Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14931 del 20/07/2016

Cassazione civile sez. I, 20/07/2016, (ud. 20/05/2016, dep. 20/07/2016), n.14931

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7702/2015 proposto da:

B.R., elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso

l’avvocato FABRIZIO GIZZI, rappresentata e difesa dall’avvocato

CARLO ZAULI, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

R.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIERLUIGI DA

PALESTRINA 63, presso l’avvocato MARIO CONTALDI, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato MASSIMO LEONESSI, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 19690/2014 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 18/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/05/2016 dal Consigliere Dott. LOREDANA NAllICONE;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato FABRIZIO GIZZI, con delega, che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato LORENZELLI SABINA, con

delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.R. propone ricorso per revocazione, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., sulla base di dodici motivi, della sentenza di questa Corte del 18 settembre 2014, n. 25213, con la quale è stato respinto il ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna del 31 gennaio 2012.

Tale ultima sentenza aveva, a sua volta, respinto l’appello proposto avverso la decisione del Tribunale di Forlì di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra la predetta e R.G., la quale aveva disposto l’obbligo di quest’ultimo di versare l’assegno di mantenimento per il figlio, ma non per la moglie.

Resiste con controricorso l’intimato. La ricorrente ha depositato la memoria di cui all’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Al ricorso per revocazione è premessa l’istanza di rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità degli artt. 391-ter e 395 c.p.c., nella parte in cui non prevedono la possibilità di agire in revocazione per errore di diritto contro sentenza della Corte di cassazione, la quale abbia pronunciato violando i diritti costituzionali ex artt. 2, 3, 24, 101 e 111 Cost., i diritti previsti dalla Carta di Nizza quale la difesa nel processo, i diritti previsti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali di Roma e dal Patto internazionale sui diritti civili e politici di New York.

Formula, altresì, istanza di rimessione pregiudiziale degli atti alla Corte di giustizia UE, affinchè si pronunci sul quesito se sia ammissibile, in caso di violazione dei diritti fondamentali, agire in revocazione contro sentenza di ultimo grado che violi il diritto interno ed europeo.

Infine, articola dodici motivi di ricorso di revocazione per errore di fatto ex art. 395 c.p.c., n. 4, deducendo che la sentenza n. 19690 del 2014 è affetta dai seguenti errori di fatto o di diritto:

1) erroneo convincimento circa l’esistenza di una discussione della causa nel giudizio di primo grado, laddove ha affermato che non vi fosse nullità della sentenza del tribunale per non aver partecipato il giudice P., innanzi al quale furono precisate le conclusioni, alla decisione;

2) erroneo convincimento circa l’introduzione del giudizio prima della riforma di cui alla L. 26 novembre 1990, n. 533;

3) omesso esame di documenti prodotti in sede di legittimità, da cui emergeva l’alto reddito del R., ed errata percezione delle risultanze di una prova testimoniale, resa dal direttore di una filiale bancaria;

4) omesso esame di circostanze di fatto relative all’alto reddito del R., rispetto alla coniuge, ed errata affermazione circa la non contestazione delle risultanze peritali, con non accoglimento delle censure di cui al terzo, quinto ed undicesimo motivo del ricorso per cassazione;

5) erroneo convincimento circa l’insussistenza dei vizi di motivazione della decisione d’appello, come denunziato ivi nei motivi dal terzo al settimo;

6) omesso esame di circostanze di fatto, consistenti nella relazione della guardia di finanza sui redditi del coniuge;

7) omesso esame di circostanze di fatto, consistenti nel reale reddito del medesimo, in relazione alle mancanze della C.T.U. ed alla disattesa istanza di rinnovazione;

8) omesso esame di circostanze di fatto, consistenti nel peggioramento del reddito della ricorrente, non avendo la S.C. esaminato i documenti prodotti in giudizio;

9) omesso esame di circostanze di fatto, consistenti nel licenziamento della ricorrente, esaminabile in un eventuale giudizio di rinvio;

10) omesso esame dei documenti comprovanti il problema dell’amianto nell’abitazione della ricorrente;

11) omesso esame dei documenti comprovanti il rapporto del R. con altra donna;

12) errore di diritto, con riguardo ai capi della sentenza n. 19690/2014, laddove ha esaminato i motivi primo e secondo di ricorso.

2. – Il ricorso è inammissibile.

Tutti i motivi proposti – quando non mirano espressamente, come il dodicesimo, a sindacare errori di diritto, palesemente estranei alla fattispecie invocata tendono ad ottenere dalla Corte una rivalutazione in fatto del giudizio di merito, attraverso nuovo apprezzamento dei documenti, delle prove testimoniali, della consulenza tecnica d’ufficio; oppure mirano espressamente a riproporre alla Corte un giudizio sui motivi di ricorso già scrutinati.

Quanto al riferimento alla “discussione della causa”, contenuto nella decisione revocanda, il richiamo era, nel contesto della motivazione di questa, palesemente desunto dalla mera citazione di un precedente ivi citato, ossia Cass. 29 luglio 2011, n. 16738, cosi massimata dall’Ufficio: “Il principio secondo cui l’immutabilità dei collegio, anche nel caso in cui la trattazione della causa si svolga in più udienze, trova applicazione soltanto una volta che abbia avuto inizio la fase di discussione, in quanto solo da questo momento è vietata la deliberazione della sentenza da parte di un collegio composto diversamente da quello che ha assistito alla discussione, riguarda anche i procedimenti in Camera di consiglio (tra i quali va annoverato quello di cui alla L. Fall., art. 131, in tema di reclamo avverso il decreto di omologazione del concordato fallimentare), nei quali, mancando una fase istruttoria, non viene nominato un giudice istruttore ma solo un relatore, con la conseguenza che non è vietata la sostituzione di uno o più componenti del collegio prima che abbia inizio la discussione, anche quando quest’ultima si svolga in un’udienza diversa da quelle destinate alla raccolta degli elementi da valutare ai fini della decisione” (v. p. 4).

Ma ciò non dimostra affatto che il Collegio avesse equivocato circa il fatto che vi fu un’udienza di discussione, nè sull’applicabilità al processo del regime ante novella del 1990: al contrario, come si legge al punto 8 della motivazione, i motivi ivi esaminati sono riferiti come doglianza di “mancata partecipazione al collegio, che ha deciso in primo grado la controversia, del giudice davanti al quale sono state precisate le conclusioni” (p. 3).

Tutto ciò rende inconferente, infine, la questione di legittimità costituzionale proposta, non ravvisandosi affatto violazione di diritti fondamentali.

3. – Le spese seguono la soccombenza.

Non deve provvedersi all’accertamento di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 10 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge, avvenuta il 30 gennaio 2013, essendo stata parte ricorrente ammessa al gratuito patrocinio.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del controricorrente, liquidate in Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie ed agli accessori, come per legge.

Dà atto che non sussistono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA