Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14935 del 06/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 06/07/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 06/07/2011), n.14935

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10815-2007 proposto da:

COMUNE DI IRSINA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato VILLANI MAURIZIO,

giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA LUCANA DI SVILUPPO E DI INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA (ALSIA),

in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI

20 presso lo studio dell’avvocato PAGANELLI MAURIZIO, rappresentato e

difeso dall’avvocato PERCOCO ALDO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 114/2005 della COMM. TRIB. REG. di POTENZA,

depositata il 21/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2011 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

BASILE Tommaso che ha concluso per il rigetto.

Fatto

L’Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura presentò istanza di rimborso dell’ICI versata al Comune di Irsina per gli anni 1993/2001 sostenendo di non esservi soggetta D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 7. Il ricorso proposto avverso il silenzio rifiuto è stato accolto in primo ed in secondo grado. Il Comune ricorre avverso la sentenza della CTR. Parte intimata resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI

Col primo motivo si deduce vizio di ultra petizione, lamentando che la CTR abbia accolto la domanda dell’Ente ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7 lett. i) mentre col ricorso avverso il silenzio rifiuto l’esenzione era stata invocata ai sensi dell’art. 7, lett. a) dell’articolo di Legge.

Col secondo si lamenta omesso esame della eccezione di prescrizione triennale, che il Comune aveva opposto alla pretesa di rimborso con l’atto di costituzione in primo grado, e riproposto come motivo d’appello.

I motivi sono fondati.

Il ricorso riproduce il passo dell’atto di costituzione davanti alla CTP col quale il Comune aveva sollevato l’eccezione di prescrizione D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 13 riproposta come motivo d’appello a pag. 3 dell’atto di impugnazione. La CTR riferisce della difesa spiegata in proposito dalla parte appellata nella parte narrativa ma omette ogni riferimento alla questione nella parte motiva della decisione.

Nel merito, premesso che “l’Alsia è un organismo strumentale e tecnico operativo della Regione Basilicata (L.R. n. 38 del 1996, art. 3, comma 2) ed essendo stata istituita in seguito allo scioglimento dell’Ente di Sviluppo Agricolo in Basilicata (ESAB), succede in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo a quest’ultima in materia di Riforma Fondiaria, compresa la dismissione dei beni immobili (L.R. n. 38 del 1996, art. 4, comma 2)”, la CTR motiva la decisione affermando che “Pertanto, all’Alsia compete l’esenzione dall’imposta ICI ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7”, precisando di ritenere presenti i due requisiti richiesti dalla norma: “a) la destinazione esclusiva degli immobili allo svolgimento, tra l’altro, di attività assistenziale; b) il mancato esercizio da parte del soggetto utilizzatore degli immobili di attività commerciali quale oggetto esclusivo o principale”.

E’ peraltro pacifico in causa (risulta sia dal ricorso che dal controricorso, nonchè dall’accenno contenuto in sentenza alla pretesa di “non assoggettabilità dell’ALSIA, quale organismo strumentale ed operativo della Regione, all’imposta”) che il silenzio rifiuto opposto alla istanza di rimborso era stato impugnato sostenendosene l’illegittimità ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, lett. a) rivendicando la ricorrente “le stesse posizioni soggettive che competono alla Regione” (righe 10-11 del “FATTO” della sentenza impugnata).

Il terzo ed il quarto motivo (coi quali si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle argomentazioni con le quali la CTR ha motivato la decisione adottata ultra petita D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 7, lett. i)) restano assorbiti.

La sentenza va cassata in relazione ai motivi accolti, e la causa rimessa per nuovo esame ad altra sezione della CTR della Basilicata che deciderà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della CTR della Basilicata.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2011

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