Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14933 del 20/07/2016


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Cassazione civile sez. I, 20/07/2016, (ud. 14/06/2016, dep. 20/07/2016), n.14933

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7128/2010 proposto da:

LIQUIDAZIONE CONCORDATIZIA DEI BENI CEDUTI DALLA FEDERAZIONE ITALIANA

DEI CONSORZI AGRARI (C.F. (OMISSIS)), in persona del Liquidatore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 3,

presso l’avvocato MICHELE SANDULLI, che la rappresenta e difende,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ESSO ITALIANA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA VENEZIA 11,

presso l’avvocato ANTONIO DI PASQUALE, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati FRANCESCA ROLLA, FRANCESCO VASSALLI, giusta

procura a margine del controricorso e procura speciale per Notaio

Dott.ssa MARIA CHIARA BRUNO di ROMA – Rep. n. 28180 del 29.10.2013;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4062/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 19/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/06/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO DIDONE;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato SANDULLI MICHELE che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato GOMMELLINI ALBERTO, con

delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’improcedibilità e

condanna aggravata alle spese. In subordine remissione alle SS.UU..

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1.- Il Tribunale di Roma, in accoglimento della domanda proposta dalla Federazione Italiana dei Consorzi Agrari in concordato preventivo nei confronti della Esso Italiana s.p.a., ha condannato quest’ultima al pagamento, in favore dell’attrice, della complessiva somma di Euro 3.365.520,30 a titolo di restituzione di quanto già versato alla Esso in sede di concordato preventivo, a saldo integrale del privilegio Iva e imposta di fabbricazione che, a seguito di una riconsiderazione dei principi e dei criteri applicati nei piani di riparto parziali operata di concerto con il giudice delegato ed alla conseguente riclassificazione dei crediti in base a tali riveduti criteri, era risultato insussistente per non essersi rinvenuto il carburante oggetto di garanzia nel patrimonio della Federazione dei Consorzi.

Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda proposta dal liquidatore della procedura di concordato ritenendo irrilevante l’inesistenza dei beni gravati da privilegio speciale nel patrimonio della debitrice, sussistendo il privilegio – ai sensi dell’art. 2758 c.c., comma 2 – indipendentemente dall’esistenza degli stessi. La L. Fall., art. 54 – ha aggiunto la corte di merito – è inapplicabile al concordato preventivo disciplinato dal testo previgente della L. Fall., art. 160.

Contro la sentenza della Corte di appello la “Liquidazione Concordatizia dei Beni Ceduti dalla Federazione Italiana dei Consorzi Agrari” ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Resiste con controricorso la s.r.l. Esso Italiana, la quale ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per tardività, essendo stata la sentenza notificata il 21.12.2009 e il ricorso notificato il 22.3.2010.

1.1.- La ricorrente ha depositato ai sensi dell’art. 372 c.p.c., documentazione attestante la qualifica di portiere della persona che ha ricevuto la notifica della sentenza ad opera dell’ufficiale giudiziario deducendo la mancata attestazione circa l’inutile tentativo di consegna a mani proprie per l’assenza del destinatario e delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente e tassativamente abilitate a ricevere l’atto.

Nella memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c., la società resistente ribadisce l’eccezione evidenziando che il portiere aveva ricevuto l’atto qualificandosi “addetto al ritiro”.

2.- E’ assorbente la fondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività. Ciò che impedisce anche di esaminarne l’ammissibilità ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., per essere la sentenza impugnata conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte (v. per tutte Sez. 1, n. 12064/2013).

Invero, l’avvenuta notifica della sentenza mediante consegna a chi si sia qualificato “addetto al ritiro” senza alcuna specificazione della veste di portiere rende applicabile il principio giurisprudenziale secondo il quale nell’ipotesi in cui il portiere di un condominio riceva la notifica della copia di un atto qualificandosi come “incaricato al ritiro”, senza alcun riferimento alle funzioni connesse all’incarico afferente al portierato, ricorre la presunzione legale della qualità dichiarata, la quale per essere vinta abbisogna di rigorosa prova contraria da parte del destinatario, in difetto della quale deve applicarsi il comma 2 (e non il quarto) dell’art. 139 c.p.c. (Sez. 3, n. 18492/2012).

Quanto alla documentazione prodotta da parte ricorrente (relativa al rapporto di portierato), va ribadito, di converso, con Sez. 3, n. 18897/2009, “che non è – palesemente – sufficiente, al fine di vincere la presunzione detta sopra, nè la circostanza che l’addetto alla ricezione eserciti, altresì, le funzioni di portiere dello stabile, nè una dichiarazione scritta resa dal destinatario della notifica di non avere conferito alcun incarico (quanto alla ricezione degli atti), trattandosi di dichiarazione proveniente dallo stesso soggetto avente interesse alla invalidazione della notifica (in questo senso, ad esempio, Cass. 24 novembre 2005, n. 24798)”, ed essendo necessaria la prova “che il medesimo consegnatario non sia addetto ad alcun incarico per conto o nell’interesse del destinatario nell’ambito dello stesso stabile” (Sez. 6 – 3, n. 5220/2014).

Le spese del giudizio di legittimità – liquidate in dispositivo – seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 30.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2016

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