Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14940 del 14/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 14/07/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 14/07/2020), n.14940

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8672-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente-

contro

P.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3854/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, depositata il 18/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

FRANCESCO ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 18 settembre 2018 la Commissione tributaria regionale della Sicilia accoglieva l’appello proposto da P.S. avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Palermo che aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente, socio assieme a G.F.P., G.B. e P.B. della “Medical Service di G.F.P. & C. S.A.S.”, contro l’avviso di accertamento con il quale, in relazione all’anno di imposta 2006, veniva imputato al contribuente il reddito di partecipazione sulla base di quanto accertato, con separato atto impositivo, nei confronti della società. Rilevava la CTR che l’avviso di accertamento impugnato era strettamente correlato con l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società; riteneva quindi che, poichè era stato accolto, nella stessa data, l’appello proposto contro l’accertamento societario, dovesse essere annullato anche l’accertamento relativo al socio.

Avverso la suddetta sentenza, con atto del 6 marzo 2019, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Il contribuente non ha svolto difese.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Deve essere con priorità rilevato d’ufficio il difetto di contraddittorio.

La sentenza impugnata è nulla, così come quella di primo grado, perchè resa in violazione del litisconsorzio necessario tra la società ed i soci, secondo quanto chiarito da Cass., Sez. U., 4 giugno 2008, n. 14815 e successiva giurisprudenza conforme: tra le molte si vedano Cass. 23096 del 2012; Cass. n. 25300 del 2014; Cass. n. 7789 del 2016; Cass. nn. 1472 e 16730 del 2018.

L’integrità del litisconsorzio richiedeva, infatti, che il processo si fosse svolto simultaneamente nei confronti della società e dei soci P.S., G.F.P., G.B. e P.B., essendo la controversia sostanzialmente una.

Nella fattispecie in esame la violazione del sopra citato principio giurisprudenziale è palese, non risultando dalla sentenza impugnata nè dal ricorso in scrutinio che il processo si sia svolto simultaneamente nei confronti della società e dei soci, nè che vi sia stata una trattazione sostanzialmente unitaria dei processi concernenti la società ed i soci.

In conclusione, dichiarata la nullità dell’intero giudizio, la sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio alla Commissione tributaria provinciale di Palermo, dinanzi alla quale la controversia dovrà essere riassunta nei confronti di tutti i litisconsorti necessari.

Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Pronunciando d’ufficio, dichiara la nullità dell’intero giudizio, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria provinciale di Palermo, per l’integrazione del contraddittorio e per la statuizione anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2020

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