Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14937 del 14/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 14/07/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 14/07/2020), n.14937

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5539-2019 proposto da:

M.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPEO MAGNO

94, presso lo studio dell’avvocato MAURO LONGO, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI POMEZIA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4990/16/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 12/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

FRANCESCO ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 12 luglio 2018 la Commissione tributaria regionale del Lazio dichiarava inammissibile l’appello proposto da M.B. avverso la decisione di primo grado che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal contribuente contro l’avviso di accertamento emesso dal Comune di Pomezia relativo ad ICI per l’anno 2011. Rilevava la CTR che il ricorso di primo grado era stato notificato a mezzo pec il 20 luglio 2015, mentre il processo tributario telematico era entrato in vigore nella Regione Lazio solo dal 15 aprile 2017, sicchè la notifica del ricorso doveva ritenersi inesistente e insuscettibile di sanatoria.

Avverso la suddetta sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

Il Comune di Pomezia è rimasto intimato.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con unico mezzo il ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione della L. n. 53 del 1994, art. 1 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Violazione e falsa applicazione della L. n. 53 del 1994, art. 3-bis, come modificato dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16 quater, convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”. Deduce l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto non applicabile nel processo tributario la norma generale che abilita gli avvocati alla notificazione degli atti a mezzo pec.

Il ricorso è infondato.

Ed invero, la decisione impugnata si pone nel solco della consolidata giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’è motivo di discostarsi, sicchè va disattesa la richiesta di rimessione della causa alla Sezioni Unite, secondo cui: “In tema di contenzioso tributario, la notifica della sentenza effettuata a mezzo PEC dal difensore del contribuente, munito dell’autorizzazione del Consiglio dell’Ordine di appartenenza, all’Amministrazione finanziaria, in data 5 dicembre 2014, è inesistente e insuscettibile di sanatoria, per cui non è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione, atteso che, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16 bis, comma 3, che richiama il D.M. 23 dicembre 2013, n. 163, le notifiche tramite pec degli atti del processo tributario sono previste in via sperimentale solo a decorrere dal 1 dicembre 2015 ed esclusivamente dinanzi alle commissioni tributarie della Toscana e dell’Umbria, come precisato dal D.M. 4 agosto 2015, art. 16” (Cass. n. 17941 del 2016); “Nel processo tributario, è inammissibile, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata, l’atto di appello notificato a mezzo pec prima dell’entrata in vigore del D.M. 4 agosto 2015, emanato ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 1, secondo periodo, come modificato dal D.L. n. 90 del 2014, art. 46 comma 1, lett. a), n. 2, (conv., con modif., dalla L. n. 114 del 2014), in virtù del principio di specialità in base al quale detto processo è regolato rispetto a quello civile” (Cass. n. 15109 del 2018).

La sentenza impugnata, che ha ritenuto inesistente ed insuscettibile di sanatoria il ricorso notificato dal contribuente a mezzo pec prima della entrata in vigore del processo tributario telematico nella Regione Lazio, va dunque confermata.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Stante l’assenza di attività difensiva dell’intimato, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio.

PQM

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2020

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