Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14936 del 14/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 14/07/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 14/07/2020), n.14936

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5538-2019 proposto da:

L.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 94,

presso lo studio dell’avvocato BARBARA MORBINATI, che la rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

REGIONE LAZIO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA MARCANTONIO COLONNA 27, presso lo studio

dell’avvocato FIAMMETTA FUSCO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4992/16/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 12/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

FRANCESCO ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 12 luglio 2018 la Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l’appello proposto da L.M. avverso la decisione di primo grado che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla contribuente contro intimazione di pagamento emessa a seguito del mancato pagamento di alcune cartelle esattoriali. Rilevava la CTR che il ricorso di primo grado era stato notificato a mezzo pec il 28 settembre 2016, mentre il processo tributario telematico era entrato in vigore nella Regione Lazio solo dal 15 aprile 2017, sicchè la notifica del ricorso doveva ritenersi giuridicamente inesistente e, in quanto tale, non sanabile.

Avverso la suddetta sentenza la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

L’Agenzia delle entrate e la Regione Lazio resistono con controricorso.

L’Agenzia delle entrate-Riscossione è rimasta intimata.

La ricorrente ha depositato memoria.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo la ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione della L. n. 53 del 1994, art. 1, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Violazione e falsa applicazione della L. n. 53 del 1994, art. 3-bis, come modificato dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16 quater, convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”. Deduce l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto non applicabile nel processo tributario la norma generale che abilita gli avvocati alla notificazione degli atti a mezzo pec.

Con il secondo motivo si denuncia “Violazione e falsa applicazione della L. n. 53 del 1994, art. 3-bis, come modificato dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16 quater, convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221. Violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c., in relazione alla L. n. 53 del 1994, e all’art. 24 Cost., (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”. Sostiene la ricorrente l’erroneità della sentenza nella parte in cui non ha tenuto conto del raggiungimento dello scopo dell’atto processuale asseritamente nullo.

I due motivi – ammissibili in quanto conformi ai canoni di specificità ed autosufficienza del ricorso – sono infondati.

Ed invero, la decisione impugnata si pone nel solco della consolidata giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’è motivo di discostarsi, sicchè va disattesa la richiesta di rimessione della causa alla Sezioni Unite, secondo cui: “In tema di contenzioso tributario, la notifica della sentenza effettuata a mezzo PEC dal difensore del contribuente, munito dell’autorizzazione del Consiglio dell’Ordine di appartenenza, all’Amministrazione finanziaria, in data 5 dicembre 2014, è inesistente e insuscettibile di sanatoria, per cui non è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione, atteso che, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16 bis, comma 3, che richiama il D.M. 23 dicembre 2013, n. 163, le notifiche tramite pec degli atti del processo tributario sono previste in via sperimentale solo a decorrere dal 1 dicembre 2015 ed esclusivamente dinanzi alle commissioni tributarie della Toscana e dell’Umbria, come precisato dal D.M. 4 agosto 2015, art. 16,” (Cass. n. 17941 del 2016); “Nel processo tributario, è inammissibile, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata, l’atto di appello notificato a mezzo pec prima dell’entrata in vigore del D.M. 4 agosto 2015, emanato ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 1, secondo periodo, come modificato dal D.L. n. 90 del 2014, art. 46 comma 1, lett. a), n. 2, (conv., con modif., dalla L. n. 114 del 2014), in virtù del principio di specialità in base al quale detto processo è regolato rispetto a quello civile” (Cass. n. 15109 del 2018).

La sentenza impugnata, che ha ritenuto inesistente ed insuscettibile di sanatoria il ricorso notificato dalla contribuente a mezzo pec prima della entrata in vigore del processo tributario telematico nella Regione Lazio, va dunque confermata.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna delle controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA