Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14930 del 06/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 06/07/2011, (ud. 25/03/2011, dep. 06/07/2011), n.14930

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14148-2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente: domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO COLMETAL CAMBIAGO SPA in persona del Curatore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA VESCOVIO 21, presso lo

studio dell’avvocato MANFEROCE TOMMASO, che lo rappresenta e difende,

giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 12/2006 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 10/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/03/2011 dal Consigliere Dott. CAMILLA DI IASI;

udito per il ricorrente l’Avvocato ZERMAN, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato MANFEROCE, che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso che ha concluso per l’inammissibilità e in subordine

rigetto del ricorso.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti del fallimento Colmetal Cambiago s.p.a. (che resiste con controricorso) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione del diniego di pagamento dell’intero ammontare degli interessi sul ritardato rimborso di un credito Iva relativo all’anno di imposta 1996, la C.T.R. Lombardia riformava la sentenza di primo grado (che aveva riconosciuto gli interessi dalla data di consegna dei documenti richiesti dall’amministrazione D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 38 bis), rilevando che l’art. 38 bis citato subordina il rimborso del credito Iva alla presentazione di garanzia ma non alla definizione di controversie riguardanti altri periodi di imposta da parte della società e che nella specie, essendo stata prestata la garanzia nei termini di legge, la sospensione degli interessi operata dalla amministrazione non era legittima, dovendo ritenersi inapplicabile all’ipotesi del rimborso del credito Iva la disciplina del fermo amministrativo.

2. Col primo motivo, deducendo “nullità per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53”, l’Agenzia ricorrente censura la sentenza impugnata per avere i giudici della C.T.R. omesso di rilevare che l’appello, in quanto integrale riproposizione del contenuto del ricorso in primo grado, difettava dei “requisiti minimi per il rispetto del paradigma normativo di cui all’art. 53”. La censura è infondata. L’asserita integrale riproposizione nell’atto d’appello del contenuto del ricorso deve ritenersi, in sè, non determinante ai fini della sussistenza del vizio denunciato, giusta la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, secondo la quale, ai fini della specificità dei motivi, l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno dell’appello può sostanziarsi anche nella mera prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado (v. tra le altre, S.U. n. 28057 del 2008) ove l’appellante ritenga che la sentenza impugnata non abbia ad esse risposto o non lo abbia fatto in modo adeguato.

Col secondo motivo, deducendo vizio di motivazione, il ricorrente sostiene che i giudici d’appello avrebbero omesso di chiarire il punto centrale relativo alla natura dell’istituto del differimento della decorrenza iniziale degli interessi ed avrebbero richiamato giurisprudenza inconferente, in quanto relativa alla diversa ipotesi della sospensione dell’esecuzione del rimborso. La censura è inammissibile, atteso che il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 è configurabile solo con riguardo all’accertamento in fatto e non (come nella specie) con riguardo alla motivazione delle statuizioni in diritto della sentenza.

Col terzo motivo, deducendo errata applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 bis nonchè del R.D. n. 2440 del 1923, art. 69 la ricorrente rileva che, a norma dell’art. 38 bis citato, sulle somme rimborsate si applicano gli interessi con decorrenza dal novantesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, non computando il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna quando questa superi i quindici giorni.

La ricorrente aggiunge che nella specie era da ritenersi legittima la richiesta di documenti relativi alla definizione delle molteplici pendenze tributarie dell’avente diritto al rimborso, posto che la prestata fideiussione riguardava – in conformità alle norme applicabili – solo i debiti tributar scaturenti da atti impositivi che, al momento della presentazione dell’istanza di rimborso, possono o devono ancora essere notificati (come desumibile dalla previsione – nel testo applicabile ratione temporis – della validità della garanzia per una durata pari al periodo mancante al termine di decadenza dell’accertamento) con la conseguenza che detta garanzia non copriva i debiti tributari già sorti in quanto derivanti da atti impositivi già notificati. Il conteggio degli interessi effettuato con decorrenza dalla data di produzione della documentazione richiesta rappresenterebbe quindi la mera applicazione di una regola contenuta nella legge citata ed esulerebbe dall’istituto del fermo amministrativo. La censura è fondata.

La sentenza impugnata ha motivato la propria decisione escludendo che nella specie fosse applicabile l’istituto del fermo amministrativo, ma l’argomentazione non è conferente, posto che non risulta che l’amministrazione abbia mai dichiarato di essere ricorsa alì applicazione di tale istituto, risultando invece dalla stessa sentenza impugnata che l’amministrazione aveva comunicato “l’avvenuta sospensione degli interessi per tutto il periodo compreso tra la data della notifica di richiesta di documenti e la loro presentazione” e che, costituendosi in primo grado, la medesima amministrazione aveva invocato il disposto del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 bis, comma 1 nella parte in cui prevede che “non possono essere liquidati gli interessi relativi al periodo tra la notifica della richiesta dei documenti – 29.4.97 – e la data della loro consegna – 19.4.2004”.

L’amministrazione ha dunque invocato una norma che non interferisce con la previsione della fideiussione, ma è solo diretta a non far gravare sull’amministrazione gli oneri per interessi collegabili ad un ritardo nell’effettuazione del rimborso che la legge ascrive presuntivamente alla mancata collaborazione del creditore ed in particolare alla mancata produzione dei documenti che l’amministrazione ha ritenuto necessari per il rimborso.

A fronte della chiara previsione della norma che l’amministrazione ha dichiarato di avere applicato, i giudici d’appello hanno incongruamente escluso l’applicabilità della disciplina del fermo amministrativo, non invocata dall’amministrazione. E’ peraltro da osservare che non risulta proposta alcuna questione in ordine alla legittimità, nella specie, della richiesta di documentazione ex art. 38 bis citato.

3. Alla luce di quanto sopra esposto, i primi due motivi di ricorso devono essere rigettati e il terzo deve essere accolto. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c. dichiarandosi non dovuti gli interessi relativi al periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna. Alla luce delle alterne vicende della controversia nel merito – che testimoniano di una normativa potenzialmente idonea a determinare dubbi in ordine alla fase applicativa – si ritiene di disporre la compensazione delle spese dell’intero processo.

P.Q.M.

Rigetta i primi due motivi di ricorso e accoglie il terzo. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito dichiara non dovuti gli interessi tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna. Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 25 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2011

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