Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14933 del 21/06/2010

Cassazione civile sez. I, 21/06/2010, (ud. 24/03/2010, dep. 21/06/2010), n.14933

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 18121/2008 proposto da:

D.M.S. (c.f. (OMISSIS)), domiciliata in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MARRA MARIA TERESA,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

14/09/2007, n. 51140/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/03/2010 dal Consigliere Dott. DOGLIOTTI Massimo;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo,

questione di legittimità costituzionale, rigetto nel resto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato D.M.S. impugnava il decreto della Corte d’Appello di Roma, del 22 gennaio 2007, che aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata del procedimento, in punto durata del procedimento, determinazione del quantum, mancato riconoscimento di un bonus. Resiste, con controricorso, il Ministero della Giustizia.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va precisato che, per giurisprudenza consolidata, e secondo il chiaro disposto della L. n. 89 del 2001, art. 2, ai fini dell’equa riparazione, deve tenersi conto del solo periodo di tempo, in cui la durata del giudizio ha ecceduto il termine ragionevole (tra le altre, da ultimo, Cass. n. 10415 del 2009). Giurisprudenza altrettanto consolidata esclude la possibilità di determinazione di un bonus, non previsto dalla L. n. 89 del 2001 (per tutte, Cass. n. 16289 del 2009). Il Giudice a quo non ha altresì correttamente considerato il periodo di ragionevole durata del procedimento, quello eccedente, e non ha determinato il danno morale in conformità ai parametri CEDU e alla giurisprudenza di questa Corte, liquidando una somma di Euro 1.000,00 (procedimento presupposto di primo grado: settembre 1996 – gennaio 2000; durata ragionevole di un quadriennio, a causa di un espletata consulenza tecnica; procedimento di secondo grado: novembre 2000 – novembre 2004; durata ragionevole di un triennio, a seguito di espletata consulenza tecnica; avrebbe dovuto il giudice a quo fornire indicazioni più specifiche per giustificare la sua decisione, in contrasto con i consueti canoni interpretativi CEDU e di questa Corte).

Può decidersi nel merito: va determinata una somma di Euro 2.000,00 per un periodo eccedente la ragionevole durata, di anni due e mesi tre, considerando ragionevole durata quella di un eccedente la ragionevole durata, di anni due e mesi tre, considerando complessiva ragionevole durata quella di un quinquennio.

Vanno rideterminate le spese del giudizio di merito.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.

PQM

La Corte accoglie in parte qua il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere alla ricorrente la somma di Euro 2.000,00, con interessi legali dalla domanda, e le spese del giudizio di merito, che liquida nella somma di Euro 50,00 per esborsi, Euro 320,00 per diritti ed Euro 500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge, con distrazione in favore dell’Avv. M.L. Marra antistatario; e del giudizio di legittimità,che liquida in Euro 800,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, che dispone distrarsi a favore dell’Avv. A.L. Marra antistatario.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2010

 

 

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