Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14938 del 15/06/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 15/06/2017, (ud. 11/05/2017, dep.15/06/2017),  n. 14938

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14019-2016 proposto da:

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA PAZZA CAVOUR presso

la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ASA PERONACE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona rappresentante pro tempore,

elettivamente ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso GENERALE DELLO

STATO, che la rappresenta legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5128/2015 delta COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 26/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/05/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

B.G. propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 5128/19/2015; depositata in data 26/11/205, con la quale – in controversia concernente le riunite impugnazioni di tre avvisi di accertamento emessi per IRPEF ed addizionali, regionali e comunali, dovute in relazione agli anni d’imposta 2006, 2007 e 2008, a seguito di rideterminazione in via sintetica del reddito, – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva respinto i ricorsi riuniti del contribuente.

In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame del contribuente (accogliendo quello incidentale dell’Agenzia delle Entrate in punto di compensazione delle spese) hanno sostenuto che, a fronte dei fattori indice di capacità contributiva addotti dall’Ufficio, il contribuente non aveva dimostrato che dette disponibilità provenivano o da redditi esenti o da redditi terzi già aliunde tassati, in quanto lo stesso si era limitato a dedurre di avere percepito cospicui finanziamenti erogati da una società di capitali, di cui era socio ed amministratore, ma, pur risultando l’effettuazione “dai conti correnti o dalla cassa della società” di “numerosi prelievi, non esistendo alcuna delibera assembleare di elargizione di finanziamenti a favore dei soci o di distribuzione di utili a favore dei soci ovvero non essendovi traccia di un “conto finanziamento a favore dei soci”, non era stato provato che quei prelievi, “quand’anche effettuati dal B.”, fossero stati “destinati alle sue esigenze personali di vita anzichè effettuati per esigenze della società stessa” neppure stato dimostrato che “tali somme costituissero redditi dichiarati e già tassati in capo alla società”.

A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta, con unico motivo, a violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 5 e 6 (vigente catione temporis) e art. 2697 c.c., per avere i giudici attribuito a c.d. redditometro natura di presunzione legale e non di mera presunzione semplice, necessitante di ulteriori riscontri, addossando sul contribuente l’onere di provare non soltanto l’esistenza di disponibilibità di redditi, nel periodo, ma anche la destinazione delle somme di denaro alle esigenze personali di vita.

2. La censura è infondata.

Come chiarito da questa Corte, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai D.M. 10 settembre e D.M. 19 novembre 1992, riguardanti il cd. redditometro, dispensa l’Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, sicchè è legittimo l’accertamento fondato su essi, restando a carico del contribuente” posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell’esistenza di quei fattori, l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (Cass. 16912/2016; Cass. 17487/2016; Cass. 9539/2013).

Con riguardo alla prova contraria a carico del contribuente, questa Corte (Cass. 25104/2014) ha chiarito che “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali a prova documentale contraria ammassa per il contribuente del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6, nella versione vigente “ratione temporis”, non riguarda la sola disponibilità di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ma anche l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso, che costituiscono circostanze sintomatiche del fatto che la spesa contestata sia stata sostenuta proprio con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta” (cfr. Cass. 14885/2015; Cass. 22944/2015; Cass. 1332/2016).

Ora, la C.T.R. ha affermato che, a fronte dell’esistenza, neppure contestata, di fattori indici di capacità contibutiva (disponibilità a titolo di abitazione principale di immobile di 170 mq in via (OMISSIS), e di una autovettura Jaguar di grossa cilindrata, nonchè la fruizione di collaborazioni domestiche, per circa 1.300 ore annue, incrementi patrimoniali e di una assicurazione incendi per il 2008), il contribuente non aveva offerto una idonea prova contraria, in particolare, della disponibilità di “redditi esenti o già assoggettati ad imposta”. Invero, l’asserito finanziamento erogato da parte della società Della Spiga srl non sarebbe stato adeguatamente documentato, in quanto, essendo ilò contribuente socio ed amministratore della società, i soli “prelevamenti” dai conti correnti o dalla cassa della società non provavano alcunchè potendo le suddette somme di denaro, ove effettivamente prelevate dal contribuente, essere dirette alla società, anzichè al socio.

Difettava dunque la prova della stessa “disponibilità di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta”, oltre che “dell’entità di tali redditi e della durata del loro possesso”.

Tale motivazione, basata su accertamento in fatto, non presenta vizi sotto il profilo della violazione di leone.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono soccombenza.

PQM

 

La Corte respinge il ricorso e condanna l ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 5.000,00, a titolo di compensi; oltre eventuali spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA