Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14935 del 21/06/2010

Cassazione civile sez. I, 21/06/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 21/06/2010), n.14935

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8473/2008 proposto da:

P.G., + ALTRI OMESSI

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositato il

07/12/2007, n. 252/07 V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/04/2010 dal Consigliere Dott. DI PALMA Salvatore;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che A.R. ed altre settantatre persone, con ricorso del 14 marzo 2008, hanno impugnato per cassazione – deducendo un unico motivo di censura -, nei confronti del Ministro dell’economia e delle finanze, il decreto della Corte d’Appello di Trieste depositato in data 31 dicembre 2007, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso dell’ A. e degli altri – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1 -, in contraddittorio con il Ministro dell’economia e delle finanze – il quale, costituitosi nel giudizio, ha concluso per il rigetto del ricorso -, ha condannato quest’ultimo a pagare a ciascuno dei ricorrenti la somma di Euro 2.400,00, oltre gli interessi legali dalla domanda al saldo;

che resiste, con controricorso, il Ministro dell’economia e delle finanze;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale richiesto per l’irragionevole durata del processo presupposto, proposta con quattro ricorsi dell’agosto – ottobre 2007, era fondata sui seguenti fatti: a) i ricorrenti, assumendo di essere creditori delle somme conseguenti alla riliquidazione della 13^ mensilità pensionistica, avevano proposto – con ricorso del 17 novembre 1997 – la relativa domanda dinanzi al Tribunale amministrativo regionale Friuli – Venezia Giulia; b) il Tribunale adito aveva deciso la causa con sentenza del 12 dicembre 2007;

che la Corte d’Appello di Trieste, con il suddetto decreto impugnato – dopo aver determinato in due anni il periodo di tempo necessario per la definizione secondo ragionevolezza del processo presupposto -, ha motivato la decisione di accoglimento della domanda, osservando che detto processo aveva superato di circa otto anni la durata ragionevole e che, tuttavia, poteva riconoscersi solo parzialmente il lamentato danno non patrimoniale per il fatto che solo alcuni dei ricorrenti avevano presentato “istanza di prelievo” in data 27 luglio 2007, a distanza di circa dieci anni dal deposito del ricorso; conseguentemente, ha ritenuto equo liquidare ad ogni ricorrente l’indennizzo di Euro 300,00 per ciascuno degli otto anni di irragionevole ritardo.

Considerato che con l’unico motivo di censura viene denunciato come illegittimo, per violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, il mancato riconoscimento del diritto all’indennizzo per il danno non patrimoniale secondo i parametri della Corte EDU, anche in relazione al bonus forfetario, dovuto in ragione della materia previdenziale trattata nel processo presupposto;

che il ricorso merita accoglimento, nei limiti di seguito precisati;

che, innanzitutto, non può essere accolta – in applicazione dei principi costantemente affermati da questa Corte (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 6898 e 23871 del 2008, 16289 e 19691 del 2009) – la richiesta della ricorrente volta al riconoscimento del bonus di Euro 2.000,00 in ragione della natura della controversia, perchè il giudice a quo ha implicitamente escluso che la controversia presupposta, ancorchè di natura previdenziale, abbia tuttavia rilevanza tale da giustificare il riconoscimento del richiesto bonus;

che, invece, è fondata la censura afferente all’entità del riconosciuto diritto all’indennizzo per il danno non patrimoniale, perchè la Corte d’appello di Trieste ha determinato tale indennizzo nella insufficiente misura di Euro 300,00 per ciascuno degli otto anni di irragionevole ritardo;

che, al riguardo, va considerato che la Corte EDU, con due recenti decisioni (Volta et autres c. Italia del 16 marzo 2010; Falco et autres c. Italia, del 6 aprile 2010), ha ritenuto che potessero essere liquidate – a titolo di danno non patrimoniale per irragionevole durata del processo, in relazione ai singoli casi ed alle loro peculiarità – somme complessive d’importo notevolmente inferiore a quella di Euro 1.000,00 annue normalmente liquidata, con valutazione del danno non patrimoniale che consentono al giudice italiano, in relazione alle particolarità della fattispecie, di procedere a liquidazioni più riduttive rispetto a quella, normalmente seguita, di Euro 750,00 per i primi tre anni di irragionevole durata e di Euro 1.000,00 per gli anni successivi;

che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato in relazione alla censura accolta;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2;

che, nella specie, il periodo di irragionevole durata del processo presupposto va confermato in otto anni;

che, quanto all’entità dell’indennizzo annuo da liquidare, esso va determinato in Euro 500,00, tenuto conto sia dei margini di valutazione equitativa adottabili in conformità ai criteri ricavabili dalla su menzionata giurisprudenza della Corte EDU, sia della specifica circostanza, evidenziata dai Giudici a quibus, che solo alcuni dei ricorrenti avevano presentato “istanza di prelievo” in data 27 luglio 2007, a distanza di circa dieci anni dal deposito del ricorso;

che, in conformità a detti criteri per la liquidazione equitativa dell’indennizzo, si ritiene equo liquidare, in favore di ciascuno dei ricorrenti, a titolo di danno non patrimoniale, la complessiva somma di Euro 4.000,00 per i riconosciuti otto anni di irragionevole protrazione del processo presupposto de quo, oltre gli interessi legali dalla domanda al saldo;

che, conseguentemente, le spese processuali del giudizio a quo debbono essere nuovamente liquidate sulla base delle tabelle A, paragrafo 4, e B, paragrafo 1, allegate al Decreto del Ministro della giustizia 8 aprile 2004, n. 127 (relative ai procedimenti contenziosi; cfr., al riguardo, la sentenza di questa Corte n. 25352 del 2008) – in complessivi Euro 7.024,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 6.074 (Euro 380,00 + Euro 78 per ciascuno degli altri settantatre ricorrenti) per diritti ed Euro 900,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’avv. Pietro L. Frisani, dichiaratosene antistatario;

che le spese del presente grado di giudizio, compensate per la metà in ragione dell’accoglimento solo parziale del ricorso, seguono la residua soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, condanna il Ministro della economia e delle finanze a pagare a ciascuno dei ricorrenti la somma di Euro 4.000,00, oltre gli interessi legali dalla domanda; condanna, altresì, il Ministro della economia e delle finanze al rimborso delle spese del giudizio di merito, che liquida in complessivi Euro 7.024,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 6.074,00 per diritti ed Euro 900,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’avv. Pietro L. Frisani, dichiaratosene antistatario; condanna altresì il Ministro della economia e delle finanze alle spese del presente grado del giudizio, che, compensate per la metà, liquida in Euro 500,00 per onorari ed Euro 50,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 13 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2010

 

 

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