Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14930 del 15/06/2017

Cassazione civile, sez. VI, 15/06/2017, (ud. 04/05/2017, dep.15/06/2017),  n. 14930

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12877-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI

RIENZO 28, presso lo studio dell’avvocato FABIO BASICI, che lo

rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato

ANGELO INFANTINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4819/30/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALEdi PALERMO, depositata il 19/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/05/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON;

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 26 ottobre 2015 la Commissione tributaria regionale della Sicilia accoglieva l’appello proposto da C.A. avverso la sentenza n. 193/1/12 della Commissione tributaria provinciale di Palermo che ne aveva respinto il ricorso contro l’avviso di accertamento IRAP, IRPEF, IVA 2005. La CIR osservava in particolare che l’accertamento induttivo operato dall’Ente impositore non poteva considerarsi legittimo in quanto fondato esclusivamente sulla supposta “contabilità parallela” (quaderno) reperita in sede di accesso presso il contribuente, tenuto peraltro conto delle giustificazioni alternative dal medesimo date in ordine a tale documentazione, così complessivamente affermando il mancato assolvimento dell’onere probatorio gravante sull’Ente impositore stesso.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo un motivo unico.

Resiste con controricorso il contribuente.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo dedotto – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – l’Agenzia fiscale ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione di plurime disposizioni legislative, poichè la CTR ha affermato l’infondatezza della pretesa erariale portata dall’atto impositivo impugnato, in particolare così violando le regulae juris inerenti l’onere probatorio.

La censura è fondata.

Va premesso che nel caso di specie, pacificamente, si tratta di un accertamento induttivo D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 41, D.P.R. n. 602 del 1973, art. 55, non come erroneamente ritenuto dalla CTR D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, essendo pacifico in fatto che il contribuente per l’annualità fiscale de qua ha omesso la presentazione della dichiarazione fiscale unica.

Ciò posto, vanno ribaditi due principi di diritto:

– che “In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di omessa dichiarazione da parte del contribuente, il potere – dovere dell’Amministrazione è disciplinato non già dell’art. 39, bensì dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41, ai sensi del quale, sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, l’Ufficio determina il reddito complessivo del contribuente medesimo; a tal fine, esso può utilizzare qualsiasi elemento probatorio e può fare ricorso al metodo induttivo, avvalendosi anche di presunzioni c.d. supersemplici – cioè prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 3, -, le quali determinano un’inversione dell’onere della prova, ponendo a carico del contribuente la deduzione di elementi contrari intesi a dimostrare che il reddito (risultante dalla somma algebrica di costi e ricavi) non è stato prodotto o è stato prodotto in misura inferiore a quella indicata dall’Ufficio” (Sez. 5, Sentenza n. 3115 del 13/02/2006, Rv. 587322 – 01);

– che “In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la “contabilità in nero”, costituita da appunti personali ed informazioni dell’imprenditore (nella specie un quadernone contenente l’indicazione, in difformità dalle scritture di magazzino, degli effettivi quantitivi di materiale prodotto), rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, dovendo ricomprendersi tra le scritture contabili disciplinate dagli artt. 2709 c.c. e ss. tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti d’impresa ovvero rappresentino la situazione patrimoniale dell’imprenditore ed il risultato economico dell’attività svolta, ed incombendo al contribuente l’onere di fornire la prova contraria” (Sez. 5, Sentenza n. 4080 del 27/02/2015, Rv. 634980 – 01).

Orbene, come detto, peraltro partendo da una qualificazione giuridica palesemente erronea della fattispecie accertativa concreta, la CTR siciliana ha evidentemente violato entrambi tali principi di diritto.

Nella motivazione della sentenza impugnata infatti, in modo del tutto generico, apodittico e poco comprensibile, si è affermato che l’Ente impositore non aveva assolto il proprio onere probatorio, anche a fronte delle giustificazioni date dal contribuente, senza tuttavia indicare e valorizzare specificamente quali esse siano.

La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al motivo dedotto, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2017

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