Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14938 del 06/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 06/07/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 06/07/2011), n.14938

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11826-2007 proposto da:

P.R., in qualità di titolare dell’omonima ditta,

elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la

cancellerìa della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIACOBINA ROBERTO con studio in TORINO VIA G. CASALIS

56, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI VINOVO in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA PIER LUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo studio

dell’avvocato CONTALDI GIANLUCA, rappresentato e difeso dagli

avvocati CONTALDI MARIO, LONGHIN ROBERTO, giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4/2006 della COMM. TRIB. REG. di TORINO,

depositata il 28/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2011 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

BASILE Tommaso che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

rigetto del ricorso.

Fatto

P.R., titolare di posteggio per la vendita di prodotti ortofrutticoli sull’area di mercato del Comune di (OMISSIS), impugnò l’avviso di liquidazione della imposta smaltimento rifiuti solidi urbani dell’anno 2003, conseguente alla rideterminazione delle misure unitarie della tariffa Delib. giunta municipale 27 febbraio 2003, n. 14.

Il ricorso fu respinto in primo ed in secondo grado. La contribuente ricorre con due motivi per la cassazione della sentenza della CTR del Piemonte. Il Comune resiste con controricorso.

Diritto

Col primo motivo si censura (di violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7) l’osservazione della CTR secondo la quale il regolamento per l’applicazione della tassa, e la deliberazione che ne aveva aggiornato le tariffe per l’anno 2003, “avrebbero dovuto essere impugnati al momento della loro adozione, soccorrendo in tal senso la pubblicazione all’albo prevista dalla legge per dare pubblicità a tali atti, nella competente sede di contenzioso amministrativo non essendo riconosciuto ai giudici tributari alcun potere di invalidazione degli atti amministrativi illegittimi”. Considerazione criticata sul rilievo che degli atti normativi non era necessario l’annullamento, ma era stata invocata la semplice disapplicazione.

Il motivo è inammissibile perchè – nella economia della decisione impugnata – la osservazione censurata è irrilevante. Prescindendone, la pronuncia è adeguatamente fondata sui rilievi che “l’eccezione inerente la richiesta disapplicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 7, comma 5 di eventuali atti in contrasto con la legge …

appare alquanto generica” e che “non si riscontrano illegittimità, limitatamente all’oggetto dedotto in giudizio, rilevanti al fini della decisione, per cui debbano essere disapplicati i provvedimenti citati e prodotti in giudizio dal Comune retativi alla tassa in argomento”.

Il secondo motivo (“violazione D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 65 e 69”) è del pari inammissibile, perchè critica gli atti normativi presupposti dell’avviso di liquidazione impugnato e non la sentenza della CTR. La quale, respingendo la doglianza del contribuente (concernente la violazione, da parte del regolamento comunale, dell’obbligo – posto dal D.Lgs. n. 507 del 1993 – di motivare la scelta delle aliquote “con la spiegazione delle ragioni dei rapporti stabiliti tra le varie tariffe”) ha richiamato il criterio del costo di smaltimento dei rifiuti prodotti dalle diverse attività considerate, ed ha osservato che “detti costi risultano dalla tabella riepilogativa dei medesimi allegata alla Delib. Giunta comunale di Vinovo 24 febbraio 2003, n. 14 depositata in atti, inerente l’applicazione della tariffa dei 01/01/2003 in base ai criteri stabiliti nel relativo Regolamento, pure depositato …”).

Motivazione che non soggiace alla critica di violazione di legge, e non è censurata sotto il profilo della congruità e della coerenza.

Va dunque respinto il ricorso, e condannata la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 400, di cui 300 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2011

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