Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14932 del 15/06/2017

Cassazione civile, sez. VI, 15/06/2017, (ud. 04/05/2017, dep.15/06/2017),  n. 14932

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12931-2016 proposto da:

M.V.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

COLA DI RIENZO, 271, presso lo studio dell’avvocato GIACOMO

GIGLIOTTI, rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO GATTO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore Centrale,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1979/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di CATANZARO, depositata il 19/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/05/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON;

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 18 novembre 2015 la Commissione tributaria regionale della Calabria respingeva l’appello proposto da M.V.L. avverso la sentenza n. 2572/3/14 della Commissione tributaria provinciale di Catanzaro che ne aveva respinto il ricorso contro l’avviso di accertamento IRAP, IRPFF ed altro, IVA ed altro 2005. La CTR osservava in particolare che le presunzioni semplici derivanti dallo studio di settore applicato con l’atto impositivo impugnato non erano state vinte dalle contro allegazioni/contro prove dedotte/prodotte dal contribuente.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il M. deducendo quattro motivi.

L’Agenzia delle entrate si è costituita tardivamente al solo fine di partecipare al contradditorio orale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, – il ricorrente denuncia la nullità della sentenza sia per omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 c.p.c. sia per motivazione apparente in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, , art. 111 Cost., comma 6, poichè la CTR non ha dedicato alcuna considerazione alla sua eccezione, già disattesa dal primo giudice e ribadita con il gravame, di nullità dell’atto impositivo impugnato per carenza motivazionale ed in ogni caso ha solo appunto in “apparenza” giustificato la propria decisione reiettiva del gravame stesso nel merito. La censura è fondata sotto entrambi i profili.

In osservanza del principio di autosufficienza, il ricorrente ha puntualmente evidenziato di avere eccepito con il ricorso introduttivo del giudizio la nullità dell’avviso di accertamento de quo per carenza della motivazione e di aver ribadito tale eccezione quale motivo di appello.

In particolare tale eccezione si sostanzia con specifico riguardo alla particolare tipologia accertativa utilizzata dall’Ente impositore, facendo leva sulla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale in caso di accertamento con applicazione dello studio di settore non solo è obbligatorio il contraddittorio endoprocedimentale (fatto procedimentale peraltro pacificamente avvenuto nel caso di specie), ma altresì all’esito del medesimo è obbligo dell’Agenzia delle entrate motivare il proprio atto impositivo, anche, con una adeguata replica alle deduzioni eventualmente proposte dal contribuente appunto in sede di contraddittorio endoprocedimentale.

Fermo che effettivamente trattasi di un principio di diritto del tutto consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (è viziato da illegittimità l’avviso di accertamento fondato sul mero scostamento dei dati dichiarati dal contribuente rispetto a quelli relativi alla media del settore, senza che l’Amministrazione finanziaria suffraghi la pretesa con ulteriori elementi ed indizi idonei a dimostrarne l’inattendibilità, e senza che siano state prese in esame, nella motivazione dell’accertamento, le giustificazioni del contribuente, attese l’esigenza di un fattore di adeguamento personalizzato che tenga conto della probabilità di errore nella stima, come rilevato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 105 del 2003, e l’inidoneità della media di settore a costituire un fatto che di per sè solo integri la prova presuntiva di un effettivo maggior reddito o, comunque, determini l’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente” (Sez. 6 5, Ordinanza n. 17804 del 17/10/2012, Rv. 623951 – 01)), non è dubbio che la sentenza impugnata – che pure paradossalmente cita la massima di Cass. civ., Sez. 5, n. 11633/2013, la quale, tra l’altro, ribadisce proprio tale principio di diritto- non contenga alcun minimo rilievo su tale eccezione, sicchè il dedotto vizio di legittimità per omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 c.p.c. deve ritenersi pienamente sussistente.

Quanto al secondo profilo di censura, va poi ribadito che “La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526 – 01).

Sulla questione di merito essenzialmente posta dal contribuente ossia le ragioni per le quali viene dal medesimo affermata la non applicabilità dello strumento accertativo parametrico rispetto all’annualità fiscale de qua, la CTR, pur avendone dato atto (mutamento di imprese rappresentate nell’attività di agente di commercio, con conseguente contrazione dei ricavi da provvigione), poi si limita ad osservare nel merito che “.. detta circostanza non rileva al fine di rendere inoperante lo studio di settore, rappresentando quest’ultimo la media reddituale del settore di appartenenza, riferita a quella specifica zona territoriale e non avendo il contribuente esposto situazioni di difficoltà tali da collocarlo ben al di sotto di tale media”.

All’evidenza si tratta di una considerazione del tutto generica ed assertiva, sicuramente integrante un’ipotesi pressochè “scolastica” di “motivazione apparente”, basata su affermazioni apodittiche che in alcun modo rispondono alle specifiche censure di merito fatte alla sentenza appellata con l’appello nè rendono conto delle ragioni argomentative della statuizione reiettiva della CTR.

La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al primo motivo, assorbiti gli altri tre, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

PQM

 

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti il secondo, il terzo ed il quarto motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2017

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