Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14937 del 15/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 15/06/2017, (ud. 11/05/2017, dep.15/06/2017),  n. 14937

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10132-2016 proposto da:

RUNNER SPA a SOCIO UNICO, in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NIZZA 45, presso lo studio

dell’avvocato ANTONIO PACE, che le rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 23758/2015 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 20/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/05/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Runner spa a socio unico propone ricorso per revocazione, affidato ad un motivo, nei confronti della Agenzia delle Entrate (che non resiste), avverso la sentenza della Corte Suprema di Cassazione n. 10132/2015, depositata in data 20/11/2015, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione avviso di accertamento per maggiore IVA dovuta in relazione all’anno d’imposta 2003, su tre fatture emesse a carico di società greca, per violazione del regime in tema di cessioni intracomunitarie, – è stato dichiarato inammissibile il 4^ motivo del ricorso per cassazione, perchè contenente “senza alcuna distinzione” contestazione sia della “violazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 50, comma 1 da denunciarsi ex n. 3 (art. 360 c.p.c.)” sia di “deficit motivazionale, da denunciarsi ex n. 5”, non essendo invece “consentita la mescolanza di censure eterogenee”..A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; la ricorrente ha depositato memoria ed il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, l’errore d fatto cui è incorsa la Corte nel non avvedersi che, nel corpo del motivo, era denunciato esclusivamente un vizio di violazione di legge e non anche un vizio motivazionale.

2. La censura è inammissibile.

L’errore revocatorio, previsto dall’art. 395 c.p.c., n. 4, deve consistere in un errore di percezione e deve avere rilevanza decisiva, oltre a rivestire i caratteri dell’assoluta evidenza e della rilevabilità sulla scorta del mero raffronto a la sentenza impugnata e gli atti o documenti del giudizio, senza che si debba, perciò, ricorrere all’utilizzazione di argomentazioni induttive o a particolari indagini che impongano una ricostruzione interpretativa degli atti medesimi. Questa Corte (Cass. 17443/2008) ha chiarito che l’errore di fatto, quale motivo di revocazione della sentenza ai sensi dell’art. 395, richiamato per le sentenze della Corte di cassazione dall’art. 391-bis c.p.c., deve consistere in una falsa percezione di quanto emerge dagli atti sottoposti al suo giudizio, concretatasi in una svista materiale su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti con carattere di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, con esclusione di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto delle risultanze processuali”.

Questa Corte (Cass. 10466/2011) ha chiarito che “in tema di revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione configurabile solo nelle ipotesi in cui essa sia giudice del fatto ed incorra in errore meramente percettivo non può ritenersi inficiata da errore di fatto la sentenza della quale si censuri la valutazione di uno dei motivi del ricorso ritenendo che sia stata espressa senza considerare le argomentazioni contenute nell’atto d’impugnazione, perchè in tal caso è dedotta un’errata considerazione e interpretazione dell’oggetto di ricorsa”; deve escludersi che un motivo di ricorso sia suscettibile essere considerato alla stregua di un “fatto” ai sensi dell’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, potendo configurare l’eventuale omessa od errata pronunzia soltanto un l’error in procedendo” ovvero “in iudicando”, di per sè insuscettibile di denuncia ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c. (Cass. 5221/2009).

Nè contrasta con tali principi l’ordinanza di questa Corte n. 11530/2016, attinente ad errore percettivo ritenuto presente in una sentenza, per omesso esame di uno dei due motivi proposti nel ricorso per cassazione.

Ora la decisione della Corte di cui è chiesta la revocazione, si fonda sull’affermata esistenza di un’ inammissibile commistione, nel corpo del 4 motivo, di censure di violazione di legge e di vizi motivazionali e quindi presuppone una valutazione del contenuto e della portata del motivo di ricorso.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inamrnissibiie il ricorso. Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali del presente giudizio di legittimità, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2017

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