Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14936 del 06/07/2011
Cassazione civile sez. trib., 06/07/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 06/07/2011), n.14936
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –
Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 10914-2007 proposto da:
M.P., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR
presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato GIACOBINA ROBERTO con studio in TORINO VIA G.
CASALIS 56 (avviso postale), giusta delega a margine;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI VINOVO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA PIER LUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo studio
dell’avvocato CONTALDI GIANLUCA, rappresentato e difeso dagli
avvocati LONGHIN ROBERTO, CONTALDI MARIO, giusta delega a margine;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1/2006 della COMM. TRIB. REG. di TORINO,
depositata il 14/02/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
26/05/2011 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
BASILE Tommaso che ha concluso per l’inammissibilità in subordine il
rigetto.
Fatto
M.P., titolare di posteggio per l’attività di commercio ambulante sull’area di mercato del Comune di (OMISSIS), impugnò l’avviso di liquidazione della imposta smaltimento rifiuti solidi urbani dell’anno 2003, conseguente alla rideterminazione delle misure unitarie della tariffa Delib. giunta municipale 27 febbraio 2003, n. 14.
Il ricorso fu respinto in primo ed in secondo grado. La contribuente ricorre con tre motivi per la cassazione della sentenza della CTR del Piemonte. Il Comune resiste con controricorso.
Diritto
Premesso che i primi giudici avevano ritenuto che gli atti amministrativi presupposti dell’atto di liquidazione impugnato (regolamento comunale di applicazione della Tarsu e deliberazione di Giunta che ne adeguava le tariffe per l’anno 2003) non presentavano “vizi evidenti di legittimità” che ne consentissero la disapplicazione; la CTR ha osservato che “correttamente i primi Giudici non hanno esaminato nel merito i predetti atti”, giacchè rispecchiavano scelte che, “essendo riconducibili, entro i limiti fissati dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, al potere discrezionale dello stesso Ente impositore, avrebbero potuto e dovuto essere impugnate innanzi al competente Giudice amministrativo”.
Col primo motivo di ricorso si lamenta che tale affermazione della sentenza è in contrasto con il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 5 in base al quale le commissioni tributarie possono disapplicare un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, ancorchè l’annullamento ne sia riservato al giudice amministrativo.
Decidendo nel modo censurato, la CTR avrebbe omesso di rilevare che gli atti in riferimento violavano il D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 65 e 69 perchè non contenevano una motivazione adeguata del coefficiente specifico adottato per la categoria commerciale del ricorrente (“pari a 10,98 … mentre per tutte le altre categorie il coefficiente è pari a 0,44”).
Col secondo e col terzo motivo sono conseguentemente dedotti violazione di legge e difetto di motivazione della decisione.
Il primo motivo va accolto; gli altri due restano assorbiti. Se fosse ritenuta fondata la censura di illegittimità per violazione di legge degli atti presupposti dovrebbe invero annullarsi l’atto di liquidazione che di essi ha fatto applicazione, in base alla disposizione invocata dal ricorrente.
Va dunque cassata la sentenza impugnata a rinviata la causa, per nuovo esame, al altra sezione della CTR del Piemonte, che deciderà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della CTR del Piemonte.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2011