Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1494 del 20/01/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 20/01/2017, (ud. 14/10/2016, dep.20/01/2017),  n. 1494

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24620-2011 proposto da:

V.E., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA GIOVINE

ITALIA 7, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO CARNEVALI,

rappresentato e difeso dall’avvocato EDOARDO TORLINI giusta delega a

margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 121/2011 della COMM. TRIB. REG. dell’UMBRIA,

depositata il 31/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/10/2016 dal Consigliere Dott. ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO;

udito per il ricorrente l’Avvocato CANCELLI per delega orale

dell’Avvocato TORLINI che ha chiesto l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato ROCCHITTA che si riporta

agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO PAOLA che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

V.E., medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, propone ricorso per cassazione, sulla base di un motivo, avverso la sentenza con la quale la Commissione tributaria regionale dell’Umbria, in accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, ha negato il diritto al rimborso dell’IRAP versata dal contribuente per gli anni di imposta dal 1998 al 2007.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Collegio ha autorizzato la redazione della sentenza in forma semplificata, giusta decreto del Primo Presidente del 14 settembre 2016.

2. Il ricorso, affidato ad un unico motivo con il quale si prospetta violazione di legge e vizio dì motivazione, è fondato.

Il giudice di appello si è limitato ad osservare che “dalle Dichiarazioni dei redditi – Modelli Unici – fornite emergono una serie di dati, consistenti in redditi professionali, compensi corrisposti stabilmente negli anni trattati a terzi per prestazioni direttamente afferenti l’attività del professionista, quote di ammortamento per l’acquisto di beni e consumi consistenti, tutti dati che, a parere di questo Collegio, fanno presumere l’esistenza di una organizzazione autonoma. Si unisce il fatto che, come segnalato dall’Ufficio e non smentito dal contribuente, il professionista in questione dispone di ben due studi, uno nel Comune di Spello e l’altro nel Comune di Foligno, distinti dalla propria abitazione, dove svolge la propria attività”.

Come osservato dal ricorrente, la C.T.R. formula una motivazione del tutto generica, poichè, pur facendo riferimento ai dati rivenienti dalle dichiarazioni dei redditi, non indica i valori espressi da tali dati in relazione ai parametri (disponibilità di beni strumentali e ricorso non occasionale al lavoro altrui) rilevanti ai fini del presupposto d’imposta, attribuendo altresì rilievo ai redditi prodotti, elemento invece non decisivo e comunque eccentrico rispetto al fondamento normativo dell’imposizione. Le argomentazioni svolte dal giudice di merito risultano prive di specifici riferimenti alla fattispecie concreta e non consentono, quindi, di individuare i fatti ritenuti giuridicamente rilevanti in ordine alla affermata sussistenza del presupposto impositivo dell’IRAP, non evidenziando gli elementi considerati o i presupposti della decisione ed impedendo così ogni controllo sul percorso logico – argomentativo seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento.

Nè può ritenersi dirimente ai fini della configurabilità del presupposto impositivo la circostanza che il professionista svolgesse la propria attività presso due studi, dislocati in comuni diversi. La giurisprudenza di questa Corte è ormai costante (da ultimo, Cass. civ., sez. trib., 3006 – 2016, n. 13405) nell’affermare che la disponibilità, da parte dei medici di medicina generale convenzionati con il S.S.N., di uno studio, avente le caratteristiche e dotato delle attrezzature indicate nell’art. 22 dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. n. 270 del 2000, rientrando nell’ambito del “minimo indispensabile” per l’esercizio dell’attività professionale, ed essendo obbligatoria ai fini dell’instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale, non integra, di per sè, in assenza di personale dipendente, il requisito dell’autonoma organizzazione ai fini del presupposto impositivo dell’IRAP. Spetterà dunque al giudice del merito valutare, in sede di rinvio, sulla base dei concreti dati emergenti dalle dichiarazioni dei redditi, tenuto conto che l’attività del contribuente è dislocata presso due studi professionali, se sussista nella specie il requisito dell’autonoma organizzazione, intesa come elemento impersonale ed aggiuntivo rispetto all’apporto del professionista.

Resta ferma la decadenza del contribuente dal diritto al rimborso per decorso del termine di 48 mesi dalla data del pagamento previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, comma 1, in relazione alle annualità indicate nella sentenza di primo grado, confermata sul punto in appello.

3. Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale dell’Umbria, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale dell’Umbria, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2017

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