Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14928 del 20/07/2016
Cassazione civile sez. I, 20/07/2016, (ud. 09/06/2016, dep. 20/07/2016), n.14928
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERNABAI Renato – Presidente –
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16688/2013 proposto da:
R.A. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DELLA MARRANA 72, presso l’avvocato GIOVANNI CATTIVERA,
rappresentata e difesa dagli avvocati PASQUALE SANTANIELLO, LUIGI
SANTANIELLO, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
B.M.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI
TRASONE 8, presso l’avvocato ERCOLE FORGIONE, rappresentata e difesa
dagli avvocati DOMENICO DE NICOLELLIS, LUIGI SALERNO, giusta procura
a margine del controricorso;
– controricorrente –
contro
R.C., RI.AN., M.M.A., M.A.,
MA.AN., MO.AD.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 489/2012 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,
depositata il 29/05/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
09/06/2016 dal Consigliere Dott. LOREDANA NAZZICONE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CERONI Francesca, che ha concluso per l’estinzione.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Rilevato che:
– R.A. ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno del 23 maggio 2012, la quale ha respinto le impugnazioni avverso la sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania, che aveva liquidato la quota a favore di R.A. e A.N., quali eredi di r.a., riconosciuta la società di fatto tra il medesimo e R.R. per la gestione di un albergo;
– gli intimati non si sono costituiti;
– in data 8 giugno 2016, il difensore della ricorrente ha depositato atto di rinuncia agli atti, sottoscritta dalla ricorrente personalmente, nonchè per ricevuta dalla controparte;
ritenuto che:
– a norma dell’art. 390 c.p.c., il processo va dichiarato estinto con ordinanza, essendo intervenuta la rinuncia al ricorso, mentre sulle spese del giudizio di legittimità non vi è luogo a provvedere, non svolgendo difese la parte intimata.
PQM
La Corte dichiara il ricorso estinto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2016