Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14940 del 15/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 15/06/2017, (ud. 16/02/2017, dep.15/06/2017),  n. 14940

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9141/2016 proposto da:

ROMA CAPITALE (OMISSIS), in persona del Commissario Straordinario,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21,

rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICO ROSSI;

– ricorrente –

contro

C.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5368/38/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 15/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/02/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso in Cassazione affidato a due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi, Roma Capitale, da una parte, censura la sentenza della CTR del Lazio, per violazione degli artt. 139 e 160 c.p.c. e della L. n. 890 del 1982, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dall’altra, censura l’omesso esame di un fatto decisivo per la controversia che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, poichè erroneamente i giudici d’appello avrebbero ritenuto che non fosse stata data prova della notifica degli avvisi d’accertamento presupposti alla cartella impugnata, in quanto, per la temporanea assenza del soggetto destinatario, e l’assenza di persone di famiglia abilitate a ricevere l’atto in luogo del destinatario, la notifica eseguita ai sensi dell’art. 139 c.p.c., comma 3, a mani del portiere avrebbe richiesto, per maggiore garanzia del destinatario, l’invio di una seconda raccomandata informativa dell’avvenuta consegna a mani del portiere.

L’articolata censura è fondata nei termini che seguono.

Il comune ricorrente descrive analiticamente gli avvisi di ricevimento prodotti nei precedenti gradi di giudizio, così che appare evidente come la notifica degli atti impositivi e delle cartelle impugnate non sia avvenuta a mezzo ufficiale giudiziario, ma per posta ordinaria, come avviene abitualmente nella prassi (non fosse che per un’esigenza di contenimento dei costi di spedizione) secondo le previsioni normative. In tal caso, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’invio per posta ordinaria non è regolata dalla L. n. 890 del 1982 (che attiene alla notifica degli atti giudiziari, mentre, è pacifica la natura amministrativa degli atti impositivi), di talchè non risulta neppure applicabile l’art. 7, comma 6 di quest’ultima legge, che prevede che qualora il piego non sia consegnato personalmente al destinatario dell’atto, l’agente postale gliene dà notizia a mezzo raccomandata informativa (Cass. ord. n. 23341/15, 6959/15). Nel caso di specie, pertanto, trattandosi di spedizione degli atti impositivi con raccomandata ordinaria, la consegna al portiere (che, comunque, è un dipendente del condominio che ha tra i propri compiti lavorativi, previsti dal CCNL di competenza, anche la consegna della posta), degli avvisi e delle cartelle impugnate, non richiedeva alcuna ulteriore formalità al fine del perfezionamento della spedizione, se non la restituzione dell’avviso di ricevimento ritualmente compilato.

La sentenza va, pertanto, cassata e rinviata nuovamente alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, affinchè, esamini il merito della controversia.

PQM

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale per il Lazio, in diversa composizione.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2017

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