Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14940 del 01/07/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 14940 Anno 2014
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: BALESTRIERI FEDERICO

SENTENZA

sul ricorso 17845-2008 proposto da:
VITALE FELICE, ABRIOLA ANTONIO, ARCHITRAVO ANTONIO,
LENTA RAIMONDO, FAMILIO MARCELLA, SCHIRATO CARLO,
tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PIETRA
PAPA 185, presso lo studio dell’avvocato DONATI
SIMONA, rappresentati e difesi dagli avvocati MOCELLA
20 1 4

MARCO, LAURO FRANCESCO, giusta delega in atti;
– ricorrenti –

661
contro

AZIENDA

NAPOLETANA

MOBILITA’-

A.N.M.

S.P.A.,

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA

Data pubblicazione: 01/07/2014

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato RIZZO GAETANO,
giusta delega in atti;
– controricorrente
3787/2007

D’APPELLO di NAPOLI, depositata

della CORTE

il 12/07/2007

R.G.N.

9696/2005 +l;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 25/02/2014 dal Consigliere Dott. FEDERICO
BALESTRIERI;
udito l’Avvocato RIZZO GAETANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per
inammissibilità in subordine rigetto.

avverso la sentenza n.

Svolgimento del processo
Con separati ricorsi al Tribunale di Napoli, Vitale Felice,
Architravo Antonio, Fannilio Marcella, Schirato Carlo e Lenta
Raimondo esponevano: di essere dipendenti dell’A.N.M. quali
conducenti di linea adibiti a percorsi urbani non superiori a 50
km; che negli ultimi dieci anni avevano lavorato su tre turni
settimanali a rotazione: rispettivamente dalle ore 6,30 alle 13,20,

settimana, che tutte le volte che passavano dal terzo turno
(dalle 18,30 alle 1,20) al primo (dalle 6,30 alle 13,20), non
godevano dell’intero giorno di riposo settimanale, in quanto
erano tenuti a riprendere il lavoro dopo trenta ore di riposo in cui
doveva essere compreso il riposo giornaliero; che, quindi, si
sovrapponevano riposo giornaliero e riposo settimanale entrambi
inderogabili; che tale circostanza si era verificata nel periodo
ottobre – novembre 2002 almeno una volta per ciascun
ricorrente; che il riposo settimanale doveva decorrere dall’ora di
inizio del turno non lavorato (per riposo settimanale, nel caso de
quo dalle 18,30 del settimo giorno) e, quindi, laddove il turno
successivo era iniziato alle 6,30 del mattino seguente (ottavo
giorno) essi non avevano goduto per intero del giorno di riposo
settimanale, perdendo ore di riposo mai più recuperate; che in
tali casi sussisteva un danno da usura psico-fisica per il
lavoratore in re Osa, assistita da presunzione iunIs et de iure; che
tale danno era quantificabile o applicando in via analogica la
percentuale del 30% riconosciuta dalla contrattazione ai
lavoratori turnisti ex artt. 16 e 17 del c.c.n.l. del 1976, come
modificato dal c.c.n.l. autoferrotranvieri 12.3.80, o la
percentuale del 20% prevista per lo straordinario festivo di cui
all’art. 1 del detto c.c.n.l. 12.3.80, fattispecie quest’ultima ancor
più affine al caso in esame; che le somme dovute a titolo di
risarcimento del danno, comunque, dovevano essere maggiorate
di un ulteriore 20°h trattandosi di lavoro straordinario festivo.

