Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14936 del 06/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 06/07/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 06/07/2011), n.14936

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10914-2007 proposto da:

M.P., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIACOBINA ROBERTO con studio in TORINO VIA G.

CASALIS 56 (avviso postale), giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI VINOVO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA PIER LUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo studio

dell’avvocato CONTALDI GIANLUCA, rappresentato e difeso dagli

avvocati LONGHIN ROBERTO, CONTALDI MARIO, giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1/2006 della COMM. TRIB. REG. di TORINO,

depositata il 14/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2011 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

BASILE Tommaso che ha concluso per l’inammissibilità in subordine il

rigetto.

Fatto

M.P., titolare di posteggio per l’attività di commercio ambulante sull’area di mercato del Comune di (OMISSIS), impugnò l’avviso di liquidazione della imposta smaltimento rifiuti solidi urbani dell’anno 2003, conseguente alla rideterminazione delle misure unitarie della tariffa Delib. giunta municipale 27 febbraio 2003, n. 14.

Il ricorso fu respinto in primo ed in secondo grado. La contribuente ricorre con tre motivi per la cassazione della sentenza della CTR del Piemonte. Il Comune resiste con controricorso.

Diritto

Premesso che i primi giudici avevano ritenuto che gli atti amministrativi presupposti dell’atto di liquidazione impugnato (regolamento comunale di applicazione della Tarsu e deliberazione di Giunta che ne adeguava le tariffe per l’anno 2003) non presentavano “vizi evidenti di legittimità” che ne consentissero la disapplicazione; la CTR ha osservato che “correttamente i primi Giudici non hanno esaminato nel merito i predetti atti”, giacchè rispecchiavano scelte che, “essendo riconducibili, entro i limiti fissati dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, al potere discrezionale dello stesso Ente impositore, avrebbero potuto e dovuto essere impugnate innanzi al competente Giudice amministrativo”.

Col primo motivo di ricorso si lamenta che tale affermazione della sentenza è in contrasto con il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 5 in base al quale le commissioni tributarie possono disapplicare un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, ancorchè l’annullamento ne sia riservato al giudice amministrativo.

Decidendo nel modo censurato, la CTR avrebbe omesso di rilevare che gli atti in riferimento violavano il D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 65 e 69 perchè non contenevano una motivazione adeguata del coefficiente specifico adottato per la categoria commerciale del ricorrente (“pari a 10,98 … mentre per tutte le altre categorie il coefficiente è pari a 0,44”).

Col secondo e col terzo motivo sono conseguentemente dedotti violazione di legge e difetto di motivazione della decisione.

Il primo motivo va accolto; gli altri due restano assorbiti. Se fosse ritenuta fondata la censura di illegittimità per violazione di legge degli atti presupposti dovrebbe invero annullarsi l’atto di liquidazione che di essi ha fatto applicazione, in base alla disposizione invocata dal ricorrente.

Va dunque cassata la sentenza impugnata a rinviata la causa, per nuovo esame, al altra sezione della CTR del Piemonte, che deciderà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della CTR del Piemonte.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA