Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1493 del 21/01/2011

Cassazione civile sez. I, 21/01/2011, (ud. 15/12/2010, dep. 21/01/2011), n.1493

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7559/2008 proposto da:

B.G. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, P.ZZA PRATI DEGLI STROZZI 26, presso l’avvocato

BENCIVENGA VINCENZO, rappresentato e difeso dall’avvocato FRATICELLI

Claudio, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositato il

01/03/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

15/12/2010 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’inammissibilità per

mancanza dei requisiti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel 2006, B.G. adiva la Corte di appello dell’Aquila chiedendo che il Ministero della Giustizia fosse condannato a corrispondergli l’equa riparazione prevista dalla L. n. 89 del 2001 per la violazione dell’art. 6, sul “Diritto ad un processo equo”, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con la L. 4 agosto 1955, n. 848. Con decreto del 21.02-1.03.2007, l’adita Corte di appello, nel contraddittorio delle parti, condannava il Ministero della Giustizia a pagare all’istante la somma di Euro 10.250,00, a titolo di equo indennizzo del danno non patrimoniale, nonchè a pagare le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 1.000,00 e distratte in favore del procuratore antistatario.

Avverso questo decreto il B. ha proposto ricorso per Cassazione. Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

A sostegno del ricorso il B. deduce:

“Violazione e mancata applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, commi 1 e 3. Contestuale violazione e mancata applicazione dell’art. 2056 del codice civile, otre che dell’art. 1223, 1226 e 1227 cod. civ.;

contestuale violazione e mancata applicazione dell’art. 6, par. 1 e dell’art. 13 CEDU in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”.

Ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis, il motivo in tutte le sue articolazioni è inammissibile, in quanto mancante dei prescritti quesiti di diritto.

In ragione della soccombenza, il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il B. al pagamento in favore del Ministero della Giustizia, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 900,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2011

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