Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14928 del 20/07/2016


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Cassazione civile sez. I, 20/07/2016, (ud. 09/06/2016, dep. 20/07/2016), n.14928

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERNABAI Renato – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16688/2013 proposto da:

R.A. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DELLA MARRANA 72, presso l’avvocato GIOVANNI CATTIVERA,

rappresentata e difesa dagli avvocati PASQUALE SANTANIELLO, LUIGI

SANTANIELLO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.M.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI

TRASONE 8, presso l’avvocato ERCOLE FORGIONE, rappresentata e difesa

dagli avvocati DOMENICO DE NICOLELLIS, LUIGI SALERNO, giusta procura

a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

R.C., RI.AN., M.M.A., M.A.,

MA.AN., MO.AD.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 489/2012 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 29/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/06/2016 dal Consigliere Dott. LOREDANA NAZZICONE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per l’estinzione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

– R.A. ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno del 23 maggio 2012, la quale ha respinto le impugnazioni avverso la sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania, che aveva liquidato la quota a favore di R.A. e A.N., quali eredi di r.a., riconosciuta la società di fatto tra il medesimo e R.R. per la gestione di un albergo;

– gli intimati non si sono costituiti;

– in data 8 giugno 2016, il difensore della ricorrente ha depositato atto di rinuncia agli atti, sottoscritta dalla ricorrente personalmente, nonchè per ricevuta dalla controparte;

ritenuto che:

– a norma dell’art. 390 c.p.c., il processo va dichiarato estinto con ordinanza, essendo intervenuta la rinuncia al ricorso, mentre sulle spese del giudizio di legittimità non vi è luogo a provvedere, non svolgendo difese la parte intimata.

PQM

La Corte dichiara il ricorso estinto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2016

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