Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14933 del 06/07/2011
Cassazione civile sez. trib., 06/07/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 06/07/2011), n.14933
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –
Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 1510-2007 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– ricorrente-
contro
COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 116/2005 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,
depositata il 17/11/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
26/05/2011 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
BASILE Tommaso che ha concluso per l’accoglimento.
Fatto
L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Lombardia che ha accolto in sede di appello la impugnativa del Comune di San Giuliano Milanese proposta avverso il silenzio rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria alla istanza di rimborso della maggiore imposta Iva versata per l’esecuzione di opere di elettrificazione, calcolata in base all’aliquota ordinaria anzichè a quella agevolata. Insistendo nella tesi respinta dalla CTR, si sostiene col ricorso che la legittimazione passiva al rimborso non era dell’Erario ma dell’Enel, che aveva fatturato l’operazione con l’aliquota indebita e riscosso in via di rivalsa la somma pagata dal Comune oltre il dovuto.
Il Comune intimato non si è costituito.
Diritto
Il motivo è fondato, come da consolidata giurisprudenza di questa corte (13446/1991, 6419/03, 9114/04).
Va dunque accolto il ricorso; cassata la sentenza impugnata e – poichè non sono necessari altri accertamenti di fatto – respinto nel merito il ricorso originario introduttivo della lite.
Le spese del giudizio di legittimità devono seguire la soccombenza.
Possono compensarsi quelle dei giudizi di merito, perchè l’indirizzo applicato si è consolidato successivamente.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza appellata e – decidendo nel merito – rigetta il ricorso originario introduttivo della lite.
Condanna il Comune di San Giuliano Milanese a rimborsare all’Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.000 oltre alle spese prenotate a debito. Compensa le spese dei gradi di merito.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2011