Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14931 del 06/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 06/07/2011, (ud. 07/04/2011, dep. 06/07/2011), n.14931

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10500-2007 proposto da:

COMUNE DI ROCCADASPIDE, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA ATTILIO REGOLO 19 presso lo

studio dell’avvocato ANDREOTTA GIUSEPPE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ESPOSITO ANTONIO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

G.E., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE CARSO 17

presso lo studio dell’avvocato DE SANTIS FRANCESCO, rappresentato e

difeso dall’avvocato PERONGINI SERGIO, giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 234/2006 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SALERNO, depositata il 29/01/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/04/2011 dal Consigliere Dott. RENATO POLICHETTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato ESPOSITO ANTONIO, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

BASILE Tommaso che ha concluso per l’inammissibilità in subordine il

rigetto.

Fatto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con avvisi di liquidazione del 27 luglio 2002 il Comune di Roccadaspide chiedeva al sig. G.E. l’ICI relativa agli anni 1997-2000 per un castello dal medesimo posseduto insieme al fratello.

Il G. proponeva opposizione deducendo che: 1) la rendita catastale non gli era stata notificata; 2) l’immobile era esente essendo destinato ad uso culturale; 3) in via subordinata egli aveva comunque il diritto di fruire delle agevolazioni previste per l’abitazione principale.

Il Comune controdeduceva sostenendo che l’immobile non era esente in quanto destinato ad abitazione e che non era applicabile la L. n. 342 del 2000, art. 74 in quanto si trattava di rendita attribuita fin dal 1988.

La Commissione tributaria provinciale accoglieva solo la domanda subordinata del ricorrente riconoscendogli le agevolazioni per la casa di abitazione.

Il G. proponeva appello ribadendo le stesse argomentazioni proposte alla commissione di primo grado.

La Commissione tributaria regionale riteneva illegittima la costituzione in giudizio del Comune; dichiarava inoltre l’illegittimità degli avvisi perchè la rendita catastale non era stata notificata ex art. 74 e perchè gli stessi non erano motivati quanto al diniego di esenzione.

Il Comune di Roccadaspide reiterava quindi gli avvisi per il 1999 e il 2000 riconoscendo le detrazioni per abitazione e richiedeva l’Ici sulla base della rendita attribuita fin dal 1988. Notificava anche gli avvisi per il 2001 e il 2002.

Il G. si opponeva e con memoria del 25.11.05 deduceva l’illegittimità della costituzione del comune.

La Commissione tributaria provinciale rigettava i ricorsi.

Il G. appellava deducendo la irregolare costituzione del Comune e ribadendo il suo diritto all’esenzione ai sensi del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 5 bis. Sosteneva anche l’illegittimità degli avvisi di accertamento in quanto emessi sulla base di rendite catastali nuove determinate dal Comune il quale è incompetente al riguardo e l’inammissibilità degli avvisi di liquidazione relativi agli anni 1999 e 2000 in quanto duplicati di quelli già giudicati.

La Commissione tributaria regionale accoglieva l’appello del G. affermando che la costituzione in giudizio del Comune era illegittima e che il G. aveva diritto all’esenzione ex 5 bis.

Contro tale pronunzia ha proposto ricorso il Comune di Roccadaspide.

Il contribuente ha resistito depositando controricorso.

Con il primo motivo di ricorso si deduce da parte del Comune la nullità dell’atto di appello per mancanza di procura al difensore.

Il motivo è infondato.

Come si legge nello stesso ricorso per cassazione nel ricorso proposto dal G. alla Commissione tributaria provinciale era contenuta una delega del seguente tenore “delega il dott. C. A. a rappresentarlo e difenderlo in ogni fase e grado del presente giudizio”. Le obiezioni formulate circa la validità di tale procura non sono suscettibili di condivisione.

Con il secondo motivo di ricorso si denunzia la illegittimità della statuizione circa la invalidità della costituzione in giudizio del Comune sia in base alla stessa sentenza delle SU 12868 del 2005 invocata dal G., sia in base alla L. 31 maggio 2005, n. 88 (rectius del D.L. n. 44 del 2005, art. 3 bis come modificato dalla Legge di conversione n. 88 del 2005).

Il motivo è fondato in quanto la norma richiamata stabilisce che “l’ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell’ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio” e precisa che “la disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.

La questione non ha peraltro alcun rilievo ai fini della decisione sul merito della controversia.

Con il terzo motivo di ricorso viene dedotta l’illegittimità della statuizione con cui la Commissione tributaria regionale ha riconosciuto al G. la spettanza del beneficio di cui al D.P.R. n. 601 del 1973, art. 5 bis e al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7. Secondo la prima di tali norme, infatti, “non concorrono alla formazione del reddito delle persone fisiche (…) i redditi catastali degli immobili totalmente adibiti a sedi, aperte al pubblico, di musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche statali, di privati, di enti pubblici, di istituzioni e fondazioni, quando al possessore non derivi alcun reddito dalla utilizzazione dell’immobile (…).Per fruire del beneficio, gli interessati devono denunciare la mancanza di reddito nei termini e con le modalità di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 38, comma 2”.

Nella specie – a quanto risulta dagli atti di causa – non ricorrevano le condizioni di fatto richieste dalla norma ora richiamata – pur essendo il castello in questione un immobile di interesse storico e artistico – in quanto l’immobile non era adibito a sede di museo , biblioteca, archivio, cineteca o emeroteca ed inoltre non era totalmente aperto al pubblico se non per due ore alla settimana.

Infine il castello era utilizzato come abitazione privata dei due fratelli e quindi i due possessori ne traevano utilità economica. In queste condizioni, le ragioni fatte proprie dalla sentenza impugnata per confermare il beneficio appaiono confuse e incomprensibili.

La sentenza impugnata, nel suo ultimo capoverso, “evidenzia che per PICI 1999 e 2000 l’avviso di liquidazione era stato già annullato dalla medesima Commissione tributaria regionale con sentenza n. 70 del 26 febbraio 2004 e detta sentenza era passata in giudicato. Da questa evidenziazione la sentenza impugnata non trae peraltro alcuna conseguente statuizione e nè il ricorso nè il controricorso ne fanno menzione. Per quanto può rilevare con riguardo alla rilevabilità di ufficio del giudicato esterno, deve osservarsi che l’annullamento degli avvisi, a quanto risulta dalla sentenza qui impugnata, era avvenuto per ragioni di carattere formale e che quindi non era preclusa la reiterazione.

P.Q.M.

– accoglie il ricorso, annulla la sentenza impugnata e rigetta nel merito i ricorsi avverso gli avvisi di accertamento in esame;

– condanna G.E. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.500, compensando tra le parti le spese dei gradi precedenti.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2011

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