Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14939 del 21/06/2010

Cassazione civile sez. I, 21/06/2010, (ud. 12/05/2010, dep. 21/06/2010), n.14939

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2140/2006 proposto da:

P.M. (C.F. (OMISSIS)), in proprio e nella qualità di

erede di F.L. e F.M., elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA F. S. NITTI 11, presso l’avvocato GAGLIARDI –

MILITERNI, rappresentato e difeso dall’avvocato INNOCENZO MILITERNI,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CALTAGIRONE (c.f. (OMISSIS)), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI 4, presso

l’avvocato INTERNULLO ROSARIA, rappresentato e difeso dall’avvocato

VENTO VINCENZO, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

P.S.;

– Intimato –

avverso la sentenza n. 1162/2004 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 24/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/05/2010 dal Consigliere Dott. SALVAGO Salvatore;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato MILITERNI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato VENTO che ha chiesto il

rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per l’inammissibilità ex

art. 372 c.p.c, accoglimento del ricorso limitatamente ai primi due

motivi; cassazione con rinvio.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di appello di Catania con sentenza del 14 novembre 2004;ha determinato l’indennità dovuta a M. e P.S., il primo anche quale erede di L. e F.M., per l’avvenuta espropriazione conseguita con ordinanza sindacale del 31 dicembre 1992 dal comune di Caltagirone, di un terreno di loro proprietà ubicato in località (OMISSIS) nella misura di Euro 157.588; e quella per la precedente occupazione temporanea dell’immobile per il periodo 27 luglio 1990 al 30 dicembre 1992, in Euro 35.255. Ha ritenuto che il fondo avesse destinazione edificatoria e che il suo valore venale all’epoca dell’espropriazione, accertato con il criterio c.d. analitico ricostruttivo, fosse di L. 609.246; per cui ha eseguito il calcolo di entrambe le indennità con il criterio riduttivo di cui alla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, con esclusione della decurtazione del 40%. Per la cassazione della sentenza P.M. ha proposto ricorso per due motivi;cui resiste il comune di Caltagirone con controricorso. Le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio deve, anzitutto premettere che il comune di Caltagirone si è regolarmente costituito depositando controricorso e spiegando le proprie difese, per cui è del tutto irrilevante stabilire se il ricorso gli è stato notificato presso il difensore costituito, o presso il domicilio eletto;e sarebbe inutile disporre la rinnovazione dell’atto di impugnazione che ha già raggiunto il proprio scopo.

Con il secondo motivo del ricorso, da esaminare con precedenza, P.M. censura la sentenza impugnata per avere recepito acriticamente la valutazione del fondo proposta dal c.t.u. senza considerane il palese contrasto con accertamenti compiuti da altri consulenti con riguardo a terreni similari della stessa zona; e che dunque la consulenza, nell’applicare il criterio analitico ricostruttivo, era incorsa in palesi errori in quanto: a) aveva applicato l’indice di edificabilità riduttivo di 1,5 mc/mq. (invece di quello fondiario di 3,00 mc/mq.) e, d’altra parte aumentato la superficie da destinare alle opere di urbanizzazione; b) aveva per converso recepito una percentuale di permuta riduttiva, pari al 18%; c) aveva sottovalutato il prezzo di vendita delle costruzioni non considerando quelle con tipologia a villette, ovvero con destinazione ad uffici, cinema ecc. Le censure sono in parte inammissibili, in parte infondate. Inammissibili laddove addebitano alla Corte di appello ed al c.t.u. di essersi discostati dalle scelte compiute da altri consulenti in espropriazioni di terreni definiti “similari”, senza neppure prospettare in base a quali norme urbanistiche, ovvero a quali elementi probanti l’andamento del mercato immobiliare della zona debbano essere privilegiati questi ultimi accertamenti piuttosto che quelli compiuti dalla sentenza impugnata di cui peraltro non vengano prospettate incongruità o illogicità nella motivazione. E soprattutto senza fornire alcuna prova della omogeneità del fondo espropriato rispetto a quelli che sono stati oggetto delle asserite differenti valutazioni.