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dalle 12,30 alle 19,20 e dalle 18,30 all’1,20, per sei giorni alla

Chiedevano pertanto: 1) dichiarare il loro diritto a che le 24 ore
di riposo settimanale inizino a decorrere dalla fine del riposo
giornaliero, cioè dall’ora in cui il lavoratore avrebbe dovuto
riprendere a lavorare se non fosse stato di riposo; 2)
conseguentemente, condannare l’Azienda Napoletana Mobilità al
risarcimento del danno conseguente la violazione di cui sopra,
quantificato in ragione del 30% della retribuzione dovuta per il

separato giudizio nei limiti della prescrizione, salvo quanto
previsto al successivo punto 4; 3) considerare comunque le ore
di cui sopra come straordinario festivo da maggiorare quindi in
misura del 20%, parimenti da quantificare in separato giudizio,
salvo quanto previsto al successivo punto 4; 4) condannare
comunque l’A.N.M. al pagamento, per il periodo di cui al
paragrafo 3, della somma di E.13,24 in favore di Vitale e
Architravo, ed E.13,60 in favore di Familio, Schirato, Abriola e
Lenta, a titolo di risarcimento del danno, nonché di E.8,83 e di
E.9,07 rispettivamente in favore dei due gruppi, a titolo di
straordinario festivo, come da conteggi allegati, oltre accessori.
Instaurandosi il contraddittorio, si costituiva l’A.N.M. in entrambi i
giudizi eccependo la prescrizione quinquennale del diritto alle
differenze retributive et quella decennale per il risarcimento del t
danno.
Nel merito, l’azienda eccepiva l’infondatezza della domanda
deducendo di avere sempre tenuto un comportamento legittimo
in quanto i conducenti che avevano lavorato nell’ultimo giorno
“serale”, montando alle 18,30 e smontando dopo sei ore e
quaranta minuti (all’1,20), fruivano del riposo giornaliero sino alle
6,30 (dunque per circa cinque ore) del giorno successivo quando
iniziavano a fruire di 24 ore di riposo settimanale che si protraeva
fino alle 6,30 del giorno dopo; che nessuna norma prescriveva
una durata minima per il riposo giornaliero e che, quando nella
‘delazione’ accadeva che i lavoratori passavano dal turno

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periodo lavorato durante il riposo settimanale, da quantificare in

”mattinale” a quello pomeridiano e poi da quello “pomeridiano” a
quello “serale”, godevano di alcune ore di riposo giornaliero in
più che andavano a compensare le ore di riposo giornaliero perso
dal passaggio dal turno “serale” a quello “mattinale”; che la
Cassazione aveva affermato in casi analoghi che le 24 ore di
riposo settimanale decorrevano dall’ora di inizio del turno non

Il Tribunale, con distinte sentenze del 2004, rigettava le
domande.
Proponevano distinti appelli i lavoratori. Resisteva la A.N.M.
Con sentenza depositata il 12 luglio 2007, la Corte d’appello di
Napoli, riuniti i ricorsi, li rigettava entrambi.
Per la cassazione propongono ricorso i dipendenti, affidato ad
unico motivo.
Resiste la A.N.M. con controricorso, poi illustrato con memoria.
Motivi della decisione
1.-I ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 3 L. n. 370\34
(art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.).
Lamentano che la turnazione sopra descritta violava (tre volte
nell’arco di otto settimane) il diritto all’integrale godimento del
riposo giornaliero, in tali casi fruito nella illegittima misura di 5
ore e 10 minuti. Che tuttavia la Corte di merito ritenne che una
simile domanda non era stata esplicitamente formulata dai
ricorrenti e che d’altro canto la legge (prima dell’entrata in vigore
del d.lgs. n. 66\03) non prevedeva una durata minima del riposo
giornaliero, peraltro compensato dall’allungamento del riposo
cinque volte nell’arco di otto settimane, compensando così la
riduzione.
I ricorrenti, invocati i principi enunciati da questa S.C. nelle
sentenze n.12518\00 e n. 2136\01, si dolgono che il riposo
settimanale deve decorrere dall’ora di inizio del turno non
lavorato (per la fruizione del riposo settimanale), e cioè
dall’orario nel quale il lavoratore, dopo aver goduto del suo

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lavorato appunto per fruizione del riposo settimanale.

