Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14930 del 21/06/2010
Cassazione civile sez. I, 21/06/2010, (ud. 24/03/2010, dep. 21/06/2010), n.14930
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –
Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –
Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 9643/2008 proposto da:
S.L. (c.f. (OMISSIS)), domiciliata in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MARRA MARIA TERESA,
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;
– intimata –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il
12/02/2007, n. 53507/05 R.G.A.D.;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
24/03/2010 dal Consigliere Dott. DOGLIOTTI Massimo;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PATRONE Ignazio che ha concluso per il rigetto del secondo motivo,
questione di legittimità costituzionale, accoglimento del primo
motivo.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato S.L. impugnava il decreto della Corte d’Appello di Roma, depositato il 12-2-2007, che aveva condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento di somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata del procedimento, in punto durata del procedimento determinazione del quantum, mancato riconoscimento di un bonus. Non ha svolto attività difensiva la Presidenza del Consiglio.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va precisato che, per giurisprudenza consolidata, e secondo il chiaro disposto della L. n. 89 del 2001, art. 2, ai fini dell’equa riparazione, deve tenersi conto del solo periodo di tempo, in cui la durata del giudizio ha ecceduto il termine ragionevole (tra le altre, da ultimo, Cass. n. 10415 del 2009). Giurisprudenza altrettanto consolidata esclude la possibilità di determinazione di un bonus, non previsto dalla L. n. 89 del 2001 (per tutte, Cass. n. 16289 del 2009). Il Giudice a quo ha altresì correttamente considerato il periodo di ragionevole durata del procedimento, quello eccedente, e ha determinato il danno morale in conformità ai parametri CEDU e alla giurisprudenza di questa Corte una somma di Euro 2.500,00, con riferimento al secondo grado del giudizio presupposto: febbraio 2000 – febbraio 2005, per un periodo di tre anni ritardo).
Nulla sulle spese, non essendosi costituita l’Amministrazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 24 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2010