Ma il motivo è altresì infondato, in quanto queste ultime hanno erroneamente recepito l’indice fondiario di 3 mc/mq. laddove questa Corte ha ripetutamente affermato: 1) che, l’adozione del metodo analitico – ricostruttivo comporta che l’accertamento dei volumi realizzabili sull’area non possa basarsi sull’indice fondiario di edificabilità, bensì su quello che individua la densità territoriale della zona, soltanto questo includendo nel calcolo la percentuale degli spazi all’uopo riservati ad infrastrutture e servizi a carattere generale; e deve tener conto anche delle spese di urbanizzazione relative alle opere che, poste in essere dall’amministrazione, assicurano l’immediata utilizzazione edificatoria dell’area (Cass. 9891/2007; 21011/2006; 11477/2006; 7518/2001); 2) che tutti i terreni espropriati in ambito p.e.e.p. devono percepire la stessa indennità, calcolata su una valutazione del fondo da formulare sulla potenzialità edificatoria media di tutto il comprensorio, vale a dire dietro applicazione di un indice di fabbricabilità (territoriale) che sia frutto del rapporto fra spazi destinati agli insediamenti residenziali e spazi liberi o, comunque, non suscettibili di edificazione per il privato; che nel caso il ct. ha individuato (senza contestazione alcuna del ricorrente) essere pari a 1,5 mc/mq.

La sentenza impugnata, nell’applicare il metodo c.d. analitico, non ha poi disatteso le percentuali di permuta accertate nelle espropriazioni menzionate dai proprietari, ma ha dovuto discostarsene, spiegandone le ragioni, in quanto: a) queste si riferivano all’anno 1997, dopo che si era verificato un aumento del prezzo delle aree edificabili (anche per la loro riduzione rispetto all’anno 1992 in cui è stata pronunciata l’espropriazione del terreno P., con conseguenti pretese più elevate dei proprietari a fronte di quelle che gli imprenditori avrebbero potuto accettare nel quinquennio precedente; b) la permuta poi assicurava l’acquisto dell’immobile soltanto alcuni anni dopo, quando questo era ultimato, per cui una percentuale pari al 24-25% conclusa nel 1992 con riguardo ad immobili da consegnare nell’anno 1995;sicchè la sua immediata monetizzazione nello stesso anno 1992 equivaleva ad una percentuale con corresponsione immediata del denaro, del 18%.

Ed ancora una volta i proprietari non hanno contestato il fondamento di dette considerazioni, ma hanno proposto valori riferibili a tipologie di immobili (villette, uffici ecc.) che nel loro terreno non erano legalmente realizzabili.

La normativa della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, infatti, non si limita a fissare una rigida dicotomia, con esclusione dell’ammissibilità di un tertium genus, tra “aree edificabili” (indennizzabili in percentuale del loro valore venale, ai sensi del comma 1) ed “aree agricole” o “non classificabili come edificabili”, ma impone di tener conto delle possibilità legali di edificazione sussistenti al momento della vicenda ablativa quali offerte dagli strumenti urbanistici; i quali, come è noto, onde dare un ordine ed un’armonia allo sviluppo dei centri abitati, nonchè le disciplinare l’edilizia urbana nei suoi molteplici aspetti, ripartiscono il territorio comunale in zone con la precisazione delle relative destinazioni e la determinazione dei caratteri da osservare in ciascuna zona (densità, modalità delle costruzioni, distacchi, intensità estensiva e volumetrica, e simili). Con la conseguenza che, se nel caso, l’inclusione dei terreni P. nell’ambito di un P.E.E.P. costituiva condizione necessaria e sufficiente per l’attribuzione del requisito dell’edificabilità legale, la relativa classificazione ne rappresentava anche il limite:non potendo (per quanto si è detto, gli immobili essere destinati a qualsiasi tipologia di edificazione, ma soltanto agli insediamenti espressamente previsti dal piano.

Pertanto, nè la sentenza impugnata nè il ct. potevano attribuire a ciascuno dei manufatti realizzandi una autonoma commerciabilità o un valore avulso da quello delle strutture in cui dovevano essere inglobatile non modificando arbitrariamente la destinazione della zona;ed equiparandola a quelle residenziali in cui l’edificazione di villette, uffici o mercati è rimessa all’iniziativa privata e ne è perciò consentito l’autonomo sfruttamento commerciale; ed, anche sotto tale profilo, il criterio di calcolo recepito dalla sentenza impugnata si sottrae alle censure del ricorrente.

Il quale, con il terzo motivo, deducendo violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè vizi di insufficiente e contraddittoria motivazione si duole che la Corte di appello non abbia considerato la diminuzione di valore del fondo residuo frazionato da numerose espropriazioni ed occupazione, nonchè privo in radice di qualsiasi valore commerciale.

