Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14929 del 20/07/2016

Cassazione civile sez. I, 20/07/2016, (ud. 16/05/2016, dep. 20/07/2016), n.14929

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERNABAI Renato – Presidente –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

SOCIETA’ AGRICOLA I TERZI S.P.A. (P.I. (OMISSIS)), in persona del

legale rappresentante sig. B.V. (C.F. (OMISSIS)),

rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del ricorso,

dall’avv. Antonio Ordini ed elett.te dom.ta presso lo studio

dell’avv. Mario Pontesilli in Roma, Via Francesco Orestano n. 21;

– ricorrente –

contro

R.F. (C.F. (OMISSIS)), R.V. (C.F. (OMISSIS)) e

D.M. (C.F. (OMISSIS)), eredi di R.G.,

rappresentati e difesi, per procura speciale a margine del

controricorso, dagli avv.ti Stefano Coen ed Enrico de Martino ed

elett.te dom.ti presso lo studio del primo in Roma, Piazza

Priscilla, n. 4;

– controricorrente –

e contro

V.R. (C.F. (OMISSIS)), rappresentata e difesa, per procura

speciale a margine del controricorso, dall’avv. Alessandro Notari e

dal prof. avv. Paolo De Caterini ed elett.te dom.ta presso lo studio

di quest’ultimo in Roma, Via Antonio Bertoloni n. 49;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 340 della Corte d’appello di Firenze

depositata il 26 febbraio 2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16

maggio 2016 dal Consigliere dott. Carlo DE CHIARA;

udito per i controricorrenti R. e D. l’avv. Enrico DE

MARTINO;

udito per la controricorrente V. l’avv. Andrea BANDINI, per

delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Firenze, in accoglimento degli appelli incidentali proposti dalla rag. V.R. e dai sigg. R.F., R.V. e D.M., eredi del rag. R.G., nonchè in accoglimento della corrispondente eccezione formulata dagli appellanti incidentali sin dal giudizio di primo grado, ha dichiarato il difetto di legittimazione della Società Agricola I Terzi s.p.a. – e per essa dei liquidatori sigg. L.R. e A. – a proporre azione di responsabilità nei confronti dei ragionieri R. e V., curatori avvicendatisi nell’ordine, dopo il decesso del primo, nel corso della procedura fallimentare riguardante la predetta società, per i danni cagionati alla società fallita venendo meno ai loro doveri.

La Corte ha ritenuto che tale legittimazione non spetti al fallito finchè dura il fallimento, ai sensi della L. Fall., art. 38, comma 2, inteso a tutelare la massa consentendo al curatore di esercitare le proprie funzioni al riparo da eventuali azioni risarcitorie proposte a fini puramente intimidatori, e in conformità dell’art. 43, della stessa legge, che attribuisce in via esclusiva al curatore la rappresentanza processuale, sottraendola al fallito. Ha conseguentemente dichiarato assorbito l’appello principale proposto dalla società avverso la decisione di primo grado di rigetto della domanda nel merito.

La società fallita ha proposto ricorso per cassazione per due motivi. La rag. V. e gli eredi del rag. R. si sono difesi con distinti controricorsi. Gli eredi R. hanno presentato anche memoria.

All’udienza del 30 giugno 2015 questa Corte, constatata l’impossibilità di notificare l’avviso di cui all’art. 377 c.p.c., all’avvocato di parte ricorrente, a causa della cancellazione del medesimo dall’albo professionale e del decesso del domiciliatario, ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo con notifica personale alla parte a cura della cancelleria. La notifica, tentata da quest’ultima presso la sede della società ricorrente risultante dagli atti, non è tuttavia andata a buon fine essendo la società irreperibile in quel luogo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Va preliminarmente chiarito che l’esito negativo del tentativo di notifica presso la società ricorrente, di cui si è detto in narrativa, non comporta l’arresto del processo, atteso che nel giudizio di cassezione, in caso di morte – cui è equiparabile, ai fini che qui rilevano, la cancellazione dall’albo professionale – del difensore del ricorrente, l’assoluta impossibilità di notificare l’avviso di fissazione dell’udienza alla parte personalmente, a causa dell’irreperibilità della stessa nel luogo indicato nel ricorso (nella specie, la sede della società) e dell’assenza di qualsiasi ulteriore indicazione idonea ad individuare un luogo diverso al quale indirizzare la comunicazione, non costituisce impedimento alla trattazione della causa (Cass. 21711/2006, 12982/2007, 17218/2010).

2. – Il primo motivo di ricorso, con cui si denuncia violazione della L. Fall., art. 38, e degli artt. 2043 e 2051 c.c., si conclude con il seguente quesito di diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., (disposizione qui applicabile ratione temporis, essendo la sentenza impugnata anteriore all’entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69, che l’ha abrogata): “Dica l’Ecc.ma Corte di Cassazione se l’azione di responsabilità e di risarcimento danni proposta come nella fattispecie dalla Società Agricola I Terzi S.p.a. nei confronti dei signori R.F., R.V. e D.M., quali eredi di Rag. R.G. e contro la rag. V.R., quali curatori del fallimento Società Agricola I Terz S.p.a., fosse ammissibile ai sensi e per gli effetti degli artt. 2043 e 2051 c.c., e L. Fall., art. 38, in considerazione della precedente omologazione del concordato fallimentare e della revoca della dichiarazione del fallimento”.

2.1. – Il motivo è inammissibile perchè presuppone l’accertamento di fatti – l’intervenuta omologazione di un concordato fallimentare e della revoca del fallimento – non contenuto nella sentenza impugnata, che ad essi non fa alcun cenno. Nè, peraltro, nel ricorso si afferma che tali fatti fossero stati rappresentati e documentati nel corso del giudizio di merito.

3. – Il secondo motivo, con cui si denuncia violazione della L. Fall., art. 43, in relazione all’art. 2487 c.c., si conclude con il seguente quesito di diritto ai sensi dell’art. 366 bis, cit.: “Dica la Suprema Corte di Cassazione se la incapacità processuale del fallito non è assoluta, ai sensi della L. n. 267 del 1942, art. 43, e che nella fattispecie i liquidartori erano legittimati ad iniziare l’azione proposta contro le persone dei curatori signori Rag. R.G. e per esso contro i suoi eredi, e Rag. V.R., tenuto anche conto che l’azione fu proposta dopo la omologazione del concordato e che la Corte di Appello di Firenze revocò la dichiarazione di fallimento della medesima.

3.1. – Anche tale motivo è inammissibile per le stesse ragioni già indicate a proposto del primo. Nè può ritenersi che esso ponga altresì una questione ulteriore allorchè accenna a una “incapacità processuale non assoluta” del fallito, data l’assoluta genericità del riferimento e la non esplicitazione di nessi con la fattispecie concreta.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, liquidate, in favore di ciascuna delle parti controricorrenti, in Euro 5.200,00, di cui Euro 5.000,00 per compensi di avvocato, oltre spese forfetarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2016

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