Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14938 del 20/07/2016


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Cassazione civile sez. lav., 20/07/2016, (ud. 17/03/2016, dep. 20/07/2016), n.14938

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4247-2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA G. MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE

TRIFIRO’, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

G.D.L., C.F. (OMISSIS) elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA BELSIANA 71, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

DELL’ERBA, rappresentato e difeso dall’avvocato ORONZO DE DONNO

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 699/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 05/08/2010 R.G.N. 932/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/03/2016 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;

udito l’Avvocato GINA LORENZO per delega Avvocato TRIFIRO’ SALVATORE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per la cessazione della materia

del contendere.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 699/2010, depositata il 5 agosto 2010, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale di Milano, nella parte in cui, accogliendo il ricorso di G.D.L., aveva accertato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro dallo stesso stipulato con Poste Italiane S.p.A. e la conseguente costituzione fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal maggio 2004, con la condanna della società convenuta al pagamento delle retribuzioni maturate dalla costituzione in mora alla riassunzione in servizio; con la medesima sentenza la Corte di appello, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di riammissione in servizio, avendo il G., successivamente al giudizio avanti al Tribunale, dichiarato di rinunciare al ripristino del rapporto.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la S.p.A. Poste Italiane, con plurimi motivi, illustrati da memoria; il lavoratore ha resistito con controricorso.

La società ha successivamente depositato verbale di conciliazione in sede sindacale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dal verbale di conciliazione sindacale prodotto in copia risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo con riferimento al rapporto dedotto in giudizio, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e con conseguente definizione, in coerenza con il verbale stesso, della fase giudiziale ancora aperta, a spese compensate.

Fra le parti è, pertanto, venuta a cessare la materia del contendere.

Deve essere pronunciata la compensazione per intero delle spese del presente giudizio, in relazione a quanto transattivamente stabilito dalle parti e ribadito da Poste Italiane con la nota di deposito del verbale di conciliazione.

PQM

la Corte dichiara cessata la materia del contendere; spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2016

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