Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14929 del 21/06/2010

Cassazione civile sez. II, 21/06/2010, (ud. 10/06/2010, dep. 21/06/2010), n.14929

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Avv. G.L., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Paganelli Enrico, per legge

domiciliato nella Cancelleria civile della Corte di cassazione,

piazza Cavour, Roma;

– ricorrente –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Voghera in data 6 febbraio 2009;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 10

giugno 2010 dal Consigliere relatore Dott. GIUSTI Alberto;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per

l’inammissibilità del ricorso, con possibilità di rimessione in

termini.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che l’Avv. G.L. – che aveva assistito d’ufficio un imputato nell’ambito di un procedimento penale – ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza in data 6 febbraio 2009, con cui il Tribunale di Voghera ha rigettato l’opposizione dal medesimo sollevata, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), avverso il decreto di liquidazione del compenso professionale.

Considerato che, successivamente alla proposizione dell’impugnazione, il ricorrente ha depositato, in data 26 febbraio 2009, atto di rinuncia;

che, pertanto, il processo deve essere dichiarato estinto;

che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, in difetto di instaurazione del contraddittorio.

P.Q.M.

La Corte dichiara, estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2^ Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 10 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2010

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