normale riposo giornaliero, riprenderebbe a lavorare se non
godesse del riposo settimanale.
Formulano il seguente quesito di diritto: “al riposo settimanale
del personale autoferrotranviario che lavori su turni e per il quale
non sia applicabile direttamente la regolamentazione prevista
dalla legge n.370134, in mancanza di specifica regolamentazione
contrattuale, le ventiquattro ore decorrono dall’ora di inizio del

applicazione analogica del principio stabilito dall’art. 3, comma 3,
della citata legge n. 370 del 1934. Tale ora coincide con l’ora di
inizio (specie 18,30?) dell’ultimo turno lavorato prima del riposo
settimanale e non con quella di inizio del turno successivo al
riposo (‘6,307 .
1.1-Il motivo, anche a voler prescindere dalla ritualità del quesito
di diritto, è infondato.
Deve infatti considerarsi che il riposo giornaliero -prima del d.lgs.
n. 66\03, inapplicabile ratione temporis alla presente fattispecie,
e che comunque fa “salve le attività caratterizzate da periodi di
lavoro frazionati durante la giornata”- era garantito solo dalla
normativa in tema di orario di lavoro, essendo invece disciplinato
dalla L. n. 370\34 e dalla Cost. (art. 36) il riposo settimanale.
Questa Corte ha già affermato (cfr. Cass. n. 2136\01; Cass. n.
14880\01) che al

riposo settimanale del

personale

autoferrotranviario che lavori su turni e per il quale non sia
applicabile direttamente la regolamentazione prevista dalla legge
n. 370 del 1934, in mancanza di specifica regolamentazione
contrattuale, le ventiquattro ore decorrono dall’ora di inizio del
turno non lavorato con fruizione del riposo settimanale, in
applicazione analogica del principio stabilito dall’art. 3, comma
terzo, della citata legge n. 370 del 1934. Sotto tale profilo il
quesito di diritto formulato è inammissibile, limitandosi a
richiamare astrattamente la giurisprudenza di questa Corte sul
punto.

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turno non lavorato con fruizione del riposo settimanale, in

La tesi dei ricorrenti, secondo cui nel lavoro a turni è necessario
che non sia alterata la cadenza di un giorno di riposo dopo sei
giorni lavorativi e purché il riposo settimanale venga goduto
senza compromissione dell’autonomo godimento di quello
giornaliero (Cass. n. 12518\00), non tiene peraltro conto che,
prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 66\03 (art. 7), come
affermato da C. Cost. n. 102\76 (con cui venne respinta la

dell’articolo 3 della legge n. 370 del 1934 per violazione dell’art.
36, comma terzo, della Costituzione) il meccanismo
dell’awicendamento dei turni del lavoro a squadre deve essere
congegnato in modo tale da consentire le 24 ore consecutive di
riposo settimanale, sia pure ripartite in due giorni solari
immediatamente successivi, senza incidere in misura più o meno
elevata sul riposo giornaliero.
In sostanza, prima del d.lgs. n. 66\03, che per primo ha
disciplinato compiutamente il diritto al riposo giornaliero,
dovendosi applicare in via analogica la L. n. 370\34, è sufficiente
che l’awicendamento dei turni, col rispetto del riposo settimanale
costituzionalmente tutelato, non incida in misura apprezzabile
sul diritto al riposo giornaliero, il che nella specie deve escludersi
sia in quanto ciò si verificava tre volte nell’arco di otto settimane,
sia in quanto, come incontestatamente accertato dalla Corte
partenopea, nel restante avvicendarsi dei due turni di lavoro si
verificava una situazione più favorevole per il lavoratore che
finiva col fruire di circa 48 ore di riposo nel cambio tra il primo
turno (6,30-13,20) ed il secondo (12,30-19,20), riequilibrando in
ogni caso il rapporto tra riposi giornalieri e settimanali.
3.-Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da
dispositivo.
.

P.Q.M.

questione di legittimità costituzionale del terzo comma

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento
delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in
E.100,00 per esborsi, E.3.000,00 per compensi, oltre accessori di
legge.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 25 febbraio

2014

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