Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14939 del 14/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 14/07/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 14/07/2020), n.14939

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6812-2019 proposto da:

R.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MERULANA 76,

presso lo studio dell’avvocato GUIDO GABRIELLI, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso gli Uffici

dell’AVVOCATURA CAPITOLINA, rappresentata e difesa dall’avvocato

TIZIANA DI GREZIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5260/10/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 25/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

FRANCESCO ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 25 luglio 2018 la Commissione tributaria regionale del Lazio dichiarava estinto il giudizio proposto da R.C. per l’ottemperanza della sentenza n. 1336/10/2017 con la quale la CTR del Lazio aveva condannato Roma Capitale al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio. Il giudice dell’ottemperanza, preso atto del pagamento del dovuto da parte di Roma Capitale, dichiarava estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, compensando le spese del giudizio.

Avverso la suddetta sentenza, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

Resiste con controricorso Roma Capitale.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con unico mezzo la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere la CTR disposto la compensazione delle spese del giudizio in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 2, in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70, comma 10.

Il ricorso è fondato.

La statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l’obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale (cfr. Cass. n. 3148 del 2016).

Posto che, nella specie, trova applicazione il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 2, nel testo modificato dal D.Lgs. n. 156 del 2015, art. 9, comma 1, lett. f), n. 2, non essendovi soccombenza reciproca, la CTR avrebbe dovuto, al fine di esercitare legittimamente la facoltà di compensazione delle spese di lite, valutare la ricorrenza nel caso in esame di gravi ed eccezionali ragioni, espressamente indicate nella motivazione. Il giudice dell’ottemperanza, invece, si è limitato a disporre la compensazione delle spese processuali a seguito della cessazione della materia del contendere, senza indicare le ragioni che avevano determinato la statuizione di compensazione delle spese di lite.

Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2020

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