Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14931 del 21/06/2010

Cassazione civile sez. I, 21/06/2010, (ud. 24/03/2010, dep. 21/06/2010), n.14931

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9646/2008 proposto da:

P.M.R. (c.f. (OMISSIS)), domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MARRA MARIA TERESA,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il

22/02/2007, n. 55405/05 R.G.A.D.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/03/2010 dal Consigliere Dott. DOGLIOTTI Massimo;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato P.M.R. impugnava il decreto della Corte d’Appello di Roma, del 12 giugno 2006, che aveva rigettato la sua domanda volta al pagamento di somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata del procedimento, nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Non ha svolto attività difensiva la Presidenza del Consiglio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va precisato che con decreto del 14-2-2005 la Corte d’Appello di Roma aveva già determinato la somma di Euro 2.800,00 a titolo di riparazione per irragionevole durata del processo davanti al Consiglio di Stato. L’odierna ricorrente ha chiesto alla Corte d’Appello di Roma ulteriore risarcimento di danni, subiti per i restanti dieci mesi di ritardo fino alla conclusione del procedimento presupposto: sentenza del Consiglio di Stato in data 10-5-2005.

Il giudice a quo, negando rilevanza a tale ulteriore periodo, ha violato le indicazioni della CEDU e della giurisprudenza di questa Corte.

Può decidersi nel merito: va determinata una somma di Euro 700,00, a titolo di danno non patrimoniale per gli ulteriori dieci mesi di ritardo.

Vanno rideterminate le spese del giudizio di merito.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.

PQM

La Corte accoglie in parte qua il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito condanna l’Amministrazione a corrispondere alla ricorrente la somma di Euro 700,00, con interessi legali dalla domanda, e le spese di giudizio di merito, che liquida nella somma di Euro 50,00 per esborsi, Euro 280,00 per diritti ed Euro 500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge, con distrazione in favore dell’Avv. M.L. Marra antistatario; e per il giudizio di legittimità che liquida in Euro 800,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, che dispone distrarsi a favore dell’Avv. A.L. Marra antistatario.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA