Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14934 del 06/07/2011
Cassazione civile sez. trib., 06/07/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 06/07/2011), n.14934
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –
Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 5655-2007 proposto da:
COMUNE DI SALERNO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE
DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati PISCITELLI
ANTONIO, GALIBARDI ADOLFO, RINALDI LUIGI, giusta 2011 delega a
margine;
– ricorrente –
contro
DILAPLAST SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA V. OVIDIO 32 presso lo studio
dell’avvocato CANTILLO ORESTE, che lo rappresenta e difende
unitamente agli avvocati CANTILLO GUGLIELMO, VIGLIONE GIANCARLO,
giusta delega in calce;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 202/2005 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di
SALERNO, depositata il 12/01/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
26/05/2011 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;
udito per il resistente l’Avvocato CANTILLO ORESTE, che ha chiesto il
rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
BASILE Tommaso che ha concluso per l’accoglimento.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Dilaplast s.p.a. impugnò l’avviso di pagamento notificatole per l’imposta TARSU 2001/2002. Il ricorso fu accolto in entrambi i gradi di merito. Il Comune di Salerno ricorre avverso la sentenza della CTR con tre motivi. La società intimata resiste con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo si deduce violazione di legge. Si assume che la CTR avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il ricorso della contribuente in quanto rivolto avverso atto non impugnabile, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3. Si sarebbe trattato infatti non di un atto autoritativo ma di un invito bonario al pagamento, insuscettibile di pregiudicare il destinatario.
Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza. Questa corte non è in grado di verificarne il fondamento perchè il tenore dell’avviso non è riprodotto nel ricorso. La questione sollevata è in ogni caso infondata, come questa corte ha già deciso (Cass. 22864/2004).
Col secondo motivo si deduce violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 2 sul rilievo che l’avviso è stato impugnato nei confronti del Comune senza la partecipazione al giudizio del concessionario della riscossione che lo aveva emesso.
Il motivo è manifestamente infondato. Questa corte ha ripetutamente chiarito che l’esattore è “adiectus solutionis causa”, sicchè la legittimazione a contrastare la pretesa di annullamento dell’atto impositivo appartiene sempre all’ente impositore, e nei confronti del concessionario nemmeno sussiste necessità di integrazione del contraddittorio (Cass. 16412/2007, 22939/2007, 369/2009).
Il terzo motivo denuncia insufficiente motivazione su punto decisivo, costituito dal fatto ritenuto in sentenza che le aree oggetto della pretesa tributaria fossero spazi di lavorazione industriale nei quali erano prodotti rifiuti speciali per i quali la società provvedeva a sua cura allo smaltimento.
Anche questo motivo è privo di autosufficienza, perchè non riproduce le deduzioni ed i riferimenti documentali dei quali la CTR non avrebbe tenuto conto, coi quali si sarebbe sostenuto in giudizio che le aree oggetto di imposizione non producevano rifiuti speciali perchè costituivano ordinari spazi di deposito e non superfici utilizzate per lavorazioni industriali.
Va dunque respinto il ricorso. Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il Comune di Salerno al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.100 e cui 1.000 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2011