Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1493 del 22/01/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 1493 Anno 2018
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: DI PAOLANTONIO ANNALISA

ORDINANZA

sul ricorso 8662-2012 proposto da:
CATANESE

ANTONELLA

C.F.

CTNNNL51C70H224J,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BLUMENSTIHL 71,
presso lo studio dell’avvocato STEFANO MARTINELLI,
rappresentata e difesa dall’avvocato MARIA GRAZIA
CALIPARI, giusta delega in atti;
– ricorrente
contro
2017
3704

REGIONE CALABRIA, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
VAL CRISTALLINA 3, presso lo studio dell’avvocato
AMILCARE SESTI, rappresentata e difesa dall’avvocato
MARIA ELENA MANCUSO, giusta delega in atti;

Data pubblicazione: 22/01/2018

- controricorrente –

avverso la sentenza n. 1676/2011 della CORTE D’APPELLO
di REGGIO CALABRIA, depositata il 10/11/2011 R.G.N.

313/2009.

R.G. 86622012

RILEVATO CHE
1. con sentenza in data 10 novembre 2011 la Corte di Appello di Reggio Calabria,
in riforma della sentenza del locale Tribunale che aveva accolto il ricorso, ha
respinto la domanda proposta nei confronti della Regione Calabria da Antonella
Catanese, la quale aveva chiesto l’accertamento del diritto ad essere immessa
quale dirigente nei ruoli regionali a far tempo dal 17 gennaio 2006, per effetto di
scorrimento della graduatoria del concorso indetto con decreti dirigenziali nn.

2. is Corte territori sle hs ritenuto la giurisdizione del giudice ordinario perché la

ricorrente non aveva Cootostoto il potere dell’nmministrarione di procedere ad un
nuovo concorso ed aveva fondato la sua pretesa unicamente sulla vacanza del
posto originariamente assegnato ad uno dei vincitori, vacanza che, a suo dire,
avrebbe determinato quale effetto automatico il diritto allo scorrimento della
graduatoria;
3. il giudice di appello ha escluso la sussistenza del diritto perché il concorso
interno al quale la Catanese aveva partecipato era stato indetto ai sensi della I. r.
Calabria n. 7/1996, art. 41, che aveva consentito “eccezionalmente per una volta
soltanto nella prima applicazione della legge” di ricoprire il 50% dei posti
disponibili della qualifica dirigenziale senza ricorrere alla selezione pubblica;
4.

ha ritenuto, pertanto, non compatibile l’istituto dello scorrimento con le

previsioni della legge regionale che, nel rispetto del precetto costituzionale
contenuto nell’art. 97 Cost. e dei principi desumibili dall’art. 28 del d.lgs. n. 165
del 2001, aveva affermato la eccezionalità della riserva agli interni;
5.

avverso tale sentenza Antonella Catanese ha proposto ricorso affidato a tre

motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis 1 cod. proc. civ., ai quali ha opposto
difese la Regione Calabria;

CONSIDERATO CHE

1. il primo motivo di ricorso denuncia «violazione di legge; violazione e falsa
applicazione dell’art. 435 cod. proc. civ…; improcedibilità dell’appello e
conseguente passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Reggio
Calabria n. 1995/2008»;

4813/2001 e 5058/2001;

Li. si sostiene che la Regione Calabria, alla quale il decreto di fissazione
dell’udienza di discussione era stato ritualmente notificato il 7 dicembre 2009,
aveva richiesto la notifica dell’appello il 26 gennaio 2010, oltre il termine
previsto dall’art. 435 cod. proc. civ., sicché all’udienza del 12 marzo 2010 la
Corte territoriale, rilevato il mancato rispetto del termine di comparizione (poiché
la notifica era pervenuta al procuratore dell’appellato solo il 19 febbraio 2010),
avrebbe dovuto dichiarare la improcedibilità dell’appello e non concedere un
termine per la rinnovazione della notifica alla parte non costituitasi in giudizio;

lamenta l’omessa pronuncia sull’eccezione tempestivamente formulata nella
memoria difensiva, con la quale la Catanese aveva dichiarato di costituirsi al solo
fine di far valere l’improcedibilità dell’appello ed il conseguente passaggio in
giudicato della sentenza impugnata;
3. con il terzo motivo si assume la violazione del d.p.r. 487/1994, degli artt. 15 e
91 d.lgs. n. 267/2000, dell’art. 97 cost. perché la Corte territoriale non avrebbe
considerato che l’efficacia triennale della graduatoria, fissata dal richiamato art.
91, era stata prorogata dall’art. 34, comma 12, della I. n. 289/2002, dall’art. 3,
comma 61, della I. 350/2003, dall’art. 1, comma 100, della I. 311/2004, dall’art.
1, commi 536 e 537, della I. n. 296/2006;

