Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14934 del 15/06/2017

Cassazione civile, sez. VI, 15/06/2017, (ud. 04/05/2017, dep.15/06/2017),  n. 14934

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15342-2016 proposto da:

R.S. SPA, in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL PLEBISCITO 112, presso lo

studio dell’avvocato FRANCESCO MANZULLO, rappresentata e difesa

dall’avvocato STEFANO CATUARA;

– ricorrenti –

contro

SOCIETA’ CONSORTILE RANDAZZO SUTERA SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5151/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO, depositata il 09/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/05/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON;

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 18 novembre 2015 la Commissione tributaria regionale della Sicilia accoglieva l’appello proposto dalla Società consortile Randazzo-Sutera srl in liquidazione avverso la sentenza n. 475/5/2013 della Commissione tributaria provinciale di Agrigento che ne aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro l’avviso di intimazione IVA ed altro 1988, 1989, 1990. La CTR osservava in particolare che aveva errato il primo giudice nell’affermare -peraltro con rilievo officioso- l’inesistenza insanabile della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio in quanto effettuata a mezzo di servizio postale privato e che il motivo di ricorso era fondato, in quanto irritualmente notificato l’atto impositivo impugnato.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione R.S. spa deducendo tre motivi.

L’intimata non si è difesa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – la ricorrente si duole di violazione/falsa applicazione di plurime disposizioni legislative, poichè la CTR ha affermato la ritualità e comunque ha negato l’inesistenza della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio a mezzo servizio postale privato.

La censura è fondata.

Va infatti ribadito che “In tema di contenzioso tributario, la notifica a mezzo posta del ricorso introduttivo del giudizio tributario effettuata mediante un servizio gestito da un licenziatario privato deve ritenersi inesistente, e come tale non suscettibile di sanatoria, atteso che il D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, comma 1, lett. a), che ha liberalizzato i servizi postali, stabilisce che per esigenze di ordine pubblico sono comunque affidati in via esclusiva alle Poste Italiane s.p.a. le notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari di cui alla L. n. 890 del 1982, tra cui vanno annoverate quelle degli atti tributari sostanziali e processuali” (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 19467 del 30/09/2016, Rv. 641243 – 01).

La sentenza impugnata è palesemente difforme da tale principio di diritto e merita dunque cassazione.

Il ricorso va dunque accolto in relazione al primo motivo, assorbiti il secondo ed il terzo motivo, la sentenza impugnata va cassata e, decidendosi nel merito non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, il ricorso originario della società contribuente deve essere dichiarato inammissibile.

Stante l’alterno esito dei gradi di merito le spese processuali correlative possono esserne compensate.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, dichiara assorbiti il secondo ed il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e decidendo nel merito dichiara inammissibile il ricorso originario della società contribuente; compensa le spese processuali dei gradi di merito; condanna la società contribuente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.600 oltre Euro 200 per esborsi, 15% per contributo spese generali ed accessori di legge.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2017

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