Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14939 del 15/06/2017

Cassazione civile, sez. VI, 15/06/2017, (ud. 11/05/2017, dep.15/06/2017),  n. 14939

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15407-2016 proposto da:

L.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE

CAMERA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 458/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata

il 22/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/05/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L.S. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania Sezione staccata di Salerno n. 458/02/2016, depositata in data 22/01/2016, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento, analitico-induttivo, emesso per maggiori IRES ed IVA dovute in relazione all’anno d’imposta 2008, a seguito di rideterminazione del reddito d’impresa (attività di autonoleggio in (OMISSIS)), con riduzione della percentuale di incidenza dei costi di gestione dichiarati sui ricavi, – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva solo parzialmente accolto il ricorso del contribuente (con abbattimento, nella misura dell’86%, della percentuale di incidenza dei costi sui ricavi, percentuale peraltro già proposta dall’Ufficio al contribuente in sede di accertamento con adesione).

In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame dei contribuente, hanno sostenuto che li contribuente, a fronte della contestazione di una condotta manifestatamente antieconomica (essendo “il grado di incidenza dei costi dichiarato (94%)… davvero esorbitante e tale da coprire guadi integralmente i ricavi”), si era limitato a “generiche asserzioni di principio inverosimili” (guaii “l’entità del traffico in Costiera amalfitana” e “la concorrenza data dai traghetti”).

A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; il ricorrente ha depositato memoria ed il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente non è fondata l’eccezione, sollevata dal ricorrente in memoria, di inamissibilità del controricorso, per sua tardiva notifica, risultando lo stesso depositato l’1/07/2016 (anticipatamente rispetto al termine di legge), a fronte di notifica del ricorso per cassazione avvenuta il 21/06/2016, e notificato l’1/09/2016, laddove il termine di cui all’art. 370 c.p.c. è di gg. venti dalla scadenza del termine per il deposito del controricorso, che è di gg. venti dall’ultima notificazione.

2. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, l’omesso esame di un fatto storico decisivo, oggetto di discussione tra le parti, non avendo i giudici della C.T.R. tenuto conto dei fatto che i reddito dichiarato non era pari ad “Euro 10.605,00”, posto a base dell’accertamento, ma ad “Euro 11.047,00”, di cui il 4% attribuito al coniuge collaboratore nell’impresa familiare.

3. La censura è infondata, in quanto trattandosi di un mero errore di calcolo, di entità non rilevante, non verte su un fatto storico decisivo, idoneo a determinare l’annullamento della pretesa fiscale.

4. Con il secondo motivo, ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), L. n. 146 del 1998, art. 10, comma 4 bis, avendo i giudici della C.T.R. ritenuto legittimo l’accertamento, malgrado fosse stata dimostrata la congruità dei reddito dichiarato rispetto agli studi di settore e malgrado, l’Ufficio non potesse procedere ad accertamento analitico induttivo, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d), non essendo l’ammontare delle attività non dichiarate superiore ad Euro 50.000,00 o pari o inferiore al 40% dei ricavi non dichiarati.

Il ricorrente lamenta poi la statuizione dei giudici della C.T.R. in ordine alla non necessità del previo contraddittorio endo-procedimentale (distinto da quello in sede di accertamento con adesione) ed alla inverosimiglianza della prova contraria addotta dal contribuente.

5. La censura è infondata.

Anzitutto, questa Corte (Cass. 23096/2012; Cass. 20060/2014) ha chiarito che “la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore differisce dalla procedura di accertamento di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, essendo – al contrario di questa – indipendente dall’analisi dei risultati delle scritture contabili. Ne consegue che la corrispondenza dei reddito dichiarato agli indici desumibili dagli studi di settore non impedisce all’erario di procedere all’accertamento di maggiori redditi”. In materia di IVA, l’Amministrazione finanziaria, in presenza di contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile per l’antieconomicità del comportamento del contribuente, può desumere in via induttiva, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, commi 2 e 3, sulla base di presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti, il reddito del contribuente utilizzando e incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, incombendo su quest’ultimo onere di fornire la prova contraria e dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni (Cass. 26036/15).

L’accertamento induttivo fondato sul mero divario, a prescindere dalla sua gravità, tra quanto dichiarato dai contribuente e quanto risultante dagli studi di settore è inoltre legittimo a decorrere dal 1 gennaio 2007, in base alla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 23, che non ha portata retroattiva, trattandosi di norma innovativa e non interpretativa, in quanto, con l’aggiunta di un inciso, ha soppresso il riferimento alle “gravi incongruenze”, prima operato tramite il rinvio recettizio al D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62 sexies, comma 3, convertito, con modificazioni, nella L. 29 ottobre 1993, n. 427 (Cassa 26481/14; Cass. 22421/16).

Inoltre, la C.T.R. ha fatto corretta applicazione della sentenza di questa Corte a S.U. n. 24823/2015, in ordine alla non obbligatorietà del contraddittorio in relazione ad atti impositivi relativi a tributi non armonizzati ed alla mancata dimostrazione da parte del contribuente, quanto all’IVA, “della concrete, lesione del proprio diritto di difesa procedimentale”.

Infine, con l’ultima doglianza, il ricorrente propone un riesame in fatto della valutazione del materiale probatorio operata dal giudice di merito, inammissibile in sede di legittimità.

6. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccomtpenza.

PQM

 

La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.000,00, a titolo di compensi oltre eventuali spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA