Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14936 del 15/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 15/06/2017, (ud. 11/05/2017, dep.15/06/2017),  n. 14936

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21485-2015 proposto da:

D.G.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CALABRIA

56, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO MARIA CESARO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato BRUNO CANTONE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che a rappresenta e

difende ope legis;

– resistenti –

avverso la sentenza n. 3558/46/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 16/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/05/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

D.G.S. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che si costituisce al solo fine di partecipare all’udienza di discussione), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 3558/46/2015, depositata in data 16/04/2015, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso per IRPEF, IRAP ed IVA dovute in relazione all’anno d’imposta 2007, – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso del contribuente (il quale invocava la nullità dell’atto impositivo, in quanto notificatogli senza le pagine 3 e 4).

In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame del contribuente, hanno sostenuto che, nella specie, tenuto presente il criterio generale della valutazione della “intelligibilità del provvedimento amministrativo indirizzato all’amministrato” e del “pregiudizio per la difesa del contribuente derivante dall’incompletezza dell’atto notificato”, non potendo “istituirsi alcun automatismo tra la occasionale mancanza di una pagina dell’atto notificato e la sua nullità”, e non essendo contestato che il contribuente aveva preso parte al processo verbale di accertamento effettato dalla Guardia di Finanza cui l’avviso di accertamento faceva riferimento, emergeva, come già rilevato dai giudici di primo grado, “dalla lettura – sia pure parziale – dell’atto di accertamento”, con “sufficiente chiarezza” l’oggetto della pretesa tributaria.

A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; il ricorrente ha depositato memoria ed il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 137 c.p.c., comma 2 e art. 148 c.p.c., in combinato disposto, e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e, con il secondo motivo, sia la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 sia il difetto di motivazione su di un punto decisivo della controversia, non avendo i giudici della C.T.R. dichiarato la nullità dell’atto impositivo, malgrado la pacifica difformità tra l’atto notificato al contribuente e quello allegato dall’Ufficio ed il fatto, evincibile “dalla lettura sistematica dell’avviso di accertamento”, che “le pagine mancanti sono quelle che contengono i riferimenti precisi ai dati della verifica”, necessari per consentire la comprensione dell’atto al contribuente.

2. Le censure, da esaminare congiuntamente, sono inammissibili.

Questa Corte (Cass. 9536/2013) ha già chiarito che “nel giudizio tributario, in base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall’art. 366 c.p.c., qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo della congruità del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento (nella specie, risultante “per relationem” ad un processo verbale di constatazione) è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso ne riporti testualmente i passi che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi, al fine di consentirne la verifica esclusivamente in base ai ricorso medesimo, essendo il predetto avviso non un atto processuale, bensì amministrativo, la cui legittimità è necessariamente integrata dalla motivazione dei presupposti di fatto e dalle ragioni giuridiche poste a suo fondamento”.

Il ricorso per cassazione – per il principio di autosufficienza deve in effetti contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicarne specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso è fondato mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura oppure attraverso la riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l’indiretta riproduzione (cfr. Cass. 14784/2015; Cass. 23575/15: “In tema di contenzioso tributario, il ricorrente, pur non essendo tenuto a produrre nuovamente i documenti, in ragione dell’indisponibiiità del fascicolo di parte che resta acquisito, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 25, comma 2, al fascicolo d’ufficio del giudizio svoltosi dinanzi alla commissione tributaria, di cui è sufficiente la richiesta di trasmissione ex art. 369 c.p.c., comma 3, deve rispettare, a pena d’inammissibilità del ricorso, il diverso onere di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, di specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, nonchè dei dati necessari all’individuazione della loro collocazione quanto al momento della produzione nei gradi dei giudizi di merito.”).

Nella specie, in difetto di riproduzione dei contenuto dell’atto impositivo, ovvero di sua allegazione o di indicazione dei dati necessari sulla sua collocazione nel fascicolo del merito, non può procedersi al vaglio del contenuto delle doglianze, peraltro a fronte di un accertamento in fatto compiuto dalla C.T.R., che ha dato conto della compiuta disamina del contenuto dell’atto impositivo.

Peraltro la decisione impugnata ha fatto corretta applicazione del principio per cui una mera incompletezza materiale dell’atto notificato non ne determina la sua nullità, dovendo il giudice accertare, in concreto, se la suddetta mancanza abbia effettivamente impedito al destinatario della notifica la completa comprensione dell’atto e, quindi, leso il suo diritto di difesa, verificando se le pagine omesse risultino irrilevanti al fine di comprendere il tenore della contestazione.

Invero, questa Corte (Cass.16836/2014) ha affermato che “in tema di imposte sui redditi, il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 2, richiede l’indicazione nell’avviso di accertamento non soltanto degli estremi del titolo e della pretesa impositiva, ma anche dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo giustificano, al fine di porre il contribuente in condizione di valutare l’opportunità di esperire l’impugnazione giudiziale e, in caso positivo, di contestare efficacemente l'”an” ed il “quantum debeatur”. Tali elementi conoscitivi devono essere forniti non solo tempestivamente (“ab origine” nel provvedimento) ma anche con quel grado di determinatezza ed intelligibilità che permetta all’interessato un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa”.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.

Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

PQM

 

La Corte respinge il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2017

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