La doglianza è inammissibile: in quanto, senza denunciare violazione di canoni legali relativi alla valutazione del fondo residuo e, senza specificare pretese deficienze o contraddittorietà dell’iter argomentativo della sentenza impugnata al riguardo, ricorrenti in fatto le censurano soltanto il risultato di detta valutazione, contrapponendovi quello sostenuto nel giudizio di merito e ad essi più favorevole peraltro fondato su pregiudizi arrecati da espropriazioni diverse da quella per cui è causa: senza perciò scalfire l’apprezzamento della Corte di appello sulla destinazione edificatoria di detta porzione e sul mantenimento del suo valore commerciale anche a seguito dell’espropriazione parziale.

Con il primo motivo, infine, i P., deducendo violazione della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, dell’art. 117 Cost., nonchè della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, si dolgono che le indennità siano state calcolate con il criterio riduttivo introdotto da quest’ultima norma, e ne richiede la determinazione in base ai principi enunciati dalla Corte Edu, in misura corrispondente al valore venale degli immobili. Il motivo è fondato:avendo questa Corte ripetutamente affermato che una volta venuto meno – a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza 348/2007 della Corte costituzionale – il criterio riduttivo di indennizzo di cui alla L. n. 359 del 1992, art. 5-bis, torna nuovamente applicabile il criterio generale dell’indennizzo pari al valore venale del bene, fissato dalla L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 39, che è l’unico criterio ancora vigente rinvenibile nell’ordinamento, e per di più non stabilito per singole e specifiche fattispecie espropriative, ma destinato a funzionare in linea generale in ogni ipotesi o tipo di espropriazione salvo che un’apposita norma provvedesse diversamente. E che quindi nel caso concreto si presenta idoneo ad essere applicato, riespandendo la sua efficacia per colmare il vuoto prodotto nell’ordinamento dall’espunzione del criterio dichiarato incostituzionale (Cass. 9321/2008; 9245/2008; 8384/2008; 7258/2008; 26275/2007): anche per la sua corrispondenza con la riparazione integrale in rapporto ragionevole con il valore venale del bene garantita dall’art. 1 del Protocollo allegato alla Convenzione Europea, nell’interpretazione offerta dalla Corte EDU. Alla fattispecie non è, d’altra parte, la invocabile neppure lo ius superveniens costituito dalla L. n. 244 del 2007, art. 2, commi 89 e 90, in base ai quali “Quando l’espropriazione è finalizzata ad attuare interventi di riforma economico-sociale, l’indennità è ridotta del venticinque per cento”: sia per la sua inapplicabilità ratione temporis alla fattispecie, dato che la norma intertemporale di cui al menzionato comma 90 prevede una limitata retroattività della nuova disciplina di determinazione dell’indennità di espropriazione solo con riferimento “ai procedimenti espropriativi” e non anche ai giudizi in corso (Cass. sez. un. 5269/2008, nonchè 11480/2008); sia per il fatto che l’espropriazione in oggetto non rientra in quest’ultima categoria individuata da quest’ultima normativa, bensì nella prima generale ipotesi per la quale anch’essa dispone “che l’indennità di espropriazione di un’area edificabile è determinata nella misura pari al valore venale del bene”.

Pertanto; sia l’indennità di espropriazione, che quella di occupazione temporanea dovranno essere calcolate dal giudice di rinvio al lume del criterio posto dalla L. n. 2359 del 1865, art. 39.

Cassata, pertanto la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, poichè per la stima delle indennità non occorrono ulteriori accertamenti avendo la sentenza impugnata già determinato l’estensione dell’area espropriata pari a mq. 6.313, nonchè il suo valore venale all’epoca del decreto ablativo, nella misura di L. 609.246.000, la Corte deve: a) determinare nell’intero l’indennità di espropriazione nell’importo di Euro 314.649,30;

b) determinare quella di occupazione temporanea nell’importo di Euro 70.392,17;

c) mantenere ferme le altre statuizioni ivi compresa quella sul regolamento delle spese del giudizio di merito;

d) condannare il soccombente comune di Caltagirone al pagamento di quelle del giudizio di legittimità come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il primo motivo del ricorso, rigetta gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, determina l’indennità di espropriazione dovuta ai ricorrenti nell’importo di Euro 314.649,30, e quella di occupazione temporanea nell’importo di Euro 70.392,17. Mantiene ferme le altre statuizioni ivi compresa quella sul regolamento delle spese del giudizio di merito, e condanna il comune di Caltagirone al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in favore del ricorrente in complessivi Euro 7.200,00 di cui Euro 7.000,00 per onorario di difesa, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2010

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