3.1. la ricorrente ribadisce che a seguito del collocamento in pensione di Anna
Maria Vadalà, vincitrice del concorso, uno dei posti si era reso vacante e
disponibile, sicché lo stesso doveva essere ricoperto facendo ricorso allo
scorrimento della graduatoria;
4.

i primi due motivi, da trattarsi congiuntamente perché connessi, sono

infondati;

4.1. premesso che il mancato esame da parte del giudice di una questione
puramente processuale non è suscettibile di dar luogo al vizio di omissione
di pronuncia, il quale si configura esclusivamente nel caso di mancato esame di
domande od eccezioni di merito ( Cass. 12.1.2016 n. 321), va detto che la Corte
territoriale non è incorsa nell’error in procedendo denunciato, perché, come già
osservato da questa Corte in fattispecie analoga ( Cass. 10.10.2016 n. 20335
che ha cassato la sentenza di appello dichiarativa dell’improcedibilità) « nel rito
del lavoro l’inosservanza, in sede di ricorso in appello, del termine dilatorio a
comparire non è configurabile come vizio di forma e di contenuto dell’atto
introduttivo, atteso che, a differenza di quanto avviene nel rito ordinario, essa si

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2. la seconda censura, formulata ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ.,

verifica quando l’impugnazione è stata già proposta mediante il deposito del
ricorso in cancelleria…, tale inosservanza non comporta la nullità dello stesso atto
di appello, bensì quella della sua notificazione, sanabile ex tunc per effetto di
spontanea costituzione dell’appellato o di rinnovazione, disposta dal giudice ex
art. 291 c.p.c., costituendo questa norma espressione di un principio generale
dell’ordinamento, riferibile ad ogni atto che introduce il rapporto processuale e lo
ricostituisce in una nuova fase giudiziale, per cui sono sanabili

ex tunc, con

effetto retroattivo a seguito della rinnovazione disposta dal giudice, non solo le

notificazione, derivanti da vizi che non consentono all’atto di raggiungere lo
scopo a cui è destinato …»;
5. il terzo motivo è inammissibile perché, secondo la giurisprudenza di questa
Corte, “la proposizione, mediante il ricorso per cassazione, di censure prive di
specifica attinenza al

decisum

della sentenza impugnata comporta

l’inammissibilità del ricorso per mancanza di motivi che possono rientrare nel
paradigma normativo di cui all’art. 366, comma primo, n. 4 cod. proc. civ.. Il
ricorso per cassazione, infatti, deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi
per i quali si richiede la cassazione, aventi carattere di specificità, completezza e
riferibilità alla decisione impugnata, il che comporta l’esatta individuazione del
capo di pronunzia impugnata e l’esposizione di ragioni che illustrino in modo
intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto,
ovvero le carenze della motivazione… ” ( Cass. 3.8.2007 n. 17125 e negli stessi
termini Cass. 25.9.2009 n. 20652).
5.1.

nel caso di specie difetta la necessaria riferibilità delle censure alla

motivazione della sentenza impugnata, in quanto la Corte territoriale non ha
affermato né che la graduatoria era divenuta inefficace per scadenza del termine
di validità né che non sussisteva alla data di proposizione del ricorso la vacanza
di un posto dirigenziale, bensì ha ritenuto che la eccezionalità della procedura
concorsuale interna bandita ai sensi della legge regionale n.7/1996, giustificata
dall’essere la stessa collegata alla prima applicazione della nuova normativa sulla
dirigenza, non era compatibile con l’istituto generale dello scorrimento della
graduatoria;
5.2. le censure non colgono la ratio decidendi

perché la ricorrente insiste sulla

mancata considerazione delle proroghe disposte dalla normativa successiva alla
emanazione della legge n. 267/2000 ma nulla deduce sulla interpretazione della

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nullità contemplate dall’art. 160 c.p.c., ma tutte le nullità in genere della

normativa regionale richiamata a fondamento della pronuncia impugnata e sulla
inapplicabilità dell’istituto dello scorrimento alle graduatorie formate all’esito di
procedure concorsuali riservate ;
6. il ricorso va pertanto rigettato con condanna della ricorrente al pagamento
delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo;
61. non sussistono ratione temporis

le condizioni di cui all’art. 13 c. 1 quater

d.P.R. n. 115 del 2002
P.Q.M.

giudizio di legittimità, liquidate in C 200,00 per esborsi ed C 4.000,00 per
competenze professionali, oltre rimborso spese generali del 15% ed accessori di
legge
Così deciso nella Adunanza camerale del 27 settembre 2017

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del

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