incidentali relativi al calcolo degli accessori (svalutazione monetaria ed interessi legali), nonchè alla liquidazione delle spese processuali, la Corte deve cassare la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte di appello di Napoli, che in diversa composizione provvedere al riesame delle richieste risarcitorie del D.L. e dei consorti in base ai principi fin qui esposti; e provvedere alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, riunisce i ricorsi, accoglie i primi tre motivi del principale ed il primo dell’incidentale limitatamente alla censura relativa alla natura del fondo, dichiara assorbito il quarto del principale e l’ultimo dell’incidentale; rigetta il secondo ed il terzo di detto ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